Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 11335 del 13 maggio 2013
Ordinanza
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione per violazione del codice della strada emessa dalla Prefettura di Roma a seguito di verbale redatto dalla Polizia municipale di Roma, il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa, in limine litis, in data 12 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Z.S., in quanto depositato tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
Il Giudice di pace, utilizzando un modulo prestampato, ha rilevato che il ricorso era stato depositato il 10 maggio 2011, mentre la sanzione opposta era stata notificata il giorno.
Per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace la Z. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2011 all’Avvocatura generale dello Stato e l’11 ottobre 2011 al Comune di Roma, sulla base di due motivi.
La Prefettura ha resistito con controricorso, mentre il Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è fondato.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. 6^ – 2, 12 luglio 2011, n. 15320).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto”.
Considerato che, quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, si rileva che esse sono infondate;
che, infatti, contrariamente a quanto prospettato in fatto dalla Prefettura controricorrente, il ricorso è stato notificato anche al Comune di Roma in data 11 ottobre 2011;
che, d’altra parte, correttamente il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Roma, perchè l’opposizione è stata promossa contro l’ordinanza-ingiunzione emessa da questa autorità amministrativa;
che a tale riguardo va ricordato che, in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria, legittimata passiva, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, cui rinvia l’art. 205 C.d.S., è l’autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto (Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 2005, n. 1502);
che, infine, il ricorso contiene la specifica indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda, richiamando puntualmente la documentazione relativa al ritiro dell’ordinanza-ingiunzione a seguito di invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c.;
che, sul merito del ricorso per cassazione, il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata;
che la causa va quindi rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2013.
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