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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 10110 del 3 marzo 2014

CONSIDERATO IN FATTO 

1. GP ha definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e in data  ll.2.2013, davanti al Tribunale di Modica, il processo che lo vedeva imputato del  reato di cui all’art. 12 sexies legge 898/1970 in relazione all’art. 3 legge 54/2006,  con l’applicazione della pena di quattro mesi di reclusione e 400,00 euro di multa e  la sospensione condizionale della stessa. La condotta materialmente ascritta  all’imputato era “l’essersi sottratto all’obbligo di corresponsione alla moglie  dell’assegno di mantenimento per lei e per i due figli”, nell’importo di 900,00 euro  stabilito dalla “sentenza di separazione” emessa in data 30.6.2005, e ciò dal mese  di febbraio del 2009.  P ricorre ora per cassazione sul punto della mancata deliberazione di  proscioglimento ex art. 129 c.p.p., enunciando articolato motivo di violazione di  legge e vizi alternativi della motivazione in relazione al punto della dedotta  inapplicabilità “retroattiva” della disciplina introdotta dal richiamato articolo 3.  Evidenzia in particolare essersi trattato nel caso di specie di violazione di un obbligo  sorto nella disciplina precedente quella della legge 54/2006 e senza che  successivamente i coniugi avessero richiesto l’applicazione della nuova disciplina,  secondo la possibilità offerta dalla disciplina transitoria indicata nell’art. 4 di tale  legge. Osserva il ricorrente che nessun automatismo potrebbe essere in proposito  invocato, posto che non solo l’art. 710 c.p.c. richiede un’esplicita domanda ma  questa può anche essere rigettata ove il giudice ritenga il suo contenuto contrario  all’interesse dei minori.  Con tale premessa in diritto, poiché nel caso di specie il Giudice avrebbe  implicitamente negato la sussistenza del diverso reato ex art. 570.2 c.p. (indicato  dalle parti all’udienza), non sussistendo per le ragioni esposte le condizioni per  ritenere configurabile il reato come ora contestato, si sarebbe imposta una  deliberazione di irrilevanza penale del fatto, che viene sollecitata con l’annullamento  senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per  l’inammissibilità del ricorso, argomentando che la condotta omissiva si era protratta  fino al 2009 e che stante la natura permanente del reato doveva considerarsi  indubbia l’applicazione della legge 54/2006 al caso.

3. A fronte di una sovrapposizione tra qualificazioni giuridiche diverse, va  preliminarmente chiarito in fatto che il Tribunale ha giudicato corretta quella  contenuta nell’originaria contestazione della parte pubblica (decreto di citazione  diretta a giudizio), in luogo di quella ex art. 570.2 c.p. che risulta indicata dalle  parti nel verbale di udienza: del resto, nella descrizione della condotta  concretamente addebitata I’imputazione non ha alcun riferimento all’aver fatto  mancare i mezzi di sussistenza. Da qui il senso del ricorso: insussistente alcuna  condotta riconducibile all’art. 570.2 c.p., poiché la sentenza di separazione che  imponeva la corresponsione di una determinata somma in favore della moglie e dei  figli era stata deliberata prima dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 e  poiché le parti non avevano chiesto l’applicazione della nuova legge, come previsto  dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 4, il fatto per il quale era intervenuta  l’applicazione della pena doveva giudicarsi penalmente irrilevante.

Nel caso di specie non è poi in discussione (tenuto conto dell’imputazione e  dell’avvenuta definizione ex art. 444 c.p.p., nonché delle ragioni probatorie indicate  in sentenza per escludere il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) l’omessa  corresponsione di somme ascritta.

sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898>>.  Gli obblighi di natura economica cui l’art. 3 fa riferimento sono quelli previsti  originariamente dall’art. 155 c.c., nella loro ratio legis e nel loro contenuto  sostanzialmente invariati nelle successive formulazioni, ex art. 1 legge 54/2006 e  5.1 e 55 d.lgs. n. 154 del 2013, del resto costituendo applicazione del  corrispondente obbligo previsto dall’art. 30.1 Cost..  Come già affermato da questa Corte suprema, con la disposizione dell’art. 3  legge n. 54 del 2006 il legislatore ha consapevolmente inteso superare la      precedente discrasia di trattamento che si realizzava nella tutela dell’adempimento,  in favore dei figli minori, dell’obbligo gravante sul genitore separato rispetto al  genitore divorziato (Sez.6, sentenze n. 46750/2012, 36263/20ll, 16458/20ll).

Non vi è alcun nesso tra la possibilità offerta dalla disciplina transitoria  indicata dall’art. 4 (che attiene agli aspetti civilistici nella loro complessiva  articolazione, in particolare, pur se non solo, quanto alI’affidamento congiunto ed  alla sua concreta nuova regolamentazione, come significativamente confermato dal  richiamo contestuale agli artt. 710 c.p.c. e 9 legge n. 898 del 1970) e la nuova  rilevanza penale delle condotte di violazione degli obblighi economici afferenti il  mantenimento dei figli, a prescindere dall’essere venuti meno i mezzi di  sussistenza. La seconda, infatti, non assegna la tutela penale alla violazione di  `nuovl’ obblighi dei genitori verso i figli, previsti dalla legge 54/2006, ma estende  anche al regime della separazione (per quanto rileva in questo processo) la tutela  apprestata per il regime del divorzio al mero inadempimento degli obblighi già in  precedenza previsti. Una nuova tutela, pertanto, che si riferisce alla condotta di  omesso adempimento dell’obbligo in atto, per provvedimento giurisdizionale  efficace, di versamento di somma periodica In favore del mantenimento dei figli.  Tale la struttura della norma, è del tutto irrilevante il momento in cui il  provvedimento giurisdizionale che quell’obbligo ha fatto sorgere è stato deliberato:  ciò che solo rileva è che sussista un attuale ed efficace obbligo di corresponsione di  somme in favore dei figli da parte del genitore e che lo stesso, ovviamente con  condotta successiva all’entrata in vigore della disciplina che ha introdotto la nuova  fattispecie di reato, non sia stato integralmente osservato.  Deve pertanto affermarsi il principio di diritto che /’art. 3 della legge n. 54 del  2006 si applica anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica,  successiva all’entrata in vigore della norma, che siano stati previsti da  provvedimenti giurisdizionali deliberati in tempi precedenti.

5. La giurisprudenza di questa Corte suprema ha in materia di applicazione  dell’art. 3 della legge n.54 del 2006 affermato due principi che nella fattispecie  risultano essere stati violati: ciò va rilevato d’ufficio ai sensi del capoverso dell’art.  609 c.p.p., con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata  (e la contestuale restituzione degli atti al Giudice del merito).

5.1 La ricordata sentenza Sez.6, 36263/20ll ha affermato che la nuova  fattispecie si riferisce esclusivamente all’inadempimento di obblighi di natura  economica relativi ai figli e non al coniuge (ed alla condivisa relativa puntuale ed    esaustiva motivazione, con richiami pertinenti e specifici anche ai lavori preparatori,  va fatto integrale richiamo).

Da ciò consegue l’insussistenza del reato come contestato all’imputato in  relazione all’omissione nei confronti della coniuge, ai sensi dell’art. 129 c.p.p.: la  già commentata assenza di alcun riferimento all’essere venuti meno i mezzi di  sostentamento della stessa esclude infatti alcuna possibilità di riqualificazione ai  sensi dell’art. 570.2 c.p.p..

5.2 Con la sentenza n. 23866 del 31.1-31.5.2013 le Sezioni unite di questa  Corte suprema hanno affermato che il generico rinvio operato, quoad poenam,  dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 all’art. 570 c.p. deve intendersi  riferito alle pene alternative previste dal primo comma di tale norma.

Tale principio di diritto non può che estendersi ed operare anche in relazione  alla fattispecie prevista dall’art. 3 I. 54/2006 che, come ricordato, testualmente  prevede l’applicazione dell’art. 12-sexies I. 898/1970.  In applicazione pertanto del principio di diritto che va in questa sede  affermato, secondo cui la pena per il reato di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006  è quella alternativa prevista dal primo comma dell’art. 570 c.p., occorre constatare  che nel nostro caso la pena concordata tra le parti ed applicata dal Giudice (quattro  mesi di reclusione e 200,00 euro di multa) deve giudicarsi illegale.

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al  Tribunale di Ragusa.

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