www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 10105 del 3 marzo 2014

CONSIDERATO IN FATTO 

1. RC era imputato del reato di cui all’art. 3 legge 8.2.2006 n.  54 (in relazione agli artt. 570.1 e 2 c.p., 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898)  per non aver provveduto a versare la somma di mantenimento e quelle previste a  titolo di contribuzione nelle spese straordinarie nell’interesse dei tre figli (nati  rispettivamente il 7.5.1989, il 8.9.1990 e il 23.3.1995), come stabilite nel verbale  di separazione personale dei coniugi omologato dal Tribunale di Lodi con decreto del  29.10.2004. Ciò, dal maggio 2006 ed in permanenza attuale.  Condannato dal Tribunale di Milano in data 6.7.20ll alla pena di due mesi di  reclusione e . Vi è  pertanto un rinvio senza riserva alcuna alla complessiva disciplina dell’art. 12 sexies      I. 898/1970: rinvio che, pertanto, riguarda non solo il trattamento sanzionatorio ma  pure il regime della procedibilità.

3.1 Con sentenza del 31.1-31.5.2013 n. 23866 le Sezioni unite hanno  insegnato il principio di diritto che “il reato di omessa corresponsione dell’assegno  divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il  rinvio contenuto nell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 570  cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il  delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo  regime di procedibilità ”  Non vi sono ragioni per non confermare tale insegnamento anche con  riferimento al reato per cui si procede.  Sia la ricordata e davvero inequivoca lettera della norma (che, come rilevato,  afferma l’applicabilità senza riserve della disciplina prevista per l’art. 12 sexies) sia  la ratio legis che ha condotto alla normativa ex art. 3 l. 54/2006 (per tutte, $ez.6,  sent. 46750/2012 e 44629/2013) impongono tale conclusione.

3.2 Deve pertanto enunciarsi il principio di diritto che il reato previsto dall’art.  3 legge 8.2.2006 n. 54 è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa.

4. L’ammissibilità del pur infondato unico motivo in concreto enunciato nel  ricorso pone questa Corte suprema nella pienezza della sua cognizione e, in  particolare, nelle condizioni di applicare i poteri d’ufficio espressamente previsti dal  capoverso dell’art. 609 c.p.p..  Va in proposito rilevato come, nella fattispecie, la pena che risulta in concreto  essere stata applicata deve, proprio a seguito del rinvio integrale alla disciplina  dell’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, essere considerata illegale. L’imputato è  stato infatti condannato a pena congiunta, dovendo invece trovare applicazione la  pena alternativa prevista dal primo comma dell’art. 570 c.p. (alla luce  dell’insegnamento della già richiamata Sez.U. sent. 23866/2013).  Sul punto si impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo  giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto  il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *