Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 10105 del 3 marzo 2014
CONSIDERATO IN FATTO
1. RC era imputato del reato di cui all’art. 3 legge 8.2.2006 n. 54 (in relazione agli artt. 570.1 e 2 c.p., 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898) per non aver provveduto a versare la somma di mantenimento e quelle previste a titolo di contribuzione nelle spese straordinarie nell’interesse dei tre figli (nati rispettivamente il 7.5.1989, il 8.9.1990 e il 23.3.1995), come stabilite nel verbale di separazione personale dei coniugi omologato dal Tribunale di Lodi con decreto del 29.10.2004. Ciò, dal maggio 2006 ed in permanenza attuale. Condannato dal Tribunale di Milano in data 6.7.20ll alla pena di due mesi di reclusione e . Vi è pertanto un rinvio senza riserva alcuna alla complessiva disciplina dell’art. 12 sexies I. 898/1970: rinvio che, pertanto, riguarda non solo il trattamento sanzionatorio ma pure il regime della procedibilità.
3.1 Con sentenza del 31.1-31.5.2013 n. 23866 le Sezioni unite hanno insegnato il principio di diritto che “il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità ” Non vi sono ragioni per non confermare tale insegnamento anche con riferimento al reato per cui si procede. Sia la ricordata e davvero inequivoca lettera della norma (che, come rilevato, afferma l’applicabilità senza riserve della disciplina prevista per l’art. 12 sexies) sia la ratio legis che ha condotto alla normativa ex art. 3 l. 54/2006 (per tutte, $ez.6, sent. 46750/2012 e 44629/2013) impongono tale conclusione.
3.2 Deve pertanto enunciarsi il principio di diritto che il reato previsto dall’art. 3 legge 8.2.2006 n. 54 è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa.
4. L’ammissibilità del pur infondato unico motivo in concreto enunciato nel ricorso pone questa Corte suprema nella pienezza della sua cognizione e, in particolare, nelle condizioni di applicare i poteri d’ufficio espressamente previsti dal capoverso dell’art. 609 c.p.p.. Va in proposito rilevato come, nella fattispecie, la pena che risulta in concreto essere stata applicata deve, proprio a seguito del rinvio integrale alla disciplina dell’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, essere considerata illegale. L’imputato è stato infatti condannato a pena congiunta, dovendo invece trovare applicazione la pena alternativa prevista dal primo comma dell’art. 570 c.p. (alla luce dell’insegnamento della già richiamata Sez.U. sent. 23866/2013). Sul punto si impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
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