matrimonio

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  24 luglio 2014, n. 16951

Fatto e diritto

Rilevato che:
1. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 18 novembre – 25 novembre 2005, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra P.T. e Ba.An. e ha rimesso la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in merito alle questioni economiche. All’udienza del 26 ottobre 2007 è stato dichiarato il decesso di Ba.An. ed è stata disposta l’interruzione del giudizio.
2. P.T. ha proposto ricorso per la prosecuzione del giudizio nei confronti della figlia B.A. , coerede di Ba.An. , chiedendo la liquidazione, al solo fine dell’accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, dell’assegno di divorzio già attribuitole in via provvisoria con provvedimento presidenziale del 5 maggio 2004.
3. Si è costituita B.A. e ha aderito alla domanda della P. .
4. Il Tribunale di Savona con sentenza del 28 gennaio – 2 marzo 2009 ha respinto la domanda.
5. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 15 gennaio 2010, ha confermato la decisione di primo grado.
6. Ricorre per cassazione P.T. deducendo: a) violazione dell’art. 110 del codice civile in quanto la Corte di appello non ha riconosciuto la sua legittimazione a proporre la domanda di attribuzione dell’assegno divorzile nella sua qualità di ex coniuge e la legittimazione di B.A. a stare in giudizio nella qualità di erede di Ba.An. ; b) violazione dell’art. 9 della legge n. 898/1970 in quanto la Corte di appello non ha ritenuto che l’espressione titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 debba intendersi riferita alla titolarità in astratto e non in concreto del diritto all’assegno.
Ritenuto che:
7. La pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d’impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno; il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, pertanto, non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi (cfr. Cass. civ. n. 8874 dell’11 aprile 2013). Se è vero infatti che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell’assegno.
Ferma infatti la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi.
8. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, che in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

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