La massima

Le dichiarazioni del teste “de relato” vanno considerate alla stregua di un indizio – nel senso di prova indiretta sul fatto – e devono formare oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell’attendibilità, non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento, sia quando quest’ultimo confermi, sia quando smentisca le affermazioni a lui attribuite, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna gerarchia tra la testimonianza diretta e quella indiretta.

Suprema Corte di Cassazione penale,

Sezione VI

sentenza del 10 gennaio 2012, n. 197

…omissis…

Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.

Il primo motivo ha già costituito oggetto di attenta valutazione del giudice del gravame, il quale ha fatto corretta applicazione del principio, a mente del quale le dichiarazioni del teste “de relato” vanno considerate alla stregua di un indizio – nel senso di prova indiretta sul fatto – e devono formare oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell’attendibilità, non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento, sia quando quest’ultimo confermi, sia quando smentisca le affermazioni a lui attribuite (Cass. Sez. 1 15/7 – 9/9/2009 n. 35106 Rv. 245187), con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna gerarchia tra la testimonianza diretta e quella indiretta.

Nel caso in esame la corte di merito ha ampiamente giustificato la piena attendibilità della testimonianza del T., valorizzandone la spontaneità e la tempestività della denuncia, l’assenza di situazioni soggettive – rancore, animosità, vendetta – tali da rendere prospettabile la impostazione di una falsa accusa, l’indicazione immediata delle fonti della sua conoscenza, le conferme ricevute dal teste R. e quelle, sia pure parziali, fornite dal teste Co.; viceversa ha ampiamente dimostrato la non affidabilità delle dichiarazioni del teste Co., evidenziandone le accertate divergenze tra il dichiarato processuale e quello dibattimentale e la scarsa tenuta logica delle precisazioni rese, la genericità del suo racconto circa il contenuto degli incontri, il tenore delle informazioni, asseritamene richiestegli dal C., l’inconciliabilità tra quanto riferisce essere avvenuto e la sua condotta, che tradisce allarme e piena consapevolezza della reale portata dell’interessamento del C., che finivano per corroborare vieppiù la deposizione della parte lesa. In questa sede il ricorrente reitera la questione già dibattuta e tradisce lo scopo di sollecitare una valutazione di merito, preclusa in questa sede.

Stessa risposta può essere data alla censura di cui al secondo motivo, certamente non idonea ad accreditare la tesi dell’errore del giudice di merito nell’escludere l’ipotesi di una mera sollecitazione di un contatto telefonico con la famiglia Cava, che non oltrepassava la soglia di un atto preparatorio, privo di idoneità e univocità.

Al contrario il giudice del gravame, adeguandosi alla ormai consolidata giurisprudenza in tema di tentativo punibile, ha sottolineato come il codice ha ormai abbandonato la categoria degli atti preparatori, rinviando la configurazione del tentativo alle sole caratteristiche di idoneità e non equivocità della direzione degli atti, da valutarsi con giudizio ex ante, tenendo presenti la connotazione storica del fatto, le sue effettive implicazioni in riferimento sia alla posizione dell’autore della condotta censurata che a quella del suo interlocutore, il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle consuetudini locali, ed ha quindi ampiamente dimostrato come la volontà di incassare danaro per i lavori in corso di esecuzione e quindi la richiesta di un ingiusto profitto fosse conclamata dalla prima richiesta di informazioni sul titolare dell’impresa, rivolta dal C. al Co. accompagnata dall’espressione “ti vogliamo parlare” e dalla successiva perentoria pretesa dell’emissario, rivolta al R. di telefonare alla “famiglia Cava”.

Destituita di fondamento è anche la censura di cui al terzo motivo, concernente la sussistenza dell’aggravante del numero delle persone, correttamente affermata alla luce del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale in tema di estorsione l’aggravante de qua sussiste anche quando l’intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi, purchè le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all’intimidazione della vittima (ex multis Cass. Sez. 6, 16/7-30/8/2010 n. 32412 Rv. 248286). E nel caso in esame il giudice del gravame ha ricordato come la surriferita frase “ti vogliamo parlare” e la successiva richiesta dell’emissario di telefonare alla “famiglia Cava” evocasse l’esistenza di una pluralità di soggetti interessati al contatto.

Quanto poi alla sussistenza dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, censurata con il quarto motivo di ricorso, la motivazione della sentenza impugnata ha ben lumeggiato la sussistenza dell’aggravante contestata nella sua doppia articolazione del ricorso al metodo mafioso e del fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso con puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui si è fatto cenno, immune da vizi logici o giuridici e come tale incensurabile in sede di scrutinio di legittimità.

Anche la censura di cui al quinto e ultimo motivo reitera quella posta a fondamento dell’appello, già valutata e respinta dalla corte di merito, che sul punto ha convalidato l’aumento apportato ex art. 7 L. cit., correttamente spiegando come la invocata facoltatività fosse contemplata solo nell’ipotesi di concorso di più circostanze ad effetto speciale, che non si verificava nel caso in esame, in cui non si era proceduto ad alcun aumento per la concorrente aggravante ex art. 629 c.p., comma 2 in forza del giudizio di equivalenza tra essa e le concesse attenuanti generiche, onde la doverosità dell’aggravamento di pena, stante la deroga all’ordinario ricorso al giudizio di bilanciamento, espressamente contemplato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 2, attraverso il divieto di bilanciamento favorevole o paritario tra tale aggravante e le attenuanti generiche.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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