Corte di Cassazione – Sezione VI penale – sentenza 9.11.2011, n. 40683. Con la sentenza di patteggiamento sulla pena devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie
La massima estrapolata
Con la sentenza di patteggiamento sulla pena devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto.
Infatti il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p., comma 1 è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicchè con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, per sua natura, non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, ma consegue di diritto alla pronuncia della sentenza in discorso che, per legge, è equiparata alla sentenza di condanna.
Il testo integrale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 9 novembre 2011, n. 40683
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza emessa a norma dell’art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Cosenza applicava a P.A. la pena di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali lievissime e guida di autovettura in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e)).
Contro la sentenza ricorre il P.G., il quale denuncia violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, perchè il Tribunale ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.
Il ricorso è fondato, perchè con la sentenza di patteggiamento sulla pena devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (v. Cass., 27.5.1998 n. 8488, Bosio, rv 210981).
Infatti il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p., comma 1 è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicchè con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, per sua natura, non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, ma consegue di diritto alla pronuncia della sentenza in discorso che, per legge, è equiparata alla sentenza di condanna.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa composizione, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, applicherà la sanzione amministrativa in questione determinandone la durata.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza.
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