SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 9 febbraio 2016, n. 5258
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 17 febbraio 2015 la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 6 dicembre 2013 dal G.u.p. presso il Tribunale di Belluno, che all’esito di giudizio abbreviato lo condannava alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, ha assolto Pa.Mi. dai reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza privata nei confronti della moglie P.A. , revocando le statuizioni civili e confermando nel resto l’impugnata sentenza (ossia per i capi concernenti l’assoluzione per il reato di maltrattamenti in danno della figlia minore).
Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, deducendo sette motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge in relazione agli artt. 24, 111 Cost., 121, 127, secondo comma, 611 e 178, lett. c), cod. proc. pen., e vizi motivazionali per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto tardiva, di fatto espungendola dagli atti processuali, una memoria difensiva depositata nei termini dalla parte civile, con allegazione di documenti in parte già presenti nel fascicolo ed in parte nuovi, in quanto scoperti o formatisi successivamente. La memoria, depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2015 e non all’udienza del successivo 17 febbraio, era ammissibile ai sensi dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., oltre che dell’art. 121 cod. proc. pen., ed è stata invece espunta dal fascicolo e restituita al difensore: se la documentazione successivamente acquisita, e non presente in atti, poteva essere ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., perché non ancora autorizzata, tale invece non poteva essere considerata la memoria, che solo in minima parte conteneva osservazioni in merito alla documentazione successiva rispetto ai fatti in contestazione. Nel caso di specie, peraltro, al difensore della parte civile neanche è stato riconosciuto il diritto di replica alle affermazioni della difesa dell’imputato.
2.2. Violazioni di legge in relazione agli artt. 603, 192, 546 c.p.p., 133 cod. pen., e vizi della motivazione, per illogicità e contraddittorietà, in ragione del mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale con riferimento ad una serie di documenti nuovi rispetto a quelli acquisiti nel corso del giudizio: la Corte d’appello, infatti, non avendo acquisito la memoria con i relativi allegati, non avrebbe potuto al contempo valutare l’inammissibilità dei documenti per la superfluità del loro contenuto.
La Corte d’appello, inoltre, avrebbe dovuto ammettere i documenti nuovi ai sensi dell’art. 603, secondo comma, cod. proc. pen., sempre che utili o pertinenti ai fini della decisione. Molti di tali documenti, peraltro, se acquisiti, sarebbero stati decisivi ai fini della valutazione della penale responsabilità dell’imputato anche in ordine al reato di maltrattamenti nei confronti della minore, ed avrebbero altresì consentito di svolgere valutazioni in ordine alla personalità dell’imputato ed alla sua condotta successivamente alla condanna di primo grado.
2.3. Violazioni di legge in relazione agli artt. 572 cod. pen., 125, 546 e 605 cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali, per carenza, illogicità e contraddittorietà, avendo la Corte d’appello ribaltato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado senza confutarne adeguatamente gli argomenti e, addirittura, facendo riferimento ad una asserita ‘maleducazione’ dell’imputato, per giustificarne le condotte illecitamente tenute in ambito familiare.
Sarebbero state travisate, al riguardo, le dichiarazioni rese da numerosi testimoni, quali S.E. , D.P.G. , D.R.E. , V.N. , che andavano a riscontrare quelle della stessa P. in ordine agli ostacoli frapposti dal marito affinché lei riprendesse la propria attività lavorativa. Da ulteriori elementi di prova, poi, emergeva il fatto che l’allontanamento dalla casa andava visto in funzione della necessità di salvaguardare l’incolumità propria e della figlia minore, perfezionando quest’ultima scelta solo dopo che il marito aveva respinto la proposta di affrontare un percorso di mediazione. Non adeguatamente vagliati, in tal senso, risulterebbero i documenti a disposizione e le conversazioni registrate con Pi.Pa. , siccome indicative delle modalità operative del Pa. dinanzi alla ribellione della moglie.
2.4. Violazioni di legge in relazione agli artt. 610 cod. pen., 125, 546 e 605 cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali, per carenza, illogicità e contraddittorietà, non avendo la Corte distrettuale dato atto delle prove, già valutate dal Giudice di primo grado, che dimostravano invece la sussistenza dell’ulteriore delitto di cui all’art. 610 c.p. (ad es., la permanenza della P. e della figlia presso la casa coniugale; il cambio di serratura di tale abitazione, pacificamente avvenuto nel (OMISSIS) , dunque in data anteriore alla introduzione del giudizio di separazione ed alla stessa prima comparizione delle parti di fronte al Presidente del Tribunale; numerose dichiarazioni testimoniali, annotazione di P.G. in data 31 ottobre 2013, registrazioni di conversazioni, ecc.).
La Corte di merito, in particolare, non avrebbe motivato sulla rilevanza di tali elementi di prova, che avevano convinto il Giudice di primo grado a valutare la chiamata ai Carabinieri ed il successivo intervento come un ‘uso privato’ delle forze dell’ordine, senza alcuna ragione oggettiva se non quella di intimidire la moglie, che invece, ancora residente presso l’abitazione, agiva per tutelare un suo diritto. Solo in seguito, peraltro, si era scoperto un documento in base al quale era stato possibile accertare che il Pa. , nel dubbio di un’assegnazione della casa coniugale alla moglie, aveva provveduto a donarne l’usufrutto ai propri genitori con atto in data 28 marzo 2013.
2.5. Violazioni di legge, ex artt. 192, 546, lett. e), cod. proc. pen., e vizi motivazionali nella parte in cui sono state erroneamente ritenute inattendibili le dichiarazioni della persona offesa sulla base della presunta conflittualità fra i coniugi e dell’astio che la stessa avrebbe nutrito nei confronti dell’imputato, ciò che l’avrebbe portata ad enfatizzare taluni suoi comportamenti.
La sentenza, infatti, si è limitata a recepire acriticamente la provvisoria valutazione contenuta nei provvedimenti presidenziali emessi in data 2 settembre 2013 – peraltro con riferimento ai successivi sviluppi della vicenda – senza esaminare i fatti che avrebbero potuto dimostrare tale supposta avversione, e dai quali trarre elementi per negare l’attendibilità della persona offesa. Di contro, l’analisi di tutta una serie di elementi documentali in atti riversati avrebbe dimostrato la condizione di sudditanza della persona offesa ed il fatto che l’astio, semmai, proveniva dal solo imputato.
Non è stata dunque valutata la concreta posizione soggettiva della persona offesa all’interno del rapporto, né sono state correttamente considerate le connotazioni proprie della personalità dell’imputato, per come emergevano da una serie di documenti e dichiarazioni testimoniali, il cui contenuto rivelava intenzioni e programmi (ad es., un attacco giudiziario messo in atto al solo scopo di spingere la moglie a concludere condizioni di separazione che non fossero trattabili) di cui la Corte appello non si è avveduta, travisando anche talune dichiarazioni (ad es., quelle rese da C.M.G. ). Anche le contestazioni effettuate circa i singoli episodi narrati dalla persona offesa costituiscono frutto di un’omessa valutazione degli atti e di un travisamento dei fatti dimostrati da prove documentali (ad es., con riferimento alla natura ed alle conseguenze della vicenda inerente ad una sberla ricevuta dal marito, ovvero all’aggressione alla moglie il giorno dopo la nascita della figlia, o ancora alla morte del padre della persona offesa, ed infine alla installazione dell’impianto di video-sorveglianza sulla casa attraverso il sistema di controllo da remoto ed ai fatti di (OMISSIS) , in relazione ai quali la persona offesa affermava che l’imputato aveva aggredito la figlia perché era stanca e piangeva durante una gita familiare).
2.6. Violazioni di legge, ex artt. 572 cod. pen., 3 e 33 della Convenzione di Istanbul dell’I 1 maggio 2011 e vizi motivazionali, per carenza e contraddittorietà, in ordine alla erronea ricostruzione della nozione di violenza in ambito familiare, ai fini della individuazione degli elementi integrativi della fattispecie incriminatrice in contestazione.
2.7. Violazioni di legge, ex artt. 570, 572, 610 cod. pen., 2 Cost., 143, 146, 147 cod. civ., 3 e 33 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 e vizi motivazionali, in ordine alla vicenda attinente alla morte del padre della persona offesa, avvenuta il 12 agosto 2009, cadendo la sentenza in contraddizione con la premessa che la descrive come reattiva e, dunque, inidonea a rientrare nel paradigma della vittima di maltrattamenti.
Analoghe considerazioni vanno fatte con riferimento all’impossibilità di recuperare i propri effetti personali e quelli della minore, una volta allontanatasi dalla casa coniugale, prospettandosi, inoltre, la configurabilità della diversa fattispecie di cui all’art. 570 cod. pen.. Nell’affermare, infine, che la persona offesa non poteva legittimamente pretendere la consegna delle chiavi della casa coniugale non ancora assegnata, e ciò ancor prima dell’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, la sentenza impugnata ha errato nell’applicazione delle su indicate norme civilistiche e costituzionali, non potendo l’imputato escludere la moglie e la figlia dall’ingresso nella casa coniugale. Né al riguardo è stata giustificata, rispetto alla sentenza di primo grado, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, che richiede il solo dolo generico.
Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 26 ottobre 2015 il difensore dell’imputato ha esposto ed ampiamente sviluppato un’articolata serie di argomentazioni critiche volte a confutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti dalla parte civile, chiedendone la declaratoria di rigetto ovvero di inammissibilità.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Infondati devono ritenersi, anzitutto, i primi due motivi di doglianza dalla ricorrente prospettati, ove si considerino i principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, dep. 12/09/2014, Rv. 260840), secondo cui nel giudizio abbreviato d’appello, poiché l’unica attività d’integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. d) cod. proc. pen..
Il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, infatti, benché sollecitato dall’imputato, non costituisce vizio ritualmente deducibile in questa Sede, attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale ‘allo stato degli atti’ a richiedere alcuna integrazione probatoria (Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, dep. 15/05/2014, Rv. 259663; Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, dep. 20/02/2009, Rv. 242905; v., inoltre, Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, dep. 19/09/2012, Rv. 253729).
Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi come la Corte d’appello, nel caso in esame, abbia dato conto in motivazione di aver effettuato al riguardo un congruo vaglio delibativo, enunciando, con valutazioni di merito in questa Sede insindacabili, le ragioni per cui ha ritenuto del tutto privo di rilevanza ai fini della decisione – anche per l’aspetto legato ad un’eventuale acquisizione d’ufficio ex art. 603 cod. proc. pen. – il contenuto della documentazione allegata alla su indicata memoria difensiva.
Deve sul punto richiamarsi, inoltre, il principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui non si sottrae comunque ad una valutazione di inammissibilità, per aspecificità della formulazione, il motivo di doglianza che si limiti, come nel caso in esame, ad enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, assertivamente prospettandone la decisività in modo del tutto disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Rv. 244181; da ultimo, v. Sez. 6, 27/11/2015, dep. 22/01/2016, n. 3043), e senza porne specificamente in relazione gli aspetti critici e i passaggi contestati con le contrarie deduzioni difensive di volta in volta formulate nella memoria.
Parimenti infondate, sin quasi a lambire la soglia della inammissibilità, devono poi ritenersi le ulteriori censure difensive, poiché sostanzialmente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rilettura fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali della decisione impugnata.
In relazione ai su illustrati profili di doglianza (v., in narrativa, i parr. 2.3. – 2.7.), il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l’intima coerenza strutturale del discorso argomentativo delineato nella motivazione, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d’appello, che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d’accusa, escludendone la rilevanza penale sulla base di una rigorosa e penetrante analisi critica, che, nel sovrapporsi a tutto campo a quella del primo Giudice, ha esaustivamente dato ragione del diverso epilogo decisorio per effetto della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversamente valutati, ponendo in rilievo le carenze o le aporie che hanno giustificato l’integrale riforma dell’impugnata sentenza di condanna.
Invero, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 8618 del 12/02/1996, dep. 24/09/1996, Rv. 205754), ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 cod. pen. la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze.
Per ritenere raggiunta la prova dell’elemento materiale di tale reato, inoltre, non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, poiché trattasi di una ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.
Deve pertanto escludersi, entro tale prospettiva ermeneutica, che la compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, Rv. 226794, che in motivazione ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona; v., inoltre, Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 228461; Sez. 6, n. 3570 del 01/02/1999, dep. 18/03/1999, Rv. 213516).
Occorre, in definitiva, che una serie di atti lesivi di diritti fondamentali della persona siano inquadrabili all’interno di una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante (Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Rv. 249036). In tal senso si spiega, infatti, il carattere unitario del dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia (Sez. 6, n. 6541 del 11/12/2003, dep. 17/02/2004, Rv. 228276; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, dep. 25/06/2012, Rv. 253042), poiché esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell’inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.
A tale quadro di principii si è uniformata l’impugnata sentenza, che, dopo aver puntualmente ripercorso ed esaminato i vari profili fattuali della condotta in contestazione, ne ha motivatamente escluso la sussumibilità nel reato di maltrattamenti, inquadrando le risultanze processuali nello specifico contesto, qualitativo e temporale, della tipologia delle relazioni familiari intercorse fra i coniugi (l’imputato esercente la professione di notaio, la parte civile quella di avvocato), dotati entrambi di un livello di formazione professionale, cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media, fra i quali si è venuto ad instaurare un rapporto di accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione, causa di grave disagio soprattutto per la figlia minore, tanto da indurre il Presidente del Tribunale di Belluno a disporre in via provvisoria ed urgente, nella relativa causa di separazione giudiziale, l’affievolimento della potestà di entrambi a favore dell’affidamento della minore ai servizi sociali, e ad ammonirli sulla gravità delle conseguenze giuridiche ed esistenziali delle loro inadempienze.
Nel riesaminare compiutamente, alla luce delle emergenze istruttorie, la specifica valenza probatoria attribuibile a ciascuno degli episodi ritenuti significativi dalla pronuncia di primo grado (ad es., quello verificatosi nel dicembre 2008, in occasione della nascita della figlia, ovvero la condotta tenuta dall’imputato in occasione del ricovero e del conseguente decesso del padre della parte civile; l’episodio violento del 9 maggio 2010, in cui l’imputato schiaffeggiò la moglie, ovvero la decisione di installare un impianto di videosorveglianza presso la residenza familiare – le cui modalità operative, peraltro, ne hanno comprovato l’impossibilità di controllo dei movimenti interni – o, ancora, l’atteggiamento dall’imputato mostrato a fronte dell’intenzione della moglie di riprendere l’esercizio dell’attività professionale in un luogo diverso da quello della residenza familiare, ecc.), i Giudici di merito hanno posto in rilievo, da un lato, il temperamento irascibile e non incline alla moderazione dell’imputato, i suoi accessi di collera anche a fronte del più banale contrattempo, il ricorso a toni di particolare veemenza ed i comportamenti spesso trasmodanti nella maleducazione, dall’altro lato la costante capacità reattiva della moglie e l’assenza di un supino atteggiamento rispetto alle intemperanze anche verbali del marito, nel quadro di un rapporto protrattosi per anni e connotato da continui diverbi, incomprensioni e litigi maturati in ambito familiare, tra persone dotate entrambe di un carattere molto passionale, per inferirne logicamente l’impossibilità di configurare un comportamento obiettivamente caratterizzato da tratti di abituale e sistematica prevaricazione, basato su una posizione di passiva soggezione dell’una nei confronti dell’altro.
Analoghe considerazioni devono svolgersi, infine, riguardo alla disamina dai Giudici di merito compiuta in merito alla condotta di violenza privata contestata nel capo 2) – relativamente alla sostituzione della serratura della porta d’ingresso dell’abitazione familiare, sì da impedire alla moglie di prelevare i proprie effetti personali nonostante gli accordi in tal senso intercorsi fra i rispettivi legali – avendo la decisione impugnata congruamente spiegato, in punto di fatto, i termini dell’accordo in concreto raggiunto dai legali, che prevedevano l’accesso della moglie all’abitazione in un momento successivo a quello originariamente stabilito, in tal guisa esponendo le ragioni per cui ella non poteva in quel momento pretendere la consegna immediata delle chiavi della nuova serratura, con la conseguente esclusione della presenza di qualsiasi atto di coartazione penalmente rilevante ai fini della limitazione della libertà di determinazione personale ex art. 610 cod. pen..
Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla ricorrente si poneva quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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