Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 8 gennaio 2016, n. 553
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 6 maggio 2015, il Tribunale di Bologna, investito dei ricorso ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza della Corte d’appello del capoluogo emiliano del 14 aprile 2015, con la quale veniva respinta l’istanza, avanzata da O.O.C. – sottoposto a misura cautelare in relazione a diverse violazioni della legge sugli stupefacenti -, di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 8:50 e dalle 16:00 alle ore 16:30, per accompagnare la figlia minore negli spostamenti da casa a scuola, e viceversa.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha evidenziato come, a norma del comma 3 dell’art. 284 del codice di rito, il giudice possa autorizzare l’imputato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero per esercitare un’attività lavorativa quando versi in una situazione di assoluta indigenza, situazioni che non ricorrono nella specie atteso che, sebbene risulti provato che la madre svolge un’attività lavorativa negli orari in cui la figlia inizia la scuola, non risulta provato che la minore non possa entrare prima nell’istituto e permanervi oltre l’orario delle lezioni, né è stato dimostrato che la famiglia non possa avvalersi dell’aiuto di altri congiunti, di amici o degli assistenti sociali.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’Avv. L.B., difensore di fiducia di O.O.C., e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo il diniego dell’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresti domiciliari, sebbene: a) l’incombente di accompagnare la figlia minore a scuola non possa essere delegato a chiunque, comportando una seria assunzione di responsabilità; b) non sia pacifica la possibilità di far entrare prima e di far uscire dopo l’alunna da scuola; c) non sia dato di comprendere quali siano i servizi pubblici in grado di provvedere alle esigenze di trasporto della minore verso e di ritorno da scuola.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
1. II ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Giova premettere che, a norma dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., “Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa”.
3. Dal chiaro disposto normativo si evince che l’autorizzazione ex art. 284, comma 3, ha natura eccezionale, in quanto introduce una deroga alla prescrizione principale e che appunto connota la misura in oggetto – id est il divieto di allontanarsi dal luogo di restrizione domestica -, in presenza di un soggetto rispetto al quale, giusta valutazione ai sensi dei combinato disposto degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., il giudice della cautela ha ritenuto adeguata e, dunque, necessaria a fronteggiare i pericula libertatis soltanto una misura custodiale, seppure temperata rispetto a quella carceraria. Ne discende che la sussistenza delle “indispensabili esigenze di vita” deve essere ancorata dal decidente a situazioni obbiettivamente riscontrabili, nelle quali si renda necessario, dunque non solo opportuno, per la vita del soggetto ristretto agli arresti domiciliari consentire l’allontanamento, non potendo questi fare aliunde fronte all’esigenza di vita rappresentata.
4. In questo senso è il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo il quale, dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di “indispensabilità” e di “assolutezza”, emerge che la valutazione del giudice da compiere ai fini della concessione dell’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui il giudice deve dare conto nella motivazione dei relativo provvedimento (Sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999 – dep. 23/02/2000, Verde F, Rv. 215522; Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015 – dep. 02/03/2015, Prago, Rv. 263237)
5. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto buon governo il giudice della impugnazione cautelare, nella parte in cui – con considerazioni adeguate, in quanto aderenti alle risultanze processuali ed conformi a logica – ha rilevato che, nella specie, non risultano comprovate “indispensabili esigenze di vita”, suscettibili di giustificare, in termini di necessità assoluta, l’allontanamento dell’indagato dal domicilio. Come correttamente rilevato da giudice a quo, l’istante non ha invero documentato un’impossibilità assoluta dell’altro genitore di riorganizzare gli orari di lavoro – in entrata ed in uscita – in modo tale da poter far fronte a tale incombente, né un’impossibilità assoluta di avvalersi all’uopo di parenti o conoscenti o, eventualmente, di addetti ai servizi sociali, là dove – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso – l’incarico di accompagnare un minore a scuola non si connota in termini di così tale delicatezza da non poter essere delegato a terzi estranei al nucleo familiare, in tale senso contenendosi – secondo un dato di comune esperienza – un numero assai rilevante di famiglie italiane.
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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