Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 7 maggio 2015, n. 9255
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20071/2012 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in qualita’ di mandatala di (OMISSIS) Srl in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intanate –
avverso la sentenza n. 618/2012 del TRIBUNALE di TRANI, depositata addi’ 11/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del di’ 11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)), che si riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1. – (OMISSIS) – debitore esecutato nella procedura espropriativa immobiliare n. 411/98 r.g.e. del Tribunale di Trani, intentata dalla (OMISSIS) spa, cui era succeduta la (OMISSIS) spa, procuratrice di (OMISSIS) srl, con intervento altresi’ di (OMISSIS) spa – ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Trani n. 618 del di’ 11.7.12, con cui e’ stata in parte dichiarata inammissibile ed in parte rigettata l’opposizione agli atti esecutivi da lui dispiegata – con ricorso dep. il 27.4.07 – avverso la vendita e l’aggiudicazione provvisoria dell’immobile pignorato, avvenuta il 23.4.07 in favore di (OMISSIS).
Delle intimate notifica controricorso la sola (OMISSIS) spa, nella ripetuta qualita’, depositando altresi’ memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., per l’adunanza in camera di consiglio del 23.10.14, seguita alla relazione datata 18.4.13; all’esito di tale adunanza, la Corte ha disposto chiamarsi la causa alla pubblica udienza e, questa fissata per il giorno 11.3.15, il ricorrente deposita documentazione relativa alla notificazione del ricorso a (OMISSIS) ed alla succeditrice della (OMISSIS) spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.2.- Il ricorrente – argomentato, al termine del ricorso, per la sussistenza del suo interesse ad impugnare – si duole:
– col primo motivo, di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo mai egli impugnato l’ordinanza – del 26.2.07
– che aveva fissato la vendita, ma l’aggiudicazione ad essa seguita, per vizi suoi propri, richiamando la prima (siccome di mera riattivazione di una procedura appartenente ad un ruolo “congelato”) per la sua inidoneita’ a dar luogo ad un valido subprocedimento di vendita;
– col secondo plurimo motivo, di violazione e falsa applicazione degli articoli 490, 570 e 576 c.p.c., denunciando l’erroneita’ del rigetto della sua opposizione quanto: a) alla carenza di indicazione, nell’ordinanza del 26.2.07, della rifissazione degli incanti, nonche’ all’anteriorita’ dell’avviso di vendita rispetto a quest’ultima; b) all’omessa affissione nell’albo del tribunale di Trani e della sezione distaccata di Molfetta, disposte dal g.e.; c) all’irrituale pubblicita’ a mezzo stampa (avvenuta oltre il termine fissato nell’ordinanza di vendita); d) all’omessa menzione della possibilita’, per gli aggiudicatati, di accedere a mutui in convenzione con TABI; e) alla mancanza di prova sull’avvenuta pubblicazione sul sito web indicato; f) alla mancanza di prova sulla eseguita affissione – anch’essa disposta dal g.e. – di manifesti murari nella citta’ di (OMISSIS).
Dal canto suo, la controricorrente contesta ampiamente in rito e nel merito le avverse doglianze; e, con la memoria presentata per l’adunanza in camera di consiglio:
– sottolinea la carenza d’interesse ad agire in capo al debitore, rimarcando (con Cass. 3950/06 e 2512/96) l’omessa prospettazione della compressione della possibilita’, quale conseguenza delle modalita’ di espletamento dell’incanto, di far seguire una vendita a migliori condizioni: e tanto dinanzi ad un prezzo di aggiudicazione perfino superiore a quello di stima, con conseguente insussistenza di alcun detrimento per il debitore;
– rimarca l’irrilevanza della mancata affissione dell’ordinanza di vendita presso la sezione distaccata di Molfetta del tribunale di Trani, anche per la scarsa – se non nulla – valenza od utilita’ pratica ed in ogni caso per essere il relativo adempimento mancato per fatto della cancelleria o privo di conseguenze giuridicamente apprezzabili, come gia’ argomentato nell’ordinanza del g.e. del 6.12.07;
– contesta la tesi della tardivita’ della pubblicita’ a mezzo stampa, risultando rispettato il termine di quarantacinque giorni prima dell’incanto – comunque indicato come ordinatorio e non perentorio – e non rilevando, a suo dire, che la pubblicazione abbia avuto luogo nell’edizione del giovedi’, anziche’ della domenica, per essere notorio che il giornale su cui quella e’ avvenuta rifiuta le relative pubblicazioni in quest’ultima giornata;
– nega rilevanza alla mancata espressa e specifica menzione della possibilita’ di accedere a mutui convenzionati con TABI, per essere tale circostanza desumibile in via generale da un apposito spazio nel riquadro dedicato dal giornale al complesso delle pubblicita’ per vendite immobiliari;
– nega la carenza di prova sull’effettuazione della pubblicita’ elettronica, richiamando i documenti al riguardo prodotti;
– sottolinea la sufficienza, ai fini della prova dell’effettuazione della pubblicita’ elettronica e mediante affissione dei manifesti, dei documenti gia’ versati in atti.
p.4. – Positivamente riscontrata la sussistenza dei presupposti di rito indicati nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto, sia pure solo per quanto di ragione: e, comunque, dopo il rigetto del primo motivo, visto che la declaratoria di inammissibilita’ di un’opposizione rivolta avverso l’ordinanza precedente la vendita e’ stata necessitata dall’esplicita contestazione dell’idoneita’ di quella a disporre quest’ultima, ma di per se’ considerata, mentre i riflessi sulla validita’ della vendita in se’ attengono effettivamente alla successiva impugnativa di questa.
p.5. – Quanto al resto, la controversia si risolve applicando il principio per il quale risponde ad esigenze primarie del processo esecutivo il rispetto rigoroso delle prescrizioni di volta in volta impartite dal giudice dell’esecuzione per il progredire di quello, ove contenute in provvedimento non impugnato (e con esito vittorioso) o non modificato nelle forme di legge: rispetto rigoroso a tutela di tutti i soggetti coinvolti da quel processo, alcuni dei quali istituzionalmente in origine ad esso estranei, come la platea indifferenziata dei potenziali acquirenti, come pure a garanzia dell’indefettibile trasparenza delle operazioni di vendita forzata.
p.5.1. Va ricordato che la fase di vendita perdura dall’ordinanza con cui si stabiliscono le modalita’ e la data della vendita forzata, ex articolo 576 c.p.c., fino al provvedimento di trasferimento coattivo del bene, ex articolo 586 c.p.c., che segue l’aggiudicazione, sicche’ la fase stessa comprende, oltre quest’ultima, anche gli atti preparatori, quali le forme di pubblicita’ legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l’assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalita’ previste dalla legge per il versamento del prezzo (tra le altre, v. Cass., 10 gennaio 2003, n. 193).
Gia’ in passato si e’ statuito che la mancanza od irregolarita’ delle forme di pubblicita’ straordinaria stabilite, a mente dell’articolo 490 c.p.c., u.c., con l’ordinanza che dispone l’incanto ex articolo 576 c.p.c., (Cass., 9 giugno 2010, n. 13824; Cass. 1 settembre 1999, n. 9212), integra un vizio dello stesso subprocedimento di vendita (con conseguente sua opponibilita’ all’aggiudicatario o assegnatario: per tutte, v. Cass. 27 febbraio 2004, n. 3970).
p.5.2. Ora, l’articolo 490 c.p.c., anche nel testo anteriore alla novella del 2006, prevede alcune forme di pubblicita’ immancabili ope legis ed altre (nella parte finale del suo comma 3) ne ammette, affidate alla discrezionalita’ del giudice, le quali pero’, una volta disposte, diventano a loro volta immancabili.
In altri termini:
– da un lato, la pubblicita’ imposta ope legis non puo’ comunque mancare, neppure ove il giudice disponesse – violando apertamente la legge – che da essa si possa prescindere (Cass. 18 aprile 2011, n. 8864) od ove ad essa comunque derogasse (come, ad esempio, nel caso di incarico di pubblicita’ elettronica a siti diversi da quelli soli espressamente abilitati dal Ministero, ai sensi dell’articolo 173 ter disp. att. c.p.c.);
– dall’altro lato, le scelte discrezionali del g.e. in ordine alla pubblicita’ straordinaria o perfino alle diverse modalita’ di espletamento di quella prevista ope legis, una volta trasfuse nell’ordinanza che la vendita disciplina, non possono essere violate, quand’anche eccedenti il minimo previsto dalla normativa.
Infatti, una volta che il giudice abbia estrinsecato la sua potesta’ di disporre strumenti ulteriori di pubblicita’ (unico limite incontrando egli nel non potere esentare alcuno dall’osservanza delle forme obbligatorie od imporre modalita’ contra legem), evidentemente in rapporto alla peculiarita’ della fattispecie o anche solo per scelte gestionali complessive, la vendita – ed ogni suo adempimento correlato – deve seguire indefettibilmente secondo le specifiche modalita’ disposte con l’ordinanza.
Quest’ultima finisce col diventare, comma 1.
p.5.3. All’ordinanza (che, col suo contenuto anche ulteriore rispetto alle previsioni minime normative – come per la pubblicita’ ex articolo 490, co. 3, cod. proc. civ. – diviene il fondamento o lex specialis dello specifico subprocedimento in cui la vendita si concreta), nella parte in cui non esenta inammissibilmente da forme immancabili di pubblicita’, ma ne prevede legittimamente altre, deve quindi darsi piena e incondizionata ottemperanza, almeno fino a parziale o totale sua modifica o revoca (o impugnazione accolta) in parte qua. In mancanza, gli atti esecutivi consistenti nell’aggiudicazione (provvisoria prima e definitiva poi) e nel conseguente decreto di trasferimento sono invalidi per violazione delle specifiche istruzioni o disposizioni, anche integrative o ulteriori rispetto al dettato minimo normativo, contenute nel provvedimento del giudice che organizza e dispone la vendita.
Non puo’, cioe’, condividersi la tesi sostenuta dal giudice del merito, secondo cui “se la nullita’ di un atto del processo esecutivo deriva dalla mancata conformita’ dello stesso rispetto al modello legale, certamente non puo’ pronunciarsi tale nullita’ nel caso di conformita’ dell’atto medesimo rispetto a quanto previsto dalla normativa”: l’asserzione non tiene conto che la conformita’ alla normativa e’, in questo caso, mediata dalle concrete non illegittime disposizioni ulteriori dell’ordinanza di vendita, sicche’ e’ rispetto a queste che deve verificarsi la legittimita’ degli atti successivi, che quella presuppongono.
p.6. – In sostanza, il subprocedimento di vendita e’ scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono non solo essere conoscibili e chiare fin dall’avvio di quello, ma soprattutto rimanere tali e restare ferme per tutto lo sviluppo successivo e fino all’emanazione del decreto di trasferimento, che quel subprocedimento conclude; e, a tutto concedere, la modifica potra’ anche aver luogo (come ricorda Cass. Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262, che quelle esigenze pone a fondamento perfino della qualificazione di perentorieta’ “da sistema” di un termine, quale quello per il versamento della cauzione), ma pur sempre prima che la vendita abbia inizio: onde evitare il mutamento o la violazione delle regole a gioco ormai iniziato ed avviato.
Infatti, solo in tal modo sono mantenute non solo l’uguaglianza e la parita’ di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, ma pure l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, quindi, sulla trasparenza, coerenza ed immutabilita’ delle condizioni tutte: trasparenza, coerenza ed immutabilita’ che sole possono scongiurare non solo le reali perturbazioni ex post della regolarita’ della gara stessa e della genuinita’ del suo esito, ma anche il solo rischio di esse e, cosi’, l’alterazione delle determinazioni di ciascun potenziale offerente circa la sua partecipazione alla gara e quindi dell’accesso dell’indifferenziato pubblico alla medesima.
p.7. – Il particolare rigore che deve caratterizzare ogni suo sviluppo discende dall’immediata e diretta funzionalizzazione del subprocedimento di vendita alla trasparente correttezza dell’individuazione del miglior offerente possibile in base a condizioni non mutate e non violate per nessun potenziale partecipante dopo l’inizio della gara: funzionalizzazione a sua volta orientata a conseguire il piu’ pieno soddisfacimento delle ragioni del creditore con il minor sacrificio possibile di quelle del debitore.
Significativamente, tale ultimo e’ lo scopo del processo esecutivo ormai codificato dall’articolo 164 bis c.p.c., introdotto – a riconoscimento di una lenta, talora contrastata, ma inesorabile tendenza interpretativa dei giudici di merito – dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 19, comma 2, lettera b), conv. con mod. in Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Ne consegue che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che fissa le modalita’ della vendita va rispettata alla lettera, visto che quegli, in relazione evidentemente alle peculiarita’ del caso concreto, ha ritenuto tutte quelle modalita’, comprese quelle relative alla pubblicita’, come indispensabili all’espletamento della vendita coattiva stessa nelle migliori condizioni possibili in relazione al contesto in cui essa avrebbe dovuto avere luogo. E’ questo il motivo per cui quell’ordinanza e’ la lex specialis che regge, se del caso anche con provvedimenti ulteriori (ed alla sola ovvia condizione che non si tratti di previsioni assolutamente abnormi o contra legem) rispetto al contenuto minimo previsto dalla legge, la singola vendita della singola procedura esecutiva.
E l’unica reazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, alla pari di ogni altro provvedimento, non e’ quella di disattenderla sic et simpliciter per emendarla arbitrariamente di elementi o previsioni ritenuti superflui o sbagliati, ma quella di impugnarla o renderla oggetto di revoca o modifica e prima di porla in esecuzione.
p.8. – Non puo’ cosi’ dirsi prevalente – sia a fini di esclusione dell’interesse del debitore, sia a fini di sanatoria della nullita’ – la considerazione dell’utilita’ dell’esito comunque raggiunto:
– da un lato, perche’ su di essa deve prevalere l’esigenza di trasparenza e legalita’: sicche’, soprattutto in un settore in cui queste condizionano l’affidamento nell’istituzione pubblica che le pone in essere, l’unica gara corretta non e’ quella che comunque raggiunge un esito, ma solo quella che si svolge secondo le regole fissate, perfino ed anche se quell’esito poi non raggiungesse;
– dall’altro lato e soprattutto perche’, dinanzi ad un procedimento connotato da tante variabili, non c’e’ alcuna possibilita’ di escludere che, nel rispetto delle condizioni formalmente imposte dal giudice dell’esecuzione per lo svolgimento delle operazioni di vendita, non si sarebbe conseguito un risultato anche migliore.
In definitiva, e’ proprio l’imponderabilita’ degli sviluppi di una gara svolta con modalita’ di pubblicita’ – e quindi di sollecitazione ad un pubblico indifferenziato e potenzialmente indeterminato – diverse ed ulteriori – si badi, espressamente valutate idonee dal giudice dell’esecuzione e quindi per definizione (fino ad accolta impugnazione o istanza di revoca) del tutto utili ed opportune in relazione al caso concreto – ad impedire di qualificare comunque raggiunto il migliore risultato possibile dalla vendita: il quale e’ non gia’ certo o soltanto il conseguimento di un prezzo almeno pari a quello di stima, ma di un prezzo il piu’ elevato possibile, onde potere soddisfare nella misura massima possibile le ragioni creditorie azionate e restituire un eventuale residuo al debitore.
Pertanto, ogni scostamento dalle specifiche istruzioni sancite nel caso concreto deve dirsi, senza possibilita’ di prova del contrario, come idoneo in astratto ed ex ante ad influire sull’esito successivo della gara, come perturbazione del percorso di raggiungimento delle relative notizie alla platea indifferenziata di potenziali interessati all’acquisto.
p.9. – La conclusione comporta il solo apparente sacrificio del singolo aggiudicatario o creditore, ma tutela invece necessariamente e prioritariamente l’affidamento della platea indifferenziata ed indistinta di tutti i potenziali partecipanti alla gara, onde rendere funzionale quest’ultima: cio’ che costituisce uno dei principi portanti delle riforme del processo esecutivo a partire dal 2006 (Cass. 2 aprile 2014, n. 7708; Cass. 28 novembre 2012, n. 21110; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26202; Cass. 14 giugno 2011, n. 12960; Cass. Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262), visto che quelli devono non solo poter sapere quali saranno le condizioni da rispettare per potersi rendere, a scapito di altri che pari affidamento avranno riposto su quelle, aggiudicatali del bene, ma soprattutto fidare sul fatto che quelle condizioni, dopo che su quelle fondandosi essi stessi abbiano deciso di non partecipare o non insistere, non mutino o non siano violate in ulteriore e non consentito favore di altri partecipanti alla gara.
Ed e’ allora l’esigenza di tutela dei terzi, sollecitati dall’ufficio giudiziario con la messa in vendita del bene, come pure quella della credibilita’ (sub specie di trasparenza e legalita’) delle operazioni da quello (direttamente o per delega) espletate, che comporta la necessita’ del rispetto rigoroso – salva revoca o modifica o impugnazione vittoriosamente esperita, ma comunque in tempo anteriore all’espletamento degli atti del subprocedimento di vendita – di tutte le disposizioni contenute nell’ordinanza che quelle operazioni di vendita in concreto ha disciplinato.
p.10. – Su queste premesse e’ agevole concludere che il debitore ha di per se’ interesse al rituale e regolare andamento delle operazioni di vendita, una volta inquadrato nella superiore esigenza di garantirne la trasparenza e la regolarita’ formale.
In altri termini, l’interesse del debitore all’osservanza di tali forme complessive, anche se ulteriori rispetto alle previsioni minime normative, e’ intuitivamente ed evidentemente ex se insito nella valutazione, operata liberamente dallo stesso giudice dell’esecuzione, dell’opportunita’ di queste ultime in merito alla piu’ proficua possibile sollecitazione del pubblico alla partecipazione alla vendita giudiziaria, in modo da metterla in condizione di conseguire il miglior prezzo ricavabile dal mercato, con evidente vantaggio anche per il debitore (che, a fronte di una maggiore somma ricavata dalla vendita, puo’ soddisfare in maggior misura i creditori o perfino, in estrema ipotesi, conseguire un residuo attivo alla cui restituzione ambire).
p.11. – Alla stregua delle viste premesse puo’ poi decidersi il merito del secondo motivo di doglianza.
p.11.1. Nel caso di specie almeno alcuni dei profili di illegittimita’, per violazione delle puntuali ed analitiche istruzioni impartite con l’ordinanza di vendita, non possono essere disconosciuti:
– l’affissione dell’ordinanza di vendita anche presso la sezione distaccata di Molfetta (oltre che presso la sede centrale del tribunale di Trani), una volta pacificamente disposta dal g.e. in sede di fissazione delle modalita’ di vendita, andava eseguita, fino ad eventuale ma formale espressa revoca della specifica suppletiva disposizione sul punto: a nulla valendo che, quindi, essa non fosse prevista come obbligatoria dalla relativa disposizione di legge; e, per quanto detto, a nulla vale addurre che a poco o a nulla sarebbe servita, visto che era stata imposta e che nessuno aveva instato per la modifica o revoca in parte qua dell’ordinanza che in tal senso aveva statuito; e tanto a tacer del fatto che la maggiore prossimita’ possibile al luogo di ubicazione dell’immobile e’ intuitivamente foriera di maggiore utilita’ della specifica forma pubblicitaria, destinata ad operare in un ambito estremamente circoscritto e sicuramente locale;
– la pubblicita’ a mezzo stampa era stata disposta per la domenica precedente i quarantacinque giorni prima della data per gli incanti, ma pacificamente e’ avvenuta tardivamente rispetto a tale giorno: anche in tal caso, non rileva che il termine di quarantacinque giorni complessivi sia stato rispettato, visto che la specifica disposizione dell’ordinanza di vendita, consapevolmente limitativa delle facolta’ del creditore, e’ stata violata, senza che abbia rilievo – per essere mancata, ad impulso del creditore, un’istanza di revoca o modifica in parte qua – che il giornale prescelto non provveda alle pubblicazioni nel giorno di domenica (e tralasciata l’invocazione alla notorieta’ della relativa circostanza, del tutto esulante invece dalle nozioni di comune esperienza).
p.11.2. Puo’ tralasciarsi l’esame dell’ulteriore profilo della prova sulla effettivita’ della pubblicazione dei manifesti e sul sito web: dovendosi peraltro ribadire che la mera ricevuta dei relativi versamenti non da – di per se’ sola – prova anche del successivo adempimento, da parte dell’obbligato incaricato di quelle attivita’, di quanto a suo carico previsto perche’ quelle pubblicita’ abbiano luogo.
E restano assorbiti pure gli altri motivi ed irrilevante la loro eventuale infondatezza: come nel caso delle omissioni della menzione della possibilita’ di accedere a mutui convenzionati con l’ABI – che pero’ davvero poteva bene essere contenuta nella parte generale di tutti i bandi di vendita pubblicati sulla pagina a stampa – o della corretta data dell’ordinanza di vendita – risultando irrilevante anche un eventuale errore, purche’ la vendita fosse stata in concreto disposta e non sussistessero dubbi sul suo oggetto e sul contenuto complessivo dell’ordinanza stessa; ovvero, come nel caso dell’anteriorita’ delle formalita’ rispetto all’ordinanza, ove esse fossero comunque conformi a quest’ultima.
p.11.3. Tali violazioni delle disposizioni chiaramente impartite dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, neppure potendo graduarsi il rispetto e l’ossequio dovuto a quest’ultima in rapporto alla minore o maggiore gravita’ dell’inottemperanza, sono quindi sufficienti a giustificare la fondatezza dell’originaria opposizione agli atti esecutivi avverso gli atti relativi all’aggiudicazione in esito ad una vendita svoltasi senza il rispetto di quelle istruzioni.
E va fatta applicazione del seguente principio di diritto: le condizioni del subprocedimento di vendita, come fissate dal giudice dell’esecuzione anche in relazione ad eventuali particolari modalita’ di pubblicita’, pure ulteriori o diverse rispetto a quelle minime stabilite dall’articolo 490 cod. proc. civ., devono essere scrupolosamente rispettate, a garanzia del mantenimento – per tutto lo sviluppo della vendita forzata – dell’uguaglianza e della parita’ di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonche’ dell’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilita’ delle condizioni tutte e sulla complessiva legalita’ della procedura; pertanto, al loro rispetto hanno interesse tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore; ed esse vanno applicate – a meno di revoca o modifica o di impugnazione fruttuosamente esperita prima dell’espletamento della vendita – rigorosamente, determinando una qualsiasi inottemperanza l’illegittimita’ dell’aggiudicazione che ugualmente ne segua, per vizi dello stesso subprocedimento di vendita.
p.12. – Pertanto, il ricorso va accolto, sia pure limitatamente al secondo motivo e per quanto di ragione, essendo infondato il primo, con cassazione della gravata sentenza.
Poiche’ non vi sono ulteriori accertamenti di fatto a compiersi e vista la natura di giudizio meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi, ritiene poi il Collegio possibile decidere quest’ultima nel merito, con annullamento dell’ordinanza di aggiudicazione provvisoria del 23.4.07: spettando al giudice dell’esecuzione della proc. es. n. 411/98 r.g.e. del tribunale di Trani adottare poi, adeguatamente investito dalle parti interessate, ogni altro provvedimento relativo alla prosecuzione della procedura esecutiva dalla quale quell’aggiudicazione e’ stata espunta siccome illegittimamente seguita alla violazione, da parte del creditore procedente, delle specifiche modalita’ di pubblicita’ della vendita fissate dal giudice dell’esecuzione.
La circostanza dell’esito fausto – sebbene non anche di quello migliore possibile secondo la prospettazione originaria dell’ordinanza di fissazione delle modalita’ della vendita – della vendita pure seguita con modalita’ di pubblicita’ manifestamente dissonanti rispetto a quelle fissate integra un grave ed eccezionale motivo di compensazione tra le parti delle spese di lite dell’intero giudizio, tra cui quelle di legittimita’.
Non trova infine applicazione, ratione temporis, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza di aggiudicazione provvisoria oggetto di quella, resa dal tribunale di Trani il 23.4.07 in proc. es. n. 411/98 r.g.e.; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle di legittimita’.
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