Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 7 dicembre 2015, n. 24817

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello svolto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza di primo grado, per tardività (per essere stata la sentenza impugnata notificata il 22 novembre 2008 ed il gravame depositato il 3 gennaio 2009).
3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affidato a due motivi.
4. F.F. è rimasta intimata.
5. Con i motivi di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326, 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c..
6. Il ricorso e qualificabile come manifestamente fondato.
7. Costituisce principio consolidato di questa Corte che, in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato, anche quella al suddetto art. 11, comma 2 che prevede la notificazione degli altri atti giudiziali e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura.
8. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Cass. 2528/2009, Cass. 12730/2013, Cass., sesta sezione L, 17404/2014).
9. Prima ancora era stato anche chiarito che allorché l’amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art. 417-bis cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (v., ex multis, Cass. 4690/2008 e successive conformi).
10. La Corte di appello non ha correttamente applicato i riportati principi ritenendo valida, ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione, la notificazione della sentenza di primo grado al Ministero, al domicilio ex lege, presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma (anziché al dipendente del quale l’Amministrazione si era avvalsa, ex art. 417-bis c.p.c., per la rappresentanza e difesa in giudizio), con la conseguenza che il gravame del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca doveva considerarsi ammissibile e tempestivo.
11. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e il rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione

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