Corte di Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 7 dicembre 2011 n. 45880. Intercettazioni, misura cautelare da annullare se la difesa non ha accesso agli originali
Il testo integrale[1]
Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 7 dicembre 2011 n. 45880
Così deciso dalla Suprema Corte. Con tale sentenza è stato annullando il provvedimento di custodia in carcere emesso dal tribunale di Catanzaro in danno di un indagato nell’ambito di un procedimento riguardante un associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed all’usura che operava nella provincia di Vibo Valentia.
Per la S.C., facendo proprio un principio già espresso dalle Sezioni Uinite, in tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell’art. 268 cod. proc. pen., l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio “de libertate”.
Inoltre, si legge in sentenza, che, qualora Pm sia consentito di allegare a supporto della richiesta cautelare i soli “brogliacci” di ascolto, la vera e propria prova delle comunicazioni risiede esclusivamente nelle registrazioni. Dunque, se in sede di impugnazione della misura cautelare il difensore ne ha fatto tempestiva richiesta, il tribunale che non ha adempiuto non potrà più fondare sulle sole trascrizioni il proprio convincimento.
Dunque, il semplice brogliaccio pur valido ai fini della richiesta cautelare, in sede di riesame diventa probatoriamente inefficace e cioè non più utilizzabile per giustificare la misura di sicurezza, anche se non compromette l’attività di ricerca ed il risultato probatorio in sé considerati.
Sorrento 9 dicembre 2011.
Avv. Renato D’Isa
[1] Sentenza consultabile e scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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