Corte di cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 9 dicembre 2011 n. 26466. Il vizio di violazione di legge (art. 92, II comma, c.p.c.) denunciabile e sindacabile in sede di legittimità sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese sia giustificata da generici motivi di equità e di opportunità

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 26466 del 9.12.2011

Così deciso dalla sesta sezione civile della Cassazione.

Secondo la S.C. è meritevole di conferma il più recente orientamento della medesima Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione, per cui la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito al dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai dell’art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l’evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Va quindi data continuità all’orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92, II comma, c.p.c.) denunciabile e sindacabile in sede di legittimità sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese sia giustificata da generici motivi di equità e di opportunità.

Sorrento, 9 dicembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul sito del sole 24 ore – Guida al Diritto

 

 

 

 

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