Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 5 marzo 2015, n. 4524
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8468/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) per delega in calce al controricorso, e la sola (OMISSIS) s.r.l. anche rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale del notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS), in atti;
– controricorrenti –
e contro
FALLIMENTO della (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 11/2013 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 20/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
uditi per il ricorrente l’avvocato (OMISSIS), il quale chiede l’accoglimento, per il controricorrente gli avvocati (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali si riportano.
Il Giudice Delegato al Fallimento della (OMISSIS) ammise allo stato passivo il credito di (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) di euro 1.048.234,73, derivante dalla mancata restituzione delle somme oggetto di un mutuo garantito da ipoteca concesso dalla banca alla societa’ poi fallita, e gli riconobbe collocazione ipotecaria.
Il provvedimento fu impugnato, L.F., ex articolo 98, dalla (OMISSIS) s.r.l. e dalla (OMISSIS) s.r.l., creditrici ammesse allo stato passivo, le quali chiesero di dichiarare, ai sensi della L.F., articolo 66, e articolo 2901 c.c., l’inefficacia della garanzia ipotecaria, deducendo che la somma erogata da (OMISSIS) a titolo di mutuo era stata utilizzata in massima parte per ripianare debiti chirografari, anteriormente scaduti, della (OMISSIS) e che pertanto attraverso il contratto la banca aveva sostituito al credito non garantito un credito garantito, acquisendo una prelazione che in precedenza non aveva.
Il giudizio, nel quale (OMISSIS) si costitui’ eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione delle impugnanti, e’ stato definito con decreto del Tribunale di Verona del 20.2.2013 che, in accoglimento della domanda, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dei creditori ricorrenti dell’ipoteca iscritta dalla banca, il cui credito, in modifica dello stato passivo, e’ stato declassato a chirografo.
Il decreto e’ stato impugnato da (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. hanno resistito con un unico controricorso.
Non ha svolto attivita’ difensiva il Fallimento della (OMISSIS), al quale il ricorso e’ stato ritualmente notificato a seguito di provvedimento di integrazione del contraddittorio emesso da questa Corte ai sensi dell’articolo 102 c.p.c..
1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 81 c.p.c., L.F., articoli 66, 98 e 99, e articolo 2901 c.c., lamenta che il giudice del merito abbia respinto l’eccezione di difetto di legittimazione delle impugnanti ad agire in via revocatoria e sostiene che dopo la dichiarazione di fallimento l’unico soggetto legittimato ad esperire le azioni di cui alla L.F., articoli 66 e 67, e’ il curatore.
Il motivo non merita accoglimento.
Va in primo luogo rilevato che, poiche’ il tribunale ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS), il motivo va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse all’impugnazione, nella parte in cui e’ volto a contrastare l’affermazione del giudice del merito, priva di valenza decisoria, secondo cui, in sede di giudizio di impugnazione L.F., ex articolo 98, i creditori ammessi allo stato passivo sono legittimati a proporre anche l’azione revocatoria fallimentare. La censura e’ invece infondata nella parte in cui investe la decisione di rigetto dell’eccezione formulata con riguardo all’azione contemplata dall’articolo 2901 c.c., e L.F., articolo 66.
Infatti, come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte, il creditore che impugna lo stato passivo puo’ esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa la revocatoria, in quanto portatore non solo dei propri interessi, ma anche degli interessi di tutti gli altri creditori (Cass. nn. 4959/013 (ord.), 8827/98, 1392/79).
Il principio risulta coerente col sistema, posto che, una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo, l’inerzia del curatore, che abbia omesso di far valere in via di eccezione, nella sede di veri’fica a cio’ deputata, l’inefficacia dell’atto dal quale deriva il credito o la garanzia ad esso connessa, o che non abbia impugnato il provvedimento di rigetto dell’eccezione assunto dal G.D., finirebbe col pregiudicare le ragioni degli altri, incolpevoli, creditori. Esso si pone, inoltre, in linea di continuita’ con l’orientamento espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 29420/08, che sottolinea come il mancato esercizio da parte del curatore delle azioni poste a tutela della massa legittimi il singolo creditore a proseguirle nel proprio esclusivo interesse: a maggior ragione, pertanto, tale legittimazione va riconosciuta al creditore impugnante ex articolo 98 L.F., che agisce anche nell’interesse degli altri creditori.
2) Col secondo motivo (OMISSIS), denunciando violazione dell’articolo 112 c.p.c., lamenta che il tribunale non abbia pronunciato sulla domanda, da essa svolta in via subordinata, di ammissione in via ipotecaria quantomeno di quella parte del credito corrispondente alle somme mutuate che non erano state utilizzate per estinguere i debiti pregressi della (OMISSIS) nei suoi confronti e che erano effettivamente servite a finanziare la societa’.
Il motivo e’ manifestamente infondato, atteso che la stessa ricorrente riconosce di non aver formulato la domanda nelle conclusioni precisate nel giudizio di merito.
Deve escludersi, d’altro canto, che la sua avvenuta, implicita proposizione potesse desumersi dalle difese di (OMISSIS) nelle quali si rimarcava la natura ipotecaria quantomeno di una parte del credito: l’argomento, infatti, ben avrebbe potuto essere speso unicamente per ottenere il rigetto dell’avversa pretesa, sicche’ la ricorrente (che non ha dedotto ulteriori circostanze decisive a sostegno dell’assunto) non puo’ dolersi del fatto che il giudice del merito l’abbia in tal senso interpretato.
Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale (OMISSIS) si duole del mancato accoglimento, nel merito, della domanda subordinata non avanzata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore delle parti contro ricorrenti in via fra loro solidale, in complessivi euro 10.100, di cui euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Leave a Reply