Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 5 dicembre 2013, n. 49063

Considerato in fatto

1. R.A. (cittadina delle (omissis) ) era imputata del reato di cui agli artt. 56 e 574 c.p., per aver tentato di sottrarre la figlia minore di sei anni, affidata ai Servizi sociali dal Tribunale per i minorenni di Catania, all’insaputa e contro la volontà del padre J.J. da cui la donna era legalmente separata, intraprendendo un viaggio aereo diretto alle (omissis) , venendo bloccata dalle autorità di polizia aeroportuali (fatto del …: in ragione delle precedenti sospensioni, il reato si prescrive il 25.11.2013).
La Corte d’appello di Catania in data 8.1.2013 confermava la sua condanna, nei termini deliberati dal locale Tribunale il 6.5.2010.
2. Il ricorso proposto dal difensore nell’interesse dell’imputata enuncia due motivi che attengono ai punti della decisione già specificamente discussi in entrambe le sentenze di merito: la ritualità della querela e la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Il primo motivo in particolare deduce violazione degli artt. 574 c.p. e 529 c.p.p. in ordine alla carenza di legittimazione del J. a proporre querela e vizi alternativi della motivazione sul punto. La ricorrente ripropone la tesi che l’affido ai servizi sociali con collocamento presso una famiglia farebbe venir meno una relazione stabile e il rapporto di vigilanza e custodia con la minore (il padre essendo nella fattispecie solo destinatario della previsione di incontri con la figlia previo appuntamento con i servizi) e, quindi, la legittimazione del padre alla querela. L’art. 574 c.p. dovrebbe infatti essere interpretato nel senso di escludere la legittimazione per i genitori con potestà genitoriale anche solo sospesa, in ragione del suo mancato concreto ed attuale esercizio. Sul punto la Corte distrettuale avrebbe risposto in modo apparente, limitandosi a richiamare la motivazione del Tribunale.
Il secondo motivo enuncia vizi di mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, nonché “travisamento del fatto” in ordine all’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 574 c.p.. La ricorrente evidenzia in proposito e in particolare: la mancanza di alcun esplicito divieto di espatrio con la minore (allegando nota della polizia di frontiera sulla documentazione acquisita, sul possesso di passaporto e foglio di soggiorno dove ancora la minore era inserita, e sul colloquio del funzionario di polizia aeroportuale con il magistrato per i minorenni); l’avere informato la famiglia collocataria e quindi i servizi sociali sicché, essendo il diritto di incontro dell’uomo subordinato ad appuntamento con gli stessi servizi, sarebbe mancata alcuna volontà di sottrazione. Lamenta in proposito che la Corte distrettuale, investita di tale complessiva prospettazione che modificava il presupposto di fatto (un preesistente divieto di espatrio certamente noto alla donna) dell’argomentazione del Tribunale, avrebbe eluso la risposta con un richiamo non pertinente alla giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza del dolo generico nella fattispecie dell’art. 574 c.p..

Ragioni della decisione

3. Il ricorso è infondato. Al suo rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
L’obiettiva insussistenza di un diritto della ricorrente ad espatriare con la figlia è stata argomentata dai Giudici del merito con la disposizione data in proposito dal magistrato del Tribunale per i minorenni, appena contattata dalla polizia aeroportuale, attivata dal padre. Il riferimento è immune da vizi di ordine logico, perché idoneo ad attestare la situazione giuridica obiettiva connessa all’affido come in atto in quel momento.
Da qui l’infondatezza in diritto del primo motivo di ricorso, già conformemente argomentata da entrambi i Giudici del merito, del resto in coerenza agli insegnamenti che risalgono ancora a Corte costituzionale sent 9/1964, certamente pertinenti anche al caso concreto, in cui l’affido familiare non aveva determinato alcuna perdita della potestà di genitore, solo regolamentandola. La Corte delle leggi aveva infatti, tra l’altro, argomentato che: “La inclusione della sottrazione di minorenni nel titolo dei delitti contro la famiglia, lungi dall’essere il frutto di una classificazione meramente formale, trova, per questa ipotesi, una rispondenza effettiva nella natura e nella estensione della offesa. Se questa pertanto deve ritenersi tale da superare il circoscritto interesse inerente all’esercizio della patria potestà, ne consegue necessariamente una diversa corrispondente estensione della soggettività passiva, con la inclusione anche dell’altro coniuge, il quale, investito della patria potestà pur non avendone attualmente l’esercizio, non può, in questa ipotesi, essere escluso dalla rappresentanza della famiglia e dalla tutela dei suoi interessi”. Correttamente pertanto le due sentenze di merito evidenziano come nel caso di affido familiare i genitori non dichiarati decaduti dalla potestà pertinente (come nella fattispecie) mantengono un autonomo potere di querela ai sensi dell’art. 574 c.p. (così anche Sez.6, sent. 28862/2002 per il caso in cui manchi un affidamento esclusivo).
Del resto, ed è argomento sostanzialmente comune ai due aspetti (rito e elemento psicologico del reato), il diritto di visita (pur regolamentato secondo le contingenze del caso, nel nostro con appuntamento tramite i servizi sociali) costituisce manifestazione esplicita della permanenza di una potestà che vien solo regolamentata nel suo esercizio, ma tutt’altro che esclusa.
Orbene, quanto all’elemento soggettivo e pertanto alla consapevolezza della donna in ordine all’illegittimità dell’espatrio della minore a propria discrezione, i Giudici del merito hanno correttamente dato conto dell’immediata evidenza, percepibile pertanto senza alcuna indispensabile ed insuperabile mediazione culturale sull’assetto delle norme, del pregiudizio non superabile che l’espatrio avrebbe comportato per il diritto del padre, del tutto irrilevanti, sotto tale aspetto, essendo le eventuali contingenti difficoltà nei rapporti tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda (madre, padre, servizi sociali, affidataria). Tale immediata evidenza in fatto del pregiudizio che l’espatrio della minore comportava per il padre, con apprezzamento immune dai tassativi vizi logici di cui alla lettera E dell’art. 606.1 c.p.p. è stata ritenuta assorbente rispetto alla formale inesistenza di uno specifico divieto (intervenuto immediatamente dopo il fatto per cui è processo).
In altri termini, ciò che rilevava era non tanto l’assenza di un palese divieto (evidente per il pregiudizio palese della condotta di espatrio sul diritto attuale del padre), quanto l’assenza di un palese formale permesso ad espatriare. Sul punto, va osservato che la deduzione in fatto del ricorso, relativa alla diretta informazione dei servizi sociali da parte della ricorrente, in ordine alla sua intenzione di espatriare (prospettata quale fonte del convincimento della legittimità della propria successiva condotta), costituisce allo stato mera affermazione assertiva e di stretto merito, priva di rilievo in questa sede: nell’atto d’appello, infatti, l’odierna ricorrente aveva dedotto di aver informato l’affidataria e “di conseguenza” i servizi sociali (pag. quinta dell’atto d’appello), né dal riferito contenuto della deposizione di questa si evinceva alcuna affermazione della teste affidataria su autorizzazione o permesso da lei o altri dati (pag. successiva); né diversamente avrebbe potuto essere, la competenza essendo dell’autorità giudiziaria che, come la donna ben conosceva in ragione della disciplina di affido regolamentato in atto, trattava la vicenda dei rapporti tra i due genitori e i due figli minori.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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