Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 ottobre 2013 n. 41113[1]
Non è configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all’art. 31 della legge n. 646 dei 1982, quando la condanna per il delitto, da cui ha tratto causa l’obbligo medesimo, concerna uno dei reati introdotti ex novo dall’art. 7 comma 1), lett. b), legge n. 136 dei 2010, nonché si tratti – come nella fattispecie – di reato presupposto commesso prima del 2009 e, quindi, in tempo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia in GU n. 196 del 23 agosto 2010 norma entrata in vigore il 7 settembre 2010), irrilevante essendo, in tale contesto, la circostanza che i beni e le disponibilità, oggetto dell’omessa comunicazione, siano entrati nei patrimonio del condannato per il delitto presupposto, in data successiva alla predetta normativa del 2010 (nella specie nell’anno 2011)
Leave a Reply