Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 4 novembre 2015, n. 44595


Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Messina ha confermato quella emessa in data 26/034/2008 dal locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato R.F. alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
La Corte territoriale ha rilevato che all’atto del controllo, l’imputato si trovava fuori della propria abitazione e il motivo che lo aveva a ciò indotto (un litigio con la moglie seguito da comunicazione all’utenza 113 dell’imminente allontanamento per tale ragione dal domicilio coatto) non incide sull’elemento soggettivo del reato, che richiede unicamente il dolo generico, potendo essere valorizzato unicamente ai fini della determinazione della pena, come in concreto avvenuto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che deduce l’insussistenza del reato, non avendo in realtà mai voluto sottrarsi al controllo dell’Autorità, essendosi la condotta con­cretizzata nell’avere, dopo un litigio con la moglie, telefonato ai Carabinieri informandoli della maturata decisione di volere andare in carcere.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ corretto il rilievo difensivo secondo cui la ratio che sorregge la norma di cui all’art. 385 cod. pen. consiste nell’obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell’autorità di polizia giudiziaria addetta.
Delimitata a contrario la condotta illecita tipica, consistente nell’allontanamento senza auto­rizzazione dal domicilio coatto e nella sottrazione ai controlli dell’autorità di P.G., pare evidente come nella fattispecie il reato non possa affatto configurarsi.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’intervenuto litigio con la moglie all’interno del domicilio condiviso (e coatto per il ricorrente) e la comunicazione dell’imminente allontanamento alla utenza 113 dovessero essere apprezzate unicamente riguardo al movente della condotta tipica, consistente nell’indebito allontanamento dall’abitazione, come tale incidente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio in concreto applicato dal giudice.
Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l’imputato venne trovato fuori dell’abitazione in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l’assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto.
La stretta connessione tra comunicazione dell’imminente violazione dei divieto di allontanamento, permanenza nei pressi dei domicilio al precipuo scopo di far rilevare l’allontanamento stesso e manifestazione dell’intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l’irrilevanza dell’infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa dei precetto.
2. All’accoglimento del ricorso per le ragioni anzidette segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

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