Le massime

 

1. L’associazione per delinquere sussiste in quanto si costituisca e permanga un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, attraverso la predisposizione comune dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza da parte di ciascuno degli associati di far parte del sodalizio e di essere disponibile ad attuarne il programma; tale particolare atteggiarsi del “pactum sceleris” distingue nettamente l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato, anche continuato, il quale al contrario richiede l’accordo di due o più persone diretto a conseguire un determinato reato o anche più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso.

2. L’elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto l’eventuale vantaggio che deriva al privato dalla accettazione della illecita proposta del pubblico ufficiale, quanto l’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA 4 giugno 2012, n.21446


Ritenuto in fatto

Il 14/06/2011 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma delle sentenza emessa dal G.U.P., condannava B.F. per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla concussione, alla corruzione ed alla falsità ideologica in atti pubblici.
Nello specifico l’accusa aveva contestato all’imputato, nella sua qualità di funzionario della agenzia delle entrate, di aver costituito, unitamente ad altri due colleghi del medesimo ufficio, una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di concussione ai danni dei titolari di varie società oggetto di verifica fiscale. Venivano a configurarsi, inoltre, altre fattispecie delittuose, quali corruzione in danno di un altro titolare di ditta, nonché plurimi episodi di falso ideologico relativi ai verbali di accesso e constatazione.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia di condanna, formulando ben quattro motivi di doglianza.
Con il primo, denunciava violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei plurimi reati di concussione, sulla base della circostanza che la Corte di merito aveva fondato la propria decisione solo sulle dichiarazioni delle ritenute persone offese. Con il terzo motivo lamentava la insussistenza delle ipotesi di falsità ideologica contestate ed infine con l’ultimo motivo lamentava l’eccessività della pena e l’immotivato diniego delle attenuanti generiche.

 

 

Fatto e diritto

 

Con sentenza in data 14/6/2011 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della decisione in data 16/9/2010, con la quale il G.U.P. aveva dichiarato B.F. , colpevole dei reati di associazione per delinquere, finalizzata alla concussione (capo a), nonché dei reati di concorso in concussione (capi c, e, h, l) di concorso in corruzione (capo d) e di concorso in falso ideologico in atti pubblici (capi f, i, m), dichiarava l’imputato in stato di interdizione legale e sospeso dall’esercizio della potestà genitoriale per la durata della pena, confermando nel resto.

Si contestava al B. di essersi associato con C.C. e Ca.Ci. , tutti funzionari in servizio presso l’Ufficio Napoli X dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di commettere più delitti di concussione in danno dei titolari delle società, oggetto di verifica fiscale in ordine all’osservanza della legge n. 388/2000 in materia di crediti di imposte per investimenti nelle aree svantaggiate, assumendo il Ca. il ruolo di individuare le società, presso le quali effettuare gli accessi, attivandosi presso il Direttore dell’Ufficio, affinché delegasse per tali attività il B. e il C. e questi ultimi il ruolo di esecutori materiali della condotta criminosa. Le società concusse si individuavano nella ‘Ciao Marylin s.r.l.’, rappresentata da P.R. , nella ‘E.T.A.M. Sicurezza s.r.l.’ di T.M. , nella ‘Comfort s.a.s. di P. C.’. In connessione a tali reati si contestava al B. un episodio di corruzione in danno di Bo.Ma. , titolare della omonima ditta, oltre ai reati di falso ideologico nei processi verbali di accesso e constatazione.

In motivazione la corte di merito condivideva la ricostruzione della vicenda e i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza, non dubitando, quanto al reato associativo, del ruolo determinante, per come emergeva dal contenuto delle disposte intercettazioni, posto in essere dal Ca. , ai fini della sussistenza del numero minimo, idoneo a configurare la fattispecie criminosa, non solo nel fatto che costui individuasse ai terminali le imprese da visitare, ma anche nel fatto che egli aveva spalleggiato gli altri due nell’organizzare le loro uscite, forzando anche la volontà del dirigente e manifestando un interesse, esorbitante dalle sue mansioni. Valorizzava, quanto ai reati satelliti, la prova dichiarativa, riveniente dalle persone concusse e talvolta anche dai loro commercialisti, nonché la prova documentale, acquisita agli atti.

Contro tale decisione ricorre il B.F. a mezzo del suo difensore il quale a sostegno della richiesta di annullamento articola vari motivi.

Con il primo motivo denuncia la violazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza del sodalizio criminoso e alla ritenuta partecipazione ad esso del Ca.Ci. , contestando il ruolo attivo e consapevole, che i giudici del merito avevano attribuito a quest’ultimo, fondato su argomenti non conformi alla logica e su due sole intercettazioni dal contenuto assai equivoco. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati di concussione, che i giudici del merito avevano fondato esclusivamente sulle affermazione delle persone offese, senza verificare con estremo rigore la loro attendibilità, omettendo di valutare la circostanza che non avevano mai denunziato alcunché, fino a quando non furono convocate dalla Guardia di Finanza per essere sentite come persone informate sui fatti; esse ben avrebbero potuto testimoniare il falso, per evitare di dovere rispondere semmai del reato di corruzione. Procede quindi la difesa alla rassegna dei vari episodi, sottolineando per ciascuno di essi le incongruenze e le aporie, che potevano condurre ad una conclusione diversa e non per questa meno logica di quella cui erano pervenuti i giudici del merito.

Con il terzo motivo si duole dell’affermazione della colpevolezza in ordine ai reati di falso e sostiene che la corte di merito era andata oltre la contestazione in ordine ai reati ai capi f e i, nei quali non era addebitata alcuna falsità del contenuto dei verbali, se non il luogo di redazione di essi.

Infine con il quarto motivo lamenta l’eccessività della pena e l’immotivato diniego delle generiche.

Il secondo e terzo motivo sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Quando agli episodi di concussione e all’unico episodio di corruzione le censure sulla valutazione delle prove, esula dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606/1 c.p.p., profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del terzo comma cit. art., volte, come esse appaiono, ad introdurre come ‘thema decidendum’ una rivisitazione del ‘meritum causae’, preclusa, come tale in questa sede.

Nel caso in esame la corte di merito ha dato conto, con puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui in precedenza si è fatto cenno, delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, correttamente utilizzando le testimonianze delle persone offese, la cui valutazione della credibilità rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice – ipotesi qui non ricorrente – non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex multis Cass. Sez. 6, 4/6-27/7/2010 n. 29372 Rv. 2480).

Peraltro non ha mancato il giudice del gravame di enunciare analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto, che confermavano il contestato giudizio di attendibilità, rispondendo alle stringenti censure, mosse sul punto nei motivi di appello, le stesse di quelle poste a fondamento del ricorso, sicché la motivazione non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata, soprattutto quando – e il discorso vale anche per l’unico episodio di corruzione – il ricorrente si limita, come nella specie, a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ex art. 317 c.p., la corte di merito correttamente ha ritenuto la condotta posta in essere in danno di P.R. , T.M. , P.C. e D.C. , come concussiva, e, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che l’elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto l’eventuale vantaggio, che deriva al privato dall’accettazione della illecita proposta del pubblico ufficiale, quanto l’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri (ex plurimis Cass. Sez. 6, 23/10-3/12/2009 n.46514 Rv.245335). E tale situazione di assoggettamento psicologico si riscontra nelle testimonianze delle menzionate persone offese. Manifestamente infondata si rivela poi la censura relativa ai reati di falso, sulla quale ha già risposto il giudice del gravame, quando correttamente ha sottolineato che nelle ipotesi in esame la falsità ideologica in ordine alla non coincidenza temporale doveva ritenersi rilevante nella misura in cui i verbali medesimi, anche nel loro contenuto, attestavano in maniera non veritiera le operazioni compiute dall’imputato.

Fondato è il primo motivo, in esso assorbito il terzo.

La sentenza impugnata non appare convincente in ordine alla sussistenza dell’associazione per delinquere, contestata al capo a) e della partecipazione ad essa del Ca.Ci. , la cui posizione è stata stralciata, e che all’epoca era ancora ‘sub iudice’.

L’iter motivazionale seguito dai giudici del gravame sembra ricalcare la motivazione del G.I.P. ed omette di approfondire le specifiche critiche mosse dalla difesa in ordine al ruolo e alle mansioni del terzo concorrente, che erano già determinati dall’ufficio e non concertati in funzione dei fatti illeciti compiuti, nonché in ordine all’elemento qualificante del reato, costituito dal ‘pactum sceleris’.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l’associazione per delinquere in tanto sussiste, in quanto si costituisca e permanga un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, attraverso la predisposizione comune dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza da parte di ciascuno degli associati, di far parte del sodalizio e di essere disponibile ad attuarne il programma, e tale particolare atteggiarsi del ‘pactum sceleris’ distingue nettamente l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato, anche continuato, il quale al contrario richiede l’accordo di due o più persone diretto a conseguire un determinato reato o anche più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso (Cass. Sez. 1, 22/9-23/10/94 n.10835 Rv. 199581; 12/12/95-9/2/96 n.4825 Rv.203599).

Nel caso in esame la corte territoriale giunge alla conclusione della sussistenza del sodalizio criminoso e non dell’ipotesi del concorso di persone attraverso due intercettazioni, nella prima delle quali non dimostra non solo che l’eventuale terza persona coinvolta in quella attività criminosa fosse il Ca. , ma anche che essa fosse consapevole di un pregresso accordo criminoso. Nella seconda conversazione il dirigente dell’ufficio riferisce ad un collega, il giorno dopo l’arresto del B. e del C. , che il Ca. fosse a conoscenza che costoro ‘prendevano la tangente’, ma da qui a ritenere che anche il Ca. partecipasse agli illeciti posti in essere dagli altri due, il salto logico è evidente; così come congetturale si ravvisa l’affermazione del giudice del gravame, secondo la quale il Ca. abbia ‘spalleggiato’ di fatto i due nell’organizzare le loro uscite, forzando la volontà dello stesso dirigente, manifestando un interesse esorbitante dalle sue mansioni.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che nel demandato nuovo giudizio provveda ad eliminare le evidenziate lacune motivazionali alla stregua del principio di diritto, sopra enunciato, dando conto in maniera più adeguata delle ragioni a sostegno dell’ipotesi associativa, piuttosto che di quella del concorso di persone nel reato continuato, ed eventualmente procedendo alla rideterminazione della pena in ordine ai restanti reati, la cui condanna è divenuta definitiva per il rigetto degli altri motivi di ricorso.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato associativo e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul capo [a]. Rigetta nel resto il ricorso.

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