Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 3 marzo 2015, n. 4259

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19313-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DELLA SPEZIA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 389/2013 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta al controricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) proponeva innanzi al giudice di pace della Spezia opposizione al preavviso di fermo della sua autovettura, emesso per l’importo complessivo di euro 324,76 anche per violazioni al codice della strada, notificatogli dal comune della Spezia.

L’opposizione era respinta in considerazione del fatto che gli atti presupposti erano stati tutti notificati, al pari del preavviso di fermo, per cui l’opposizione appariva inammissibile in presenza di atti da considerarsi esecutivi. E che, inoltre, altra causa d’inammissibilita’ era da ravvisarsi in quanto il provvedimento cautelare di fermo non era stato iscritto al P.R.A., con la conseguenza che esso, non avendo ancora prodotto effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente, non poteva essere impugnato.

L’appello proposto da (OMISSIS) era dichiarato inammissibile dal Tribunale della Spezia con sentenza n. 389 pubblicata il 3.5.2012. Riteneva il giudice spezzino che l’impugnazione non fosse stata specificamente motivata in relazione alla seconda ratio decidendi della sentenza appellata, non avendo l’appellante mosso alcuna specifica censura sull’inammissibilita’ del ricorso per non essere stato il provvedimento di fermo iscritto nel P.R.A.

Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso, affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso il comune della Spezia.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L’unico mezzo d’annullamento espone la violazione e falsa applicazione di “norma di diritto, in relazione all’articolo 342 c.p.c. laddove la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione per omessa censura della motivazione”. Sostiene parte ricorrente che avendo nel proprio atto d’appello contestato specificamente i passi della motivazione volti a negare la sussistenza dei vizi del preavviso di fermo, riproponendo le medesime contestazioni gia’ svolte in primo grado e disattese dal giudice di pace, ha per cio’ stesso anche contestato in radice, benche’ implicitamente, l’ulteriore assunto della sentenza del primo giudice, ossia la non impugnabilita’ del mero preavviso di fermo non seguito dall’iscrizione nel P.R.A..
2. – Il motivo e’ manifestamente infondato.
2.1. – Allorche’ la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralita’ di autonome ragioni, ciascuna di per se’ sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice e’ consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un’altra concorrente ragione, paramenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l’eventualita’ che il giudice dell’impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l’onere di censurare con l’atto d’appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, piu’ nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiche’ la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d’appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. nn. 18310/07, 7809/01 e 7675/95).
A tale principio puo’ aggiungersi che allorquando le due o piu’ rationes decidendi siano in rapporto di pregiudizialita’ logica o giuridica, solo la specifica impugnazione della ratio pregiudicante contiene per implicito anche la contestazione della ratio pregiudicata, non potendo quest’ultima reggersi da sola una volta che sia stata dimostrata l’inconsistenza della prima (ad esempio, non basta impugnare la parte della sentenza sul quantum debeatur per ritenere per cio’ stesso impugnata mediante le medesime argomentazioni specifiche anche la parte affermativa dell’an debeatur).
Ne’ a perfezionare il requisito di cui all’articolo 342 c.p.c. basta la radicalita’ della critica svolta col gravame (ed in tal senso il richiamo di dottrina contenuto nel ricorso e’ operato in maniera non pertinente). Quest’ultima, infatti, esime l’appellante dall’onere di controargomentare in maniera diretta e puntuale sui singoli passaggi logici della sentenza impugnata, quante volte l’appello muova da presupposti fattuali o giuridici del tutto incompatibili col quadro di riferimento considerato dal giudice di primo grado. Ma non vale certo a dispensare la parte dall’onere di motivare le ragioni del dissenso sul dato iniziale e fondante della ricostruzione censurata (in altri termini, non vi sono deroghe al principio di specificita’ dei motivi, come erroneamente afferma parte ricorrente, ma solo deroghe ad un percorso critico di tipo strettamente controargomentativo, come in effetti afferma la dottrina richiamata nel ricorso).
2.1.1. – Di tale principio di diritto il Tribunale spezzino ha operato un’applicazione corretta, ove si consideri che nella specie la questione relativa ai vizi propri del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo presuppone gia’ altrimenti risolta, ma per l’appunto non risolve ex se, la questione concernente l’ammissibilita’ stessa dell’impugnazione del preavviso.
Opinare il contrario, ritenere, cioe’, che basti impugnare la decisione che ha escluso i vizi propri del provvedimento di preavviso di fermo per considerare altrettanto gravata (ancorche’ solo implicitamente) anche la ratio che ha escluso l’impugnabilita’ del preavviso stesso in quanto non iscritto nel P.R.A., equivale a sostenere che il requisito di specificita’ del motivo d’appello possa essere integrato per via non d’implicazione logica ma di mera necessita’ giuridica. Conclusione, questa, che non trova alcuna sponda nella costante giurisprudenza di questa Corte.
3. – Il ricorso va dunque respinto.
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.
5. – Ricorrono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dal Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 600,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dal Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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