Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 gennaio 2013 n. 118[1]
Per la S.C. la documentazione presentata era inficiata, a prescindere dalla falsità materiale della fotocopia, da un palese profilo di irregolarità, inerente alla presentazione di un documento in fotocopia anziché in originale. Anche se la fotocopia non fosse stata falsificata avrebbe comunque portato ad un esito negativo, per cui la condotta messa in piedi era inidonea ad arrecare una effettiva ed apprezzabile turbativa alla gara. Essa infatti non poteva dar luogo all’ulteriore corso della procedura amministrativa ed integrare così gli estremi della turbativa alla gara, in cui si sostanzia l’articolo 353 del Cp
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/01/la-fotocopia-contraffatta-non-e-idonea-a-turbare-lasta-.html
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