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La massima

Il tema della patologica diversità tra dispositivo e motivazione deve risolversi in termini volta a volta diversi, congrui alle variabili sistematiche possibili (motivazione contestuale, sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, dispositivo letto e pubblicato in udienza con successiva redazione della motivazione) e comunque con attenzione alla peculiarità del caso concreto, per verificare l’effettivo contenuto della deliberazione come in ogni caso cristallizzatasi nel momento della sua prima “esternazione”.

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza del 13 dicembre 2012, n. 48292

Svolgimento del processo

1. I.L., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 15.12.2011, con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Udine ha applicato la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen.. Parte ricorrente rileva che sussiste divergenza tra motivazione e dispositivo della sentenza che occupa, con riguardo alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, indicata in anni due nel dispositivo ed in anni uno nella motivazione. L’esponente ritiene che sussista un errore materiale nel dispositivo, ove la durata è fissata in anni due, atteso che nella motivazione il G.i.p., nel quantificare in un anno la durata della sanzione, osserva che la colpa è dovuta a mera distrazione.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame. La parte osserva che, nel caso, la motivazione è stata resa pubblica contestualmente al dispositivo di talchè il contrasto non può essere risolto facendo ricorso al criterio della prevalenza del dispositivo.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito esposti.

3.1 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il dispositivo, il quale, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione; e che, pertanto, in caso di difformità tra il dispositivo e la motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà “della legge” nel caso concreto, mentre la motivazione assolve una funzione strumentale (ex plurimis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 1139 del 12/03/1992, dep. 05/05/1992, Rv. 190205).

3.2 Da ultimo, si è poi chiarito che il tema della patologica diversità tra dispositivo e motivazione deve risolversi in termini volta a volta diversi, congrui alle variabili sistematiche possibili (motivazione contestuale, sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, dispositivo letto e pubblicato in udienza con successiva redazione della motivazione) e comunque con attenzione alla peculiarità del caso concreto, per verificare l’effettivo contenuto della deliberazione come in ogni caso cristallizzatasi nel momento della sua prima “esternazione”. In particolare, il principio di diritto che è stato affermato nei casi di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione non letta in unitario contesto alla pubblicizzazione del dispositivo, è che il contenuto del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata, omissioni non colmabili con automatismi ricavabili dall’applicazione al caso concreto della disciplina generale (cfr. Cass, Sez. 6, Sentenza n. 44642 del 02/12/2010, dep. 20/12/2010, Rv. 249090, in motivazione).

3.3. Si osserva, altresì, che la Corte regolatrice ha pure chiarito che in tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la seconda sia stata resa pubblica contestualmente al primo, come nel caso che occupa, non può trovare applicazione il principio, sopra richiamato, della prevalenza del contenuto del dispositivo, dovendosi disporre l’annullamento con rinvio della sentenza. Ciò in quanto si è in presenza di un unico documento, il cui contenuto è intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio; e che di conseguenza risulta impossibile accertare quale sia stata la reale volontà del giudice, (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2695 del 13/07/1999, dep. 05/08/1999, Rv. 214186).

3.4 Deve poi considerarsi che, nella fattispecie che occupa, a fronte delle diverse determinazioni contenute nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, rispetto alla entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non è dato altrimenti individuare la reale volontà del giudicante, sul punto di interesse, anche in ragione dello specifico tenore delle espressioni afferenti alla concreta gravità della colpa contenute nella parte motiva della sentenza, atteso che le stesse non offrono univoche indicazioni sul computo della sanzione.

4. Le considerazioni sopra svolte impongono, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Udine.

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