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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 28 giugno 2013, n. 28244

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola – Presidente –

Dott. CORTESE A. – rel. Consigliere –

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere –

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2254/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/04/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

B.S. ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della sua condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato ex art. 323 c.p..

Lamenta che la Corte d’appello ha disatteso, senza esaminarla, l’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale inviata a mezzo fax dal difensore di fiducia, previamente nominato sempre a mezzo fax, con revoca di ogni precedente nomina.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (sentenze N. 12623 del 1999 Rv. 214412, N. 3313 del 2000 Rv. 215579, N. 789 del 2004 Rv. 227806, N. 38968 del 2005 Rv. 232555, N. 6696 del 2006 Rv.

233999, N. 38160 del 2009 Rv 245315, N. 46954 del 2009 Rv. 245397, N. 11787 del 2011 Rv. 249829, N. 602 del 2012 Rv. 252667), invero, a cui il Collegio intende attenersi, in quanto aderente alla lettera e alla ratio delle norme che disciplinano la materia, legittimamente il giudice rigetta l’istanza di rinvio dell’udienza, proposta dal difensore, a mezzo fax, in quanto l’art. 121 c.p.p. prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell’udienza, nè obbliga il giudice a prendere in esame l’istanza; d’altro canto, l’art. 150 c.p.p., che contempla l’uso di forme particolari di notificazione, quali appunto, il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013.

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