contibuto - valore causa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
sentenza 28 febbraio 2014, n. 9883

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. LEO Giuglielmo – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 24/05/2011 della Corte di Appello di Milano;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria, rideterminandola in un anno e otto mesi, e il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS) (in sostituzione dell’avv. (OMISSIS)), che si e’ riportato ai motivi di impugnazione e ai motivi aggiunti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 28.9.2010, resa nelle forme del giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano ha dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati, realizzati negli anni 2007 e 2008 con abuso delle funzioni e dei poteri connessi alla sua qualita’ di tecnico comunale-geometra del Comune di (OMISSIS), di corruzione propria continuata e di falsita’ in atti pubblici (due contestazioni), condannandolo alla pena, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, di tre anni di reclusione e dichiarandolo interdetto per cinque anni dai pubblici uffici. Il Tribunale ha altresi’ ordinato la confisca ex articolo 322 ter c.p., delle disponibilita’ bancarie del prevenuto nella misura di euro 30.500 ritenuta equivalente al prezzo della corruzione.
Adita dall’impugnazione dell’imputato, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 24.5.2011 ha confermato in punto di responsabilita’ la decisione di primo grado, ma ha mitigato la sanzione, concedendo all’imputato le attenuanti generiche negate in primo grado e rideterminando la pena in due anni e otto mesi di reclusione.
2. I fatti reato contestati all’imputato scaturiscono da complesse indagini svolte sulle attivita’ dell’imprenditore (OMISSIS), presidente della societa’ (OMISSIS) S.p.A., controllante una serie di societa’ a responsabilita’ limitata e con esse costituente un vero e proprio gruppo di imprese (holding) operante nel settore immobiliare (progettazione e costruzione di edifici, opere di ristrutturazione, vendita di immobili, arredamento di interni), particolarmente attivo nei rapporti con enti pubblici dell’area Sud-Ovest della provincia di (OMISSIS).
2.1. Nell’ambito delle diverse pratiche edilizie e urbanistiche di diretto o indiretto interesse dello (OMISSIS) (della societa’ (OMISSIS) SpA e di societa’ collegate) le indagini hanno portato in luce gli anomali rapporti intessuti dallo (OMISSIS) con il tecnico del Comune di (OMISSIS) (OMISSIS), scanditi da ripetuti e continuativi contatti personali e da dazioni di somme di denaro e utilita’ varie dallo (OMISSIS) al pubblico funzionario. Rapporti evidenziati dalle acquisizioni documentali della p.g., dai contenuti di intercettazioni telefoniche (segnate anche da diretti contatti tra (OMISSIS) e (OMISSIS)), dalle dichiarazioni ammissive dei fatti rese dallo (OMISSIS) (assimilate dai giudici di merito a una vera e propria chiamata in correita’ del coimputato (OMISSIS)), da piu’ dichiarazioni testimoniali e, in concreto, dalle sostanziali ammissioni dello stesso (OMISSIS), che ha riconosciuto di aver conseguito dallo (OMISSIS) somme di denaro (nelle festivita’ natalizie del 2006 e del 2007) e ha reso confessione degli addebiti di falso, relativi alla soppressione (capo B della rubrica) delle ultime pagine, recanti le conclusioni, della relazione geologica corredante il piano di lottizzazione di Via (OMISSIS) progettato dalla (OMISSIS) s.r.l. proprietaria dei terreni (piano cui era interessato lo (OMISSIS): edificazione di 32.000 metri cubi di edifici residenziali e relative infrastrutture) e alla loro sostituzione, previa falsificazione della data di arrivo al Comune (capo C della rubrica), con altra relazione idrogeologica (del 29.1.2008, fatta apparire giunta il 22.1.2008) in formale conformita’ alle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore comunale.
Alle dazioni di denaro ottenute dal (OMISSIS) (il 27.12.2007 si reca presso gli uffici della societa’ (OMISSIS) dove gli viene consegnata una busta con 2.000 Euro) si cumula, in base ad accertamenti documentali, il controvalore di euro 28.500 corrispondente ai lavori di ristrutturazione della propria abitazione fatti eseguire, su intervento da lui sollecitato allo (OMISSIS), dalla (OMISSIS) s.r.l., societa’ del gruppo (OMISSIS). Evenienze, tutte, che – secondo l’accusa, giudicata fondata da Tribunale e Corte di Appello – inscrivono i contegni antidoverosi del (OMISSIS) anche in un piu’ generale “asservimenlo” della pubblica funzione ricoperta a beneficio degli interessi di (OMISSIS) e delle societa’ da questi controllate.
2.2. Le due conformi decisioni di merito hanno ritenuto le emergenze delle indagini e dell’iniziale istruttoria dibattimentale (si e’ proceduto su richiesta del (OMISSIS) al giudizio abbreviato solo dopo l’integrazione dell’accusa con contestazioni suppletive del p.m., ai sensi degli articoli 516 e 517 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 333/2009) largamente dimostrative dei fatti reato ascritti al (OMISSIS), non trovando margini di verosimiglianza gli assunti difensivi del prevenuto sui fatti di corruzione continuata. Per un verso le accertate remunerazioni pecuniarie ricevute dallo (OMISSIS) (che afferma di aver soltanto voluto “sdebitarsi” o compensare lo “spirito di collaborazione” con cui il tecnico comunale trattava le pratiche riconducibili al gruppo (OMISSIS)) trascendono senz’altro il connotato di semplici “regalie” o spontanee elargizioni dell’imprenditore (OMISSIS), come attestano le condotte elusive del corretto e imparziale svolgimento delle pratiche di sua competenza d’interesse di (OMISSIS) e il consistente valore delle opere di ristrutturazione immobiliare conseguite dall’imputato dopo aver pagato una iniziale fattura di soli euro 1.500 alla societa’ (OMISSIS). Per altro e congiunto verso i dati storici relativi a tali “gratuite” opere di ristrutturazione fruite dall’imputato non sono smentiti dalla “ripresa” dei pagamenti dell’appalto dei lavori con il versamento della somma di euro 9.000 nel novembre 2009, eseguito, come osserva la sentenza di appello, “poco dopo aver appreso dell’esistenza dell’indagine a suo carico”.
3. Con il ricorso proposto dal difensore dell’imputato contro la decisione della Corte di Appello di Milano si deducono i vizi di violazione di legge e di insufficienza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione riassunti come di seguito.
3.1. Violazione degli articoli 318 e 319 c.p..
I risultati delle indagini non offrono persuasiva prova che le dazioni di denaro e le utilita’ percepite dall’imputato siano causalmente collegate al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Consapevoli di tale situazione processuale i giudici di merito hanno fatto ricorso alla costruzione di matrice giurisprudenziale di un generale contegno di asservimento delle pubbliche funzioni del geometra comunale agli interessi privati dello (OMISSIS). Quando si tenga conto della “assoluta modestia” delle erogazioni pecuniarie o assimilate acquisite dal (OMISSIS), occorre considerare – potendo siffatto asservimento verificarsi anche nelle ipotesi di reato contemplate dall’articolo 318 c.p. (corruzione per atto di ufficio o c.d. impropria) – che il chiamante in correita’ (OMISSIS) ha riferito che le suddette dazioni erano soltanto una ricompensa per “la piu’ pronta e corretta trattazione delle pratiche che lo riguardavano”. Sicche’ gli interventi suppostamele favoristici attuati nella sua qualita’ dal (OMISSIS) a beneficio dello (OMISSIS) non hanno in alcun modo violato regole di correttezza e di buona amministrazione, ne’ hanno pregiudicato posizioni e interessi di terzi. Nelle vicende del piano di lottizzazione (OMISSIS), cui le decisioni di merito hanno dedicato particolare attenzione e che non possono correlarsi alla dazione dei 2.000 euro avvenuta nel dicembre 2007, trattandosi di vicende successive, il (OMISSIS) si e’ limitato “ad evidenziare alla parte istante, sia pure per le vie brevi e piu’ celeri (attesa l’imminenza dell’esame della pratica da parte dell’apposita commissione comunale) che quella relazione tecnico-geologica non era adeguata, pertinente, congrua, efficace”. Contegno che non esorbita dal dovere di correttezza funzionale.
3.2. Erronea applicazione degli articoli 476, 485, 490 e 493 bis c.p..
Con riguardo ai due reati di falso contestati all’imputato, la Corte di Appello ha ritenuto di confermare le conclusioni del giudice di primo grado, richiamando la decisione di legittimita’ gia’ menzionata dal Tribunale (Sez. 5, 23.1.2004 n. 8684, Bertucci, rv. 228752). Ma i precedenti giurisprudenziali evocati dai giudici di merito non sono conferenti. Nessuno dubita, infatti, che il registro di protocollo di un ente pubblico e lo stesso numero di protocollo apposto su un atto depositato da privati costituiscano atti pubblici. Nel caso di specie, pero’, il (OMISSIS) non ha operato alcuna alterazione del timbro di protocollo o del registro di protocollo pertinenti alla presentazione della relazione idrogeologica della (OMISSIS) s.r.l. “corretta”. La relazione e’ stata alterata solo nel senso che la sua parte conclusiva e’ stata sostituita con altra, senza alcuna manomissione, riproduzione o alterazione del timbro e del registro di protocollo in cui si dava atto della presentazione del documento (avente natura consulenziale e non altrimenti qualificabile se non come atto privato) in una certa data e da parte di un certo soggetto. A tutto concedere l’intervento del (OMISSIS) non e’ stato idoneo a costituire una forma di “inganno rilevante” in danno dell’ente pubblico comunale.
3.3. Manifesta illogicita’ della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
La Corte di Appello ha ritenuto di condividere le valutazioni del Tribunale in riferimento alla supposta irrilevanza dello stato di incensuratezza dell’imputato. E’ vero che la stessa Corte ha tuttavia ritenuto lo stesso meritevole delle attenuanti generiche, giustificandole con la confessione spontanea e pregiudiziale del prevenuto almeno per i reati satelliti (reati di falso). Nondimeno ha operato una riduzione di pena assai limitata in supposta assenza di altri dati che consentissero l’applicazione delle attenuanti generiche nella loro estensione massima, riducendo la pena base per il solo piu’ grave reato di corruzione e mantenendo invariati gli incrementi per gli altri due reati in continuazione, senza svolgere alcun giudizio di comparazione con le aggravanti contestate per i falsi.
3.4. Erronea applicazione degli articoli 28, 31 e 37 c.p..
I giudici di appello hanno confermato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata dal giudice di primo grado al (OMISSIS) per la durata di cinque anni. La pena accessoria cosi’ determinata deve ritenersi, quanto alla sua durata, illegale. La pena principale per il piu’ grave reato di corruzione (della quale soltanto deve tenersi conto) non supera i tre anni di reclusione e occorre avere riguardo all’articolo 31 c.p., che prevede la pena dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici quale effetto della condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio. L’articolo 31 c.p., non stabilisce un termine di durata della sanzione accessoria. E’ l’articolo 37 c.p., a stabilire che, in assenza di espressa indicazione normativa, la pena accessoria temporanea deve avere durata equivalente a quella della pena principale inflitta. La pena base per il reato di corruzione e’ stata calcolata dalla Corte territoriale in due anni e sei mesi di reclusione. Valutata la riduzione ex articolo 442 c.p.p., la pena inflitta per il reato di corruzione e’ pari ad un anno e otto mesi e tale non puo’ non essere anche la durata della pena accessoria.
3.5. Erronea applicazione dell’articolo 322 ter c.p..
La Corte di Appello ha confermato anche la misura di sicurezza della confisca per equivalente nella entita’ applicata dal Tribunale in misura di euro 30.500. Somma costituita dalle dazioni pecuniarie di euro 3.000 menzionate nel capo di imputazione ex articolo 319 c.p., e dalla utilita’ corrispondente ai lavori di ristrutturazione dell’immobile dell’imputato, calcolata in base al valore contrattuale iniziale (preventivo di euro 30.000), detratti gli anticipi corrisposti dall’imputato. Sennonche’ tale seconda piu’ rilevante voce non e’ correttamente computata, perche’ deve aversi riguardo non alla previsione di valore iniziale dei lavori ma alle attivita’ di ristrutturazione in concreto eseguite, che lo stesso Tribunale (nulla aggiungendo sul punto la Corte di Appello) riconosce non essere state esaurite.
3.6. Con “motivi aggiunti” depositati il 19.4.2013 il difensore del ricorrente, riprendendo un tema gia’ accennato con il primo motivo di ricorso, prospetta la tesi della attuale riconducibilita’ della condotta di asservimento della propria pubblica funzione ai privati interessi del corruttore (OMISSIS) contestata al (OMISSIS) alla fattispecie della corruzione per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 318 c.p., come modificato dalla recente Legge n. 190 del 2012. Ad avviso del difensore la sola corruzione propria continua oggi ad essere ancorata ad uno specifico o determinato atto di ufficio, laddove la vigente riconfigurazione della corruzione impropria come mercimonio della funzione (articolo 318 c.p., nel nuovo testo) impone – a norma dell’articolo 2 c.p., comma 4 – la “derubricazione” dell’ascritto reato di corruzione propria in corruzione impropria.
4. Ad eccezione di quella, subordinata, relativa alla durata della pena accessoria interdittiva applicata all’imputato (quarto motivo di ricorso), le censure proposte dal ricorrente non hanno fondamento.
4.1. La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni inflitta al ricorrente dai giudici di merito ai sensi dell’articolo 31 c.p. (cui esplicitamente si richiama la sentenza del Tribunale) non e’ stata correttamente determinata nella sua durata. La citata disposizione codicistica, norma speciale (in rapporto al titolo dei reati determinanti condanna) rispetto alla regola generale dettata in materia dall’articolo 29 c.p., non fissa i termini (minimo e/o massimo) di durata della sanzione interdittiva temporanea in esame. A tal fine occorre trarre indicazioni dal combinato disposto dell’articolo 28 c.p., comma 4, e articolo 37 c.p.. La prima norma prevede che l’interdizione temporanea dai pubblici uffici puo’ avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. L’articolo 37 c.p., stabilisce che nei casi in cui, come l’attuale, la durata della pena accessoria temporanea non sia determinata, se non nei suoi limiti minimo e massimo, la stessa durata debba essere omologata a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi (cfr.: Sez. 1, 22.4.2008 n. 19807, Ponchia, rv. 240006; Sez. 6,16.2.2010 n. 27070, P.G. in proc. Amore, rv. 247769).
La pena principale inflitta al (OMISSIS) per il piu’ grave reato di cui all’articolo 319 c.p., assunta a base del calcolo della continuazione tra i reati, e’ pari – detratta la diminuente di un terzo il per rito abbreviato – ad un anno e otto mesi di reclusione. Ne discende, alla luce del criterio di ragguaglio indicato dal citato articolo 37 c.p., che la l’interdizione dai pubblici uffici inflitta al (OMISSIS) deve avere analoga durata. Deliberazione correttiva che, non profilandosi margini di applicazione discrezionale, puo’ essere adottata senza rinvio da questa stessa Corte a norma dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), come da dispositivo (Sez. 2, 20.11.1998 n. 13221, Cassani, rv. 211967).
4.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si invoca la riconducibilita’ della condotta antidoverosa dell’imputato nel paradigma dell’articolo 318 c.p., in luogo di quello contestato ex articolo 319 c.p., e’ infondato e contraddetto dalle emergenze processuali ripercorse, con accurata analisi dei momenti e dell’evoluzione del contegno del (OMISSIS), dalle due conformi decisioni di merito. L’assunto, che valorizza la riduttiva affermazione del coimputato corruttore per cui le remunerazioni versate al geometra comunale sarebbero state determinate dalla correttezza e scrupolosita’ nella sua trattazione delle pratiche d’interesse della societa’ (OMISSIS) o di altre strutture a questa collegate, gia’ di per se’ rende palese la patente violazione del dovere di imparzialita’ e terzieta’ del pubblico ufficiale. Dato che gia’ vale ad inscrivere la condotta del (OMISSIS) nell’area della antidoverosita’ apprezzabile ai sensi dell’articolo 319 c.p.. Area in cui si collocano per intero i suoi contegni concernenti le corpose prebende natalizie del 2006 e del 2007 e la piu’ lucrosa esecuzione gratuita dei lavori di ristrutturazione della sua casa, siccome specificamente correlati (a nulla rileva, in termini di corruzione propria antecedente, la posteriorita’ dell’illegittima azione del (OMISSIS)) agli interventi sviluppati dall’imputato in favore dello (OMISSIS) in rapporto alla pratica edilizia del piano di lottizzazione (OMISSIS). In alcun modo l’operato del (OMISSIS) puo’, in tali vicende, essere espressione di corretta amministrazione o di scrupolo amministrativo, come incautamente si sostiene nel ricorso.
L’attivita’ di fraudolenta sostituzione della relazione tecnica a corredo della richiesta di concessione edificatoria per la progettata imponente lottizzazione dell’area (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) diviene emblematica, anche alla luce delle captazioni foniche richiamate nella sentenza di appello, dell’arbitrarieta’ e deliberata volonta’ manipolatoria del (OMISSIS), sol che si osservi – come non mancano di sottolineare le due sentenze di merito – che la regolarita’ e pertinenza della relazione in parola (per le problematiche idrogeologiche dell’area) costituisse una condizione determinante e irrinunciabile dell’accoglimento della domanda della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e per essa (in via mediata) dello (OMISSIS), al quale direttamente si rivolge in prima battuta il (OMISSIS) per segnalargli il verificato “inconveniente” (a tacere del significativo dato consequenziale che la “nuova” consulenza tecnica a corredo della domanda di lottizzazione sara’ redatta, non a caso, da un architetto della (OMISSIS) S.p.A. di (OMISSIS) e non della formale interessata (OMISSIS) s.r.l.).
4.3. Manifesta e’ l’infondatezza dei rilievi critici (terzo motivo di ricorso), replicanti omologhi motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, formulati sulla supposta irrilevanza o innocuita’ delle falsita’ compiute dal (OMISSIS) per far apparire la ridetta nuova consulenza, “corretta”, come pervenuta in Comune il 22.1.2008 e non (come avvenuto nella realta’) il 29.1.2008.
L’attivita’ manipolatoria dell’imputato, da questi ammessa nella sua materialita’, si e’ dispiegata su atti univocamente pubblici, in quanto gia’ facenti parte (relazione sostituita) o destinati a far parte pur surrettiziamente (relazione sostitutiva) del subprocedimento amministrativo pertinente al piano di lottizzazione (OMISSIS) e sulle corrispondenti registrazioni del protocollo degli atti dell’ente pubblico, che li ha resi atti “interni” al procedimento medesimo (Sez. 5, 21.2.2011 n. 14486, Marini, rv. 249858). Non e’ dubitabile che la fraudolenta azione di falsita’ dell’imputato non si e’ limitata, come si afferma nel ricorso, ad integrare una pratica sostanzialmente gia’ completa, tanto piu’ che la commissione tecnica del Comune di Trezzano che pochi giorni dopo ha esaminato il p.l. (OMISSIS) ha richiesto all’impresa istante tutta una serie di previ adempimenti tecnico-documentali. Tale ultima evenienza e’ irrilevante (un post factum rispetto ai gia’ consumati falsi) e l’azione contraffattrice dell’imputato non si e’ limitata ad una mera aggiunta o correzione di documenti gia’ acquisiti dal Comune, atteso che la sostituzione della relazione tecnica ha alterato decisive componenti contenutistiche del documento dotate di essenziale rilievo per la pratica di lottizzazione edilizia.
Merita soltanto aggiungere, con riguardo al registro di protocollo, che l’analisi in proposito svolta dai giudici di merito (sent. Tribunale, p. 35: “…la relazione idrogeologica ha assunto la natura di atto pubblico una volta presentata presso gli uffici del Comune e regolarmente protocollata in allegato alla richiesta di permesso di costruire relativo al p.l. (OMISSIS)”), sono in tutto conformi alla giurisprudenza di legittimita’ sul tema della natura di atto pubblico munito di fede privilegiata del registro di protocollo di un ufficio pubblico (ex plurimis: Sez. 5, 23.1.2004 n. 8684, Bertucci, rv. 228752; Sez. 5, 22.9.2010 n. 39623, Trinci, rv. 248654; Sez. 5,16.1.2013 n. 9840, Caminiti, rv. 255224).
4.4. La doglianza relativa all’entita’ della confisca per equivalente disposta ex articolo 322 ter c.p., fino alla concorrenza di euro 30.500 e’ infondata. La misura di sicurezza patrimoniale copre, infatti, l’intero prezzo della corruzione accertata a carico del (OMISSIS), congruamente includendovi il controvalore delle opere di ristrutturazione dell’immobile del prevenuto eseguite da una ditta vicina allo (OMISSIS). Lavori dell’importo preventivato e oggetto di accordo tra le parti di euro 30.000, da cui e’ stato detratto l’importo di euro 1.500 pari alla sola somma (ritualmente fatturata) corrisposta dal (OMISSIS) all’impresa esecutrice dei lavori, cui non ha versato alcun ulteriore importo. Della somma di euro 9.000 versata dall’imputato, ad indagini ormai avviate, correttamente i giudici non hanno tenuto conto. Parimenti inconferenti sono i rilievi del ricorrente sull’asserita incompletezza dei lavori, non equivalenti al preventivato prezzo di 30.000 euro, trattandosi di circostanza smentita dalle risultanze processuali segnalate dai giudici di merito sull’avvenuta ultimazione dei lavori di ristrutturazione (sentenza C.A. Milano, p. 5: “…alla data della perquisizione avvenuta il 3.11.2009 i lavori di ristrutturazione erano pressoche’ ultimati: mancavano alcune piccole rifiniture, tanto che l’appartamento sembrava gia’ abitabile: teste maresciallo (OMISSIS)”).
4.5. Le censure espresse in tema di trattamento sanzionatorio (terzo motivo di ricorso) non sono consentite in questa sede di legittimita’, poiche’ attengono ad un profilo della regiudicanda riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimita’, quando risulti sorretto – come deve constatarsi nel caso di specie – da sufficiente e non illogica motivazione. In vero la Corte di Appello, che pure ha mitigato la pena inflitta in primo grado all’imputato, riconoscendogli le circostanze attenuanti innominate, ha idoneamente motivato le ragioni di una limitata applicazione delle attenuanti generiche, la cui concessione e’ stata collegata al contegno confessorio del prevenuto (segnatamente per i fatti di falso), contegno che non puo’ tuttavia far velo all’oggettiva gravita’ e all’elevato disvalore sociale della complessiva condotta illecita del (OMISSIS).
4.6. Le deduzioni enunciate con i motivi aggiunti di ricorso, secondo cui l’illecita condotta di corruzione passiva dell’imputato andrebbe ricondotta, anche ai fini sanzionatori, nell’ambito della fattispecie della corruzione per l’esercizio della funzione, nel testo dell’articolo 318 c.p., novellato dalla Legge n. 190 del 2012, non hanno pregio.
4.6.1. Innanzitutto e’ agevole osservare che, sebbene l’imputazione mossa al (OMISSIS) rechi traccia di un generico asservimento delle sue funzioni pubbliche “agli interessi privati di (OMISSIS)”, la concreta accusa mossagli e’ per intero costruita sulle descritte vicende relative al piano di lottizzazione (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS). La contestazione accusatoria e’ modulata su tali fatti e su di essi, e non su altri evanescenti o non meglio precisati contesti, sono imperniate le decisioni di condanna di primo e di secondo grado. Delle ripetute prebende o piccole “regalie” (somme di 50,100 Euro) erogate al geometra, di cui ha fatto cenno lo (OMISSIS), non solo non e’ fatta menzione nella formale accusa elevata contro (OMISSIS) (imputazione), ma di esse le sentenze di merito (pur non ignorando le affermazioni di (OMISSIS)), non tengono alcun conto, circoscrivendo l’analisi delle condotte del prevenuto agli specifici episodi correlati al piano di lottizzazione (OMISSIS). Ne’ e’ casuale che nei due gradi di giudizio di merito l’imputato abbia concentrato i propri sforzi difensivi solo su tali temi di accusa.
4.6.2. Di poi appare comunque almeno discutibile che la fattispecie o categoria criminosa dell’asservimento dell’intera funzione (pubblico ufficiale corrotto posto a c.d. libro paga del privato corruttore), disegnata dall’evoluzione giurisprudenziale e pacificamente sussunta nell’ipotesi di corruzione propria (antecedente o successiva) ex articolo 319 c.p., possa o debba essere oggi ricondotta nella previsione del novellato articolo 318 c.p. (prima intestato alla corruzione per un atto di ufficio), come apparirebbe ad una prima lettura (cfr. Sez. 6, 11, 1, 2013 n. 19189, Abbruzzese, rv. 255073).
Pur sottacendo le discrasie logiche e concettuali che paiono opporsi alla configurabilita’ di un asservimento delle funzioni pubbliche volto al compimento di atti conformi alle funzioni e ai doveri del pubblico ufficiale (cioe’ atti di corruzione c.d. impropria antecedente), cio’ che di per se’ gia’ vale a declinare una patente violazione dei canoni di fedelta’ e imparzialita’ che infrange lo statuto deontologico del pubblico funzionario, atteso che – come noto – il criterio distintivo tra corruzione propria e corruzione impropria non e’ dato dalla mera legittimita’ o meno dell’atto o delle attivita’ compiuti, ma dalle modalita’ e dagli scopi sottostanti o strumentali con cui l’uno o le altre sono in concreto realizzati, non sembra incongruo un semplice rilievo che offre la misura della problematica suscitata dalla novellata normativa.
In vero, da un lato, il generico riferimento, anticipato dalla preposizione finalistica “per”, all’esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico ufficiale espresso dal nuovo articolo 318 c.p., non consente una immediata decifrabilita’ delle concrete forme o espressioni che il mercimonio di funzioni e poteri possa assumere in concreto.
Da un altro lato appare ben singolare che una disciplina normativa (quella introdotta dalla Legge n. 190 del 2012) tesa ad armonizzare le disposizioni sanzionatorie di sempre piu’ diffusi fenomeni di corruzione e a renderne piu’ agevole l’accertamento e la perseguibilita’, offra il fianco a possibili rilievi in termini di graduazione dell’offensivita’, di ragionevolezza (articolo 3 Cost.) e di proporzionalita’ della pena (articolo 27 Cost.). Rilievi non privi di spessore allorche’ si consideri che la condotta di un pubblico ufficiale che compia per denaro o altra utilita’ (“venda”) un solo suo atto contrario all’ufficio (ad esempio rilasci un permesso di accesso in z.t.l. non consentito, ecc.) sia punito con una cospicua pena oscillante tra i quattro e gli otto anni di reclusione (come da novellato incremento delle pene dell’articolo 319 c.p.). Laddove un pubblico funzionario stabilmente infedele, che ponga l’intera sua funzione e i suoi poteri al servizio di interessi privati per un tempo prolungato, con contegni di infedelta’ sistematici e in relazione ad atti contrari alla funzione non predefiniti o non specificamente individuabili ex post (in caso diverso si rifluirebbe, come e’ ovvio, nella previsione dell’articolo 319 c.p.), si vedrebbe oggi – secondo la tesi del ricorrente – irrazionalmente punito con una pena assai piu’ mite, quale quella prevista dal riformato articolo 318 c.p., (da uno a cinque anni di reclusione). E cio’ malgrado appaiano in tutta evidenza indiscutibili la ben maggiore offensivita’ e il piu’ elevato disvalore giuridico e sociale della seconda condotta, integrata appunto dall’asservimento costante e metodico dell’intera funzione del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi privati.
4.6.3. A tutto concedere, infine, l’assunto del ricorrente non sembra sorretto da concreto e attuale interesse alla soluzione della prospettata questione di diritto, focalizzata sulla supposta applicabilita’ – per gli effetti di cui all’articolo 2 c.p., comma 4 – della disciplina sanzionatoria prevista dal nuovo articolo 318 c.p., rispetto a quella prevista dalla contestata fattispecie di cui all’articolo 319 c.p.. Nel caso di specie trova applicazione, proprio per il disposto dell’articolo 2 c.p., comma 4, la anteriore e piu’ favorevole disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 319 c.p., vigente all’epoca di commissione dei fatti corruttivi attribuiti all’imputato (quella che e’ stata applicata al (OMISSIS) dai giudici di merito). Disciplina che risulta omologa (massimo edittale) a quella dell’odierno articolo 318 c.p. (cfr. Sez. 6, 24.1.2013 n. 9079, Di Nardo, rv. 254162).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che ridetermina nella misura di anni uno e mesi otto.
Rigetta nel resto il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *