Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 26 giugno 2014, n. 27938
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. LEO Guglielm – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1535/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del 30/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio e atti al P.M. per procedura.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso ex articolo 569 c.p.p., avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta remissione di querela, nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato di cui all’articolo 81 c.p., e Legge n. 54 del 2006, articolo 3, in relazione alla Legge n. 898 del 1970, articolo 12 sexies, perche’ si sottraeva all’obbligo di corrispondere, in favore dell’ex coniuge (OMISSIS), il 50% delle spese mediche e scolastiche sostenute dalla stessa per la figlia (OMISSIS), invalida civile al 100%, nonche’ della differenza dell’assegno per il mantenimento della stessa fissato con provvedimento della Corte di Appello di Brescia.
2. Si evidenzia al fine violazione di legge trattandosi di reato procedibile d’ufficio tale dunque da rendere indifferente la remissione di querela operata dalla persona offesa.
3. Osserva la Corte, preliminarmente, che il ricorso e’ tempestivo avuto riguardo al disposto di cui all’articolo 585, comma 1, lettera A, e comma 3, lettera D, (la comunicazione all’uopo resa alla Procura generale risale al 20 giugno mentre il ricorso e’ stato depositato il 28 giugno 2013).
4. Il ricorso e’ inoltre fondato. Cio’ in quanto il reato di cui alla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies, nel caso applicabile giusta il richiamo allo stesso operato dalla Legge n. 54 del 2006, articolo 3, e’ procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto all’articolo 570 c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilita’ (da ultimo, Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013 – dep. 31/05/2013, S., Rv. 255270).
Erroneamente, dunque, con la decisione impugnata si e’ dato rilievo alla remissione della querela, indifferente, nel caso, rispetto alla proseguibilita’ dell’azione penale.
5. Si impone in coerenza l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia in ragione del combinato disposto di cui all’articolo 569 c.p.p., comma 4, e articolo 604 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio di appello.
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