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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 agosto 2013 n. 35512[1]

La qualifica di pubblico ufficiale – ai sensi dell’art. 357 c.p., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o ‘semplici privati’, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.
Principio che non può che essere riferito anche all’incaricato di pubblico servizio, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e affermato in relazione ai dipendenti di enti trasformati in società commerciali. A tale principio di diritto si è correttamente attenuta la sentenza impugnata che ha richiamato specificamente la giurisprudenza relativa al portalettere, da qualificare incaricato di pubblico servizio.

È ormai diritto vivente, riaffermato anche dalle Sezioni unite, che ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativo all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli

 

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