cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 25 marzo 2015, n. 12643

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CITTERIO Carlo – Presidente

Dott. FIDELBO G. – rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15 aprile 2014 emessa dalla Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;

udito il sostituto procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 29 aprile 2011 emessa dal locale Tribunale e impugnata da (OMISSIS), ha dichiarato estinto il reato di cui all’articolo 699 c.p. perche’ prescritto e ha rideterminato in mesi quattro e giorni venti di reclusione il residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. L’avvocato (OMISSIS), nell’interesse dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la nullita’ dell’ordinanza dibattimentale del 15.4.2014 e dell’intero giudizio d’appello svoltosi in assenza dell’imputato nonostante fosse legittimamente impedito, come attestato dal certificato medico prodotto che ha accertato una gastroenterite con febbre e diarrea, patologia che la Corte territoriale, con una motivazione contraddittoria e illogica, ha escluso che potesse costituire un impedimento, senza neppure disporre visita fiscale. Secondo il ricorrente la mancata partecipazione dell’imputato al giudizio ha determinato una causa di nullita’ ex articolo 178 c.p.p., nullita’ che avrebbe travolto anche la sentenza di secondo grado.

2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, assumendo che la sentenza non ha spiegato in cosa sia consistita la condotta di resistenza e di minaccia a pubblico ufficiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La dedotta eccezione di nullita’ e’ fondata e assorbe il secondo motivo proposto nel ricorso.

3.1. Preliminarmente, si osserva che, in tema di impedimento a comparire dell’imputato, le Sezioni unite hanno affermato che il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell’infermita’ e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilita’ a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato (Sez. un., 27 settembre 2005, n. 36635, Gagliardi). In altri termini, seppure si riconosce il carattere discrezionale della valutazione del giudice in questa materia, tuttavia si sottolinea che deve trattarsi di una valutazione sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta, non essendo sufficiente che vi sia una qualsivoglia giustificazione che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilita’ a comparire, occorrendo, invece, che la motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell’impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici. Sicche’, nel disattendere la certificazione medica, il giudice non puo’ valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura ed il carattere dell’infermita’ in essa attestata ed il carattere impeditivo del male da cui si afferma affetto l’imputato.

Nella specie, il difensore dell’imputato, all’udienza del 15 aprile 2014, ha depositato un certificato medico rilasciato il giorno precedente dal medico di continuita’ assistenziale (c.d. “guardia medica”) della ASL di Milano, intervenuto al domicilio del (OMISSIS), attestante che il paziente era affetto da “gastroenterite con diarrea e febbre” per cui necessitava di “giorni uno di riposo assoluto e cure mediche”.

La Corte d’appello ha respinto la richiesta di rinvio sostenendo, che “in ragione della patologia attestata dal referto medico e della terapia consigliata, nonche’ della durata del riposo assoluto consigliato, non possa ritenersi un impedimento assoluto a comparire” e ha disposto procedersi oltre in assenza dell’imputato.

Si tratta di una valutazione che non appare sorretta da una motivazione logica e coerente, in quanto la Corte d’appello esclude in modo assiomatico la sussistenza dell’impedimento, senza spiegare perche’ la patologia accertata nel referto medico prodotto non costituisse un legittimo impedimento, nonostante facesse riferimento alla necessita’ di un “riposo assoluto” e omettendo di considerare che il certificato era stato redatto da un medico della “guardia medica” intervenuto nella fascia oraria serale, sicche’ l’attestazione del riposo assoluto si riferiva quantomeno alla durata di un giorno, come risulta dal protocollo in vigore presso l’ASL di Milano, allegato dal difensore dell’imputato.

In realta’, dal tenore dell’ordinanza emerge come la Corte territoriale abbia avuto dei dubbi sul carattere assoluto della patologia diagnosticata, ma allora, prima di valutarne negativamente la sussistenza, avrebbe dovuto disporre una vista fiscale di controllo per accertare l’effettiva incompatibilita’ delle condizioni di salute dell’imputato con la partecipazione all’udienza (cfr., Sez. 4 , 20 novembre 2008, n. 2832, Zenobio; inoltre v., Sez. 1 , 26 gennaio 2004, n. 3550, D’Avanzo; Sez. 3 , 18 gennaio 2002, n. 8533, Corvino).

4. La eccepita nullita’ per violazione del diritto di assistenza dell’imputato, determinatasi per l’erronea esclusione del legittimo impedimento del difensore, conduce all’annullamento, oltre che dell’ordinanza, anche della sentenza impugnata, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

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