SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione VI
Sentenza 24 settembre 2015, n. 18903
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
sul ricorso 20322-2013 proposto da:
B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEVERO CARMIGNANO 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRANGELI BERNABEI MAURO che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell’avvocato MATERA FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3385/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
uditi gli Avvocati PRATICO’ ALESSANDRO (DEL. AVV. PIETRANGELI BERNANEI MAURO) e l’AVV. MATERA FRANCO, che si riportano entrambi.
1. La domanda di risarcimento dei danni personali subiti a seguito di una caduta, che la B. propose nei confronti del Condominio di Via (OMISSIS), assumendo che il sinistro era stato causato da una striscia antiscivolo parzialmente scollata, situata sulla rampa posta lateralmente alle scale, nel cortile condominiale, fu rigettata dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma, rigettò l’impugnazione proposta dalla soccombente (sentenza del 26 giugno del 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza, la B. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, esplicati da memorie.
Resiste con controricorso il Condominio.
1. La Corte di Appello di Roma, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto interrotto il nesso causale, tra la cosa in custodia e l’evento, dalla condotta negligente, per disattenzione, della B.. Rilevato che la cosa che aveva occasionato l’evento presentava solo un parziale scollamento di una striscia antiscivolo e che non era risultato accertato se lo stesso scollamento preesisteva (o si era determinato con il passaggio), la Corte di merito ha ritenuto, all’esito dell’istruttoria, che la condotta negligente della danneggiata – la quale, quale abitante del palazzo, percorreva, in ora serale e in zona poco illuminata la rampa adiacente una scalinata spingendo un carrozzino con un bambino e parlava contemporaneamente con il marito che scendeva le adiacenti scale – fosse stata idonea da sola a cagionare l’evento, integrando il fortuito che esenta di responsabilità il custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e art. 1227 c.c., comma 1.
Con il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, si denuncia l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Si sostiene che la Corte di merito avrebbe valutato a sfavore della ricorrente la mancanza di illuminazione, non avrebbe dato rilevanza alla circostanza che il condominio, dopo la caduta della ricorrente, avrebbe potenziato l’illuminazione proprio sul punto del sinistro e sostituito la striscia antiscivolo ed, inoltre, avrebbe valutato, in modo illogico e insufficiente, incauto il comportamento della danneggiata, sostenendo, in definitiva, la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento. Rispetto alla dedotta violazione dell’art. 1227 c.c. si limita a sostenere l’omessa valutazione del comportamento della vittima, quale concorso colposo non idoneo a interrompere il nesso di causa.
2.1 I motivi risultano inammissibili.
La valutazione riguardante lo stato dei luoghi, gli interventi successivi di manutenzione degli stessi, il comportamento, incauto, della danneggiata, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi logico giuridici. La Corte ha già affermato che, “Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”. (Cass. n. 23584 del 2013).
In definitiva, la ricorrente, sia pure prospettando anche la violazione di legge, in realtà mira ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie di causa.
3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.900,00 di cui 200,00, per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2015.
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