Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 21 novembre 2014, n. 48430

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 3 dicembre 2012, la Corte d’appello di Ancona ha riformato solo in punto di pena la sentenza del 22 agosto 2012, con la quale il Tribunale di Pesaro ha condannato B.D. in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen. (per essersi allontanato dal luogo di detenzione domiciliare), commesso il 22 agosto 2012. Il giudice di secondo grado ha rilevato come, nella specie, non possano ritenersi sussistenti i presupposti della scriminante dello stato di necessità e come, nondimeno, la pena debba essere rimodulata, escluso l’aumento per la recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. G.P., difensore di fiducia di B.D., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 385 cod. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto integrato il reato in parola sebbene l’imputato si fosse trovato costretto a portare al Pronto Soccorso dell’ospedale la convivente, preda ad un malore, dopo avere chiamato l’ambulanza che tuttavia tardava ad arrivare, in ogni caso, avvisando preventivamente i Carabinieri del suo allontanamento.
2.2. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto integrato il reato nonostante l’evidente difetto dell’elemento soggettivo.
2.3. Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 54 cod. pen., per avere la Corte d’appello omesso di ravvisare i presupposti della scriminante dello stato di necessità.
3. In udienza, il Procuratore generale Dott. E.V.S. ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso ruotano intorno alla possibilità di ravvisare nella specie la causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.
2.1. Nell’argomentare il denegato riconoscimento della causa scriminante de qua, la Corte distrettuale ha rilevato come, nel caso in oggetto, non possano ritenersi sussistenti i presupposti dello stato di necessità atteso che, da un lato, la situazione di pericolo di un danno grave alla persona era stata provocata dallo stesso appellante, il quale aveva percosso la convivente; dall’altro lato, il pericolo avrebbe potuto essere evitato attendendo per qualche minuto l’arrivo dell’ambulanza.
2.2. Ritiene il Collegio che, nel pervenire a tali conclusioni, il giudice a quo abbia seguito un iter argomentativo adeguato, aderente alle risultanze istruttorie nonché conforme a logica e diritto, dunque insindacabile in questa sede di legittimità.
Come ricostruito dalla Corte territoriale sulla scorta delle evidenze probatorie acquisite, da un lato, B. si allontanava dal luogo di detenzione domiciliare, con ciò ponendo in essere la materialità del reato di cui all’art. 385 cod. pen.; dall’altro lato, egli giustificava l’allontanamento con la necessità di dover accompagnare la convivente presso il Pronto Soccorso dell’ospedale per curare le lesioni da egli stesso procurate per averla percossa, dopo avere chiamato l’ambulanza, che tardava ad arrivare, e preavvisato i Carabinieri della sua imminente uscita dal domicilio e della ragione dell’allontanamento.
Correttamente i giudici di merito hanno dunque ritenuto insussistenti i presupposti della causa scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., che presuppone, per un verso, una situazione di “inevitabilità” del pericolo attuale di un danno grave alla persona, inevitabilità non sussistente nella specie, dal momento che l’imputato avrebbe potuto attendere l’arrivo dei sanitari del servizio 118 da egli contattato, senza bisogno di condurre personalmente la donna al nosocomio; per altro verso, la “non rimproverabilità” della situazione di pericolo esistente, anch’essa non ricorrente nel caso in oggetto, dal momento che le lesioni alla convivente erano state causate dallo stesso B..
3. Neanche il secondo motivo è fondato, non ricorrendo i presupposti per la scriminante dello stato di necessità putativo.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l’erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione (Cass. Sez. 1, n. 19341 del 22/04/2009, Faiq Rv. 243777; Cass. Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012, Giusto e altri, Rv. 252636).
Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso in oggetto, non vi siano spazi per sostenere che l’imputato abbia ragionevolmente ritenuto di versare in una situazione siffatta, laddove – come bene evidenziato dal giudice di primo grado – prima di allontanarsi dal domicilio per recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale, B. contattava i Carabinieri al numero 112 e la centralinista lo avvisava che, allontanandosi dall’alloggio, egli avrebbe commesso il reato di evasione; ciò nonostante il ricorrente poneva in essere la condotta integrante il reato ex art. 385 cod. pen.
Risulta pertanto non fondatamente sostenibile che l’imputato non fosse consapevole che, allontanandosi in quel momento dal domicilio, avrebbe commesso il delitto di evasione, essendo stato esplicitamente ammonito dal centralinista dei Carabinieri delle conseguenze del suo agire ed avendo egli, nonostante ciò, posto in essere – consapevolmente e volontariamente – la condotta vietata.
4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *