www.studiodisa.itLa condotta di minaccia, di qualsiasi tipo ed entità, di un danno ingiusto per il privato, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso di poteri e/o di funzioni, integra il delitto di concussione, se proveniente da pubblico ufficiale, o di estorsione, se proveniente da incaricato di pubblico servizio; qualora, invece, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando delle funzioni o dei poteri, sempre per farsi dare o promettere il denaro o l’utilità, prospettino al privato, con comportamenti di persuasione e convinzione non integranti minaccia, la possibilità di adottare atti legittimi, ma dannosi per il privato medesimo, ricorre il delitto di induzione indebita di cui all’art. 319 c.p.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 21 marzo 2013, n. 13047

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente –

Dott. SERPICO Francesco – Consigliere –

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. – Consigliere –

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) P.L. n. (OMISSIS);

2) R.S. n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 40 del 4/1/2012 della CORTE DI APPELLO DI MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO GERACI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione della pena previa riqualificazione dei fatti; chiede il rigetto nel resto per il ricorso di R. e la declaratoria di inammissibilità per il ricorso di P..

Udito il difensore di R. avv. ANGELO LUIGI GIARDA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Udito il difensore di P. avv. MICHELA ANDRESANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 4 gennaio 2012 confermava la sentenza di condanna di P.L. e R. S. emessa dal gip del Tribunale di Milano il 4 maggio 2010 all’esito di giudizio abbreviato.

Ai ricorrenti era contestato il reato di concussione ex art. 317 cod. pen. perchè, P.L. in qualità di ispettore della Guardia di Finanza subordinato al R. e capo pattuglia della verifica, R.S. in qualità di luogotenente della Guardia di Finanza, direttore della verifica, con minaccia di chiudere una verifica fiscale in modo sfavorevole alla società verificata Minitransport Srl, nonchè, con la minaccia di estendere gli accertamenti fiscali ad ulteriori società facenti capo del gruppo Ministransport Spa, pur essendo la verifica finalizzata ad un progetto di emersione del sommerso da lavoro, richiedendo inizialmente la somma di Euro 300.000 pari al 10% del totale dell’importo degli acquisti – di cui si minacciava la verifica ai fini delle imposte indirette – inducevano M.L., legale rappresentante della Minitransport Spa, a promettere indebitamente a lui (il R.) ed al P., la somma di Euro 40.000, prima tranche di ulteriori pagamenti, che effettivamente veniva consegnata in data 5.11.2009 in Legnano (MI).

L’indagine era resa possibile dalla denunzia sporta dal M. L. e dalla commercialista della società P.S. prima del pagamento della predetta somma.

I giudici di merito avevano quindi così ricostruito la vicenda sulla scorta degli atti di indagine:

M.L. nella denuncia riferiva della verifica fiscale finalizzata alla emersione del lavoro sommerso disposta nei confronti della società di cui era legale rappresentante, Minitrasport, attività iniziata nel luglio 2009 e svolta da R. e P. della Guardia di Finanza della compagnia di Rho. Pur se da tale verifica non risultavano anomalie nei rapporti tra la società ed i propri dipendenti, gli ufficiali della GdF rilevavano delle presunte violazioni di norme tributarie nei rapporti tra la società ed alcuni soggetti che effettuavano trasporto merci per conto della Minitrasport; tali soggetti, autotrasportatori in proprio, avevano emesso fatture in varie situazioni di irregolarità con conseguente evasione di imposte ed Iva di cui doveva essere ritenuta responsabile, secondo gli accertatori, anche la società Minitrasport.

Gli stessi finanzieri avevano prospettato al denunciante ciò che avrebbe comportato una verifica che attestasse quando da loro rilevato: l’Agenzia delle Entrate avrebbe certamente emesso un avviso di accertamento per gli importi indicati dalla Guardia di Finanza per un totale, tra Iva, Imposte e sanzioni, di circa Euro 1.150.000, con la necessità di adire la Commissione Tributaria in una condizione sfavorevole di inversione dell’onere della prova, dovendo in tale caso essere la stessa società Minitrasport a dimostrare la regolarità ed effettività delle operazioni economiche, cosa in concreto assai difficile.

Alle obiettive condizioni che i finanzieri prospettavano, si aggiungeva, a dire del dichiarante M., la particolare difficoltà di prova che la sua società avrebbe avuto a causa della mancanza, nelle fatture emesse dai predetti autotrasportatori esterni, di analiticità nella descrizione delle prestazioni. E, comunque, sarebbe già stato un rilevante danno per la sua società il necessario accantonamento dei fondi per il caso di soccombenza in sede di contenzioso tributario.

Su queste premesse, i finanzieri gli prospettavano la possibilità che loro effettuassero un accertamento più favorevole evidenziando solo parte delle irregolarità facendo risultare la autonoma, e non estensibile alla Minitrasport, responsabilità degli autotrasportatori esterni per le violazioni fiscali. A fronte di tale trattamento di maggior favore, i due ufficiali chiedevano che fosse loro data la somma di Euro 300.000. La richiesta era rafforzata, e di fatto posta in termini ricattatori, in quanto i finanzieri dicevano che, se non vi fosse stato accordo, avrebbero potuto estendere le indagini fiscali ad altre società del gruppo ed al “mondo bancario che supporta l’intero gruppo”.

Gli stessi finanzieri, rispetto alle difficoltà evidenti del M. nel reperire immediatamente la somma per intero, manifestavano la disponibilità ad accettare pagamenti rateali.

Di quanto detto si era parlato nell’ambito di più incontri, anche conviviali, cui partecipavano i due ufficiali accertatori, il M. e la commercialista P..

In queste occasioni il M. aveva sempre rifiutato il pagamento manifestando tutt’al più la disponibilità ad un “regalo” di Euro 20.000/30.000.

Dopo vari altri contatti con i due ricorrenti, M. preferiva aderire all’invito della commercialista di denunziare i fatti.

La commercialista P. confermava le stesse circostanze.

Dopo la denunzia, gli ulteriori incontri venivano registrati su disposizione della Autorità Giudiziaria. In particolare erano registrati i colloqui in incontri separati che il M. aveva con il P. ed il R., che peraltro apparivano in parziale contrasto fra loro, come dettagliatamente riferiva la Corte di Appello che, dal tono dei colloqui, rilevava che vi era reciproca diffidenza tra i due ufficiali.

Il 5 novembre 2009 M., d’accordo con la p. g., portava con sè la somma di Euro 40.000 che consegnava al P. presso il ristorante dove aveva appuntamento; all’uscita dal locale, P. veniva sottoposto a controllo e perquisizione dalla polizia giudiziaria che trovava i soldi consegnati dal M. e disponeva l’arresto in flagranza del medesimo P.. Dopo alcuni giorni anche R. veniva arrestato su ordinanza di custodia in carcere.

Quindi, alle dichiarazioni di M. e P., si sono poi aggiunte le dichiarazioni di P. e del R..

P. riferiva subito dopo l’arresto le seguenti circostanze:

– ammetteva di aver ricevuto Euro 40.000 per la verifica e di doverne ricevere altri Euro 10.000 negando che vi fosse accordo per ulteriori somme. Il denaro che aveva ricevuto doveva essere diviso a metà con il R..

– La proposta di pagare la maggior somma di Euro 300.000 era frutto di un’iniziativa del R. che lui non condivideva ritenendola una pretesa eccessiva.

R., invece, nei propri interrogatori riferiva al PM che la richiesta di Euro 300.000 era stata fatta propria dal P., ma poi precisava ” P. era d’accordo nel chiedere Euro 300.000.

Non mi ricordo chi per primo dei due abbia detto la cifra, può essere che sia stato io, ma sicuramente è stata decisa assieme”.

I giudici di merito, poi, valorizzando il contenuto delle intercettazioni e le dichiarazioni di P., ritenevano che, contrariamente a quanto dallo stesso affermato, R. non aveva abbandonato le sue pretese ma aveva lasciato che P. gestisse la trattativa, restando in attesa della divisione del denaro. La Corte, in particolare, oltre a richiamare la decisione del primo giudice secondo cui solo strumentalmente il R. aveva manifestato al M. il venir meno delle sue intenzioni, non avendo comunque certo interrotto la fase del pagamento culminata nell’episodio del 5/11/2009, rilevava che, comunque, il reato era perfezionato alla data del 14 ottobre 2009 non potendo quindi configurarsi la condizione di desistenza per la condotta successiva a tale data.

I giudici di merito hanno ritenuto i fatti integrare il reato di concussione in quanto la richiesta era stata formulata in termini di abuso di autorità e come tale era stata percepita dal M. che intendeva diversamente risolvere le irregolarità delle quali doveva rispondere. Peraltro, si osserva nella sentenza di appello, dalle dichiarazioni di M. e P. risulta come costoro fossero sostanzialmente convinti delle ragioni della società Minitrasport.

La sentenza di appello risolveva anche talune questioni preliminari poste dalla difesa del R., rilevando che non vi era alcuna nullità consistente nella assenza di taluni atti dal fascicolo del giudizio immediato in quanto il P.M, aveva disposto stralcio inserendo tutti gli atti rilevanti nel presente processo tanto che, degli stessi atti dalla stessa indicati, la difesa non indicava la concreta utilità; riteneva perimenti irrilevante la deduzione in ordine alla mancata trascrizione delle intercettazioni in presenza delle registrazioni in atti.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

Ricorso P..

con primo motivo deduce la violazione di legge per essere stato qualificato il fatto erroneamente quale concussione anzichè quale corruzione, anche a causa di una motivazione illogica e contraddittoria nella valutazione delle dichiarazioni di M..

Dalle stesse dichiarazioni della persona offesa risulta come la stessa avesse interesse effettivo a non far emergere le irregolarità ascrivibili alle società collegate alla Minitrasport; era evidente come M. avesse avuto piena libertà di non accogliere la richiesta e come la somma finale di Euro 40.000 fosse stata definita all’esito di trattative. Proprio la forte differenza tra la somma iniziale e quella finale dimostra l’ampio margine di trattativa e la posizione paritetica tra le parti. Quindi non vi era stata alcuna situazione di soggezione psicologica del M. che, del resto, aveva anche avanzato specifiche proposte per evitare ulteriori sanzioni.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata ritenuta la forma tentata del delitto di concussione. Il denunciante si era sempre opposto alle richieste di pagamento avendo solo genericamente dato disponibilità a pagare qualcosa a titolo di regalo. La promessa di dare una somma si era perfezionata solo successivamente alla predisposizione della consegna del denaro sotto il controllo della pg.

Con terzo motivo deduce la violazione di legge per omesso esame del secondo motivo di appello in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen. avendo la Corte motivato soltanto in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.

P. ha fatto personalmente pervenire un “memoriale” a propria firma che, tra l’altro, ripercorre i fatti per cui è processo.

Ricorso R..

con primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 454 cod. proc. pen. poichè il pubblico ministero, procedendo a stralcio del procedimento in oggetto da altro procedimento principale, aveva selezionato solo parte del materiale probatorio occultandone il resto in altro fascicolo processuale; si trattava di documentazione la cui conoscenza avrebbe comportato diverse scelte della difesa. Indica in particolare i seguenti atti non allegati al fascicolo:

– verbali di sommarie informazioni rese da M.L. al PM il 27 gennaio 2010, atto successivo all’emissione di decreto di giudizio immediato ma precedente alla celebrazione del giudizio abbreviato.

– “numerosi altri atti” delegati alla polizia tributaria ovvero ai carabinieri di Rho tra il novembre 2009 ed il febbraio 2010. – la consulenza tecnica in materia informatica disposta ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. la cui relazione è stata depositata prima della richiesta di giudizio immediato.

– la registrazione della conversazione del 29 ottobre 2009 (incontro al quale M. si recò munito di apparecchi di registrazione).

– note della polizia tributaria, che il ricorso indica analiticamente, aventi ad oggetto accertamenti su pratiche disciplinari, accertamenti bancari patrimoniali, l’incrocio dei dati degli intestatari delle utenze telefoniche risultanti dalle rubriche degli indagati, le informazioni su attività di verifica svolta dal 2007 in poi dai due imputati, rapporti bancari del P..

Rileva la assenza di risposte a due deleghe di indagine, nonchè la mancanza di trascrizione degli interrogatori degli indagati, dei quali la difesa ha soltanto le registrazioni audio pur avendo fatto richiesta di trascrizione.

In diritto afferma esservi nullità della richiesta di giudizio immediato e degli atti conseguenti non essendo in libera disponibilità del pubblico ministero la scelta degli atti rilevanti essendo, al contrario, obbligato a trasmettere tutti gli atti relativi al procedimento.

Con secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assunzione di nuove prove, richiesta giustificata dalla incompletezza del fascicolo processuale depositato al pubblico ministero con la richiesta di giudizio immediato.

In particolare:

– non è stata data risposta alla richiesta di sentire il denunciarne M.L. a seguito della scoperta all’interno di altro fascicolo processuale dei verbali di sommarie informazioni del 27 gennaio 2010. – Non è stata acquisita una lettera del maggiore A. da cui risultava che R. non voleva alle sue dipendenze il P. a causa dei procedimenti disciplinari a suo carico.

– non è stata data risposta alla richiesta, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., comma 3 di audizione degli ufficiali A., S. e B..

Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto contestato.

La difesa ripercorre con ampie argomentazioni il materiale probatorio a carico del R. rilevando che La Corte d’Appello non lo ha adeguatamente valutato o lo ha valutato in modo spesso carente e comunque contraddittorio in più punti.

Con quarto motivo deduce la mancanza ed illogicità della motivazione nonchè l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’inquadramento dei fatti da ritenere costituenti tutt’al più il diverso reato di corruzione.

Emerge dalla stessa denunzia come fossero fondati i rilievi della Guardia di Finanza rispetto ai quali M. aveva ritenuto necessario trovare un accordo con i ricorrenti avendo lui stesso detto di aver proposto un “regalo”, che intendeva determinare in Euro 20.000/30.000, in cambio di minor rigidità.

In assenza, quindi, di volontà prevaricatrice e di stato di soggezione, il fatto andava correttamente contestato quale corruzione.

Con quinto motivo deduce la violazione della legge penale non essendo stata applicata la disciplina della desistenza e valutata, se del caso, la portata dei soli atti già compiuti per configurare un reato diverso.

Osserva che, nelle sentenze di merito, si da atto che il 3 novembre 2009 R. aveva detto al M. che non voleva assolutamente alcuna somma di denaro e suggeriva di non dare niente neanche a P.. Pertanto in questo momento andava valutata la desistenza.

Peraltro la circostanza dell’immediato arresto del P. aveva impedito di dimostrare la sua reale rinuncia a portare avanti la condotta incriminata come sarebbe stato dimostrato dalla mancata ricezione della propria quota i reati eventualmente prospettabili in base alla condotta tenuta sino alla desistenza vengono indicati nell’abuso di ufficio, ovvero nella omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Con sesto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando la erroneità di una motivazione che fa riferimento alla assenza di confessione ed indicando i numerosi elementi che andavano valutati positivamente ai fini della applicazione di tale attenuante.

Con settimo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

Sono stati depositati motivi aggiunti il 6 febbraio 2013.

Con primo motivo si afferma la “nullità della sentenza per emergenze probatorie sorte successivamente all’emissione della sentenza della Corte d’Appello di Milano ritenute assolutamente decisive ai fini della corretta valutazione dei fatti oggetto del procedimento, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata”.

Osserva la difesa che, come da notizie di stampa che allega (il 22 febbraio la difesa ha depositato copia dell’avviso di chiusura delle indagini ottenuto dalla Procura della Repubblica di Como il 21 febbraio 2013), M.L. è stato destinatario di una ordinanza di custodia in carcere in relazione all’imputazione di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e al successivo utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti, condotte commesse proprio con specifico riferimento alle Società facenti parte di un gruppo riconducibile alla Minitransport e ad altre società costituite all’estero che fungevano da società “cartiera” per gli scopi contestati nelle imputazioni oggetto della misura cautelare. Si tratta di fatto successivo alla presentazione del ricorso in cassazione.

Risulta come il M. abbia adibito delle società alla emissione di fatture per operazioni inesistenti in modo da ottenere crediti inesistenti da compensare con debiti tributari. Tale vicenda, nota la difesa, conforta la tesi che fosse corretto l’accertamento dei ricorrenti che, con la verifica fiscale, avevano effettivamente individuato un ambito di utilizzazione di false fatture. La denunzia presentata dal M. contro P. e R., quindi, appariva un modo per ritardare l’accertamento delle responsabilità che ora, invece, stanno emergendo.

La difesa chiede che la Corte acquisisca notizie ufficiali ed annulli il procedimento atteso che la valutazione in fatto è basata su una realtà diversa da quella reale. In subordine chiede che sia annullata la sentenza della Corte d’Appello con rinvio per una rivalutazione in merito alla luce delle nuove emergenze.

Con secondo motivo deduce la violazione di legge alla luce della diversa qualificazione giuridica dei fatti resa possibile dalla nuova disciplina dei reati contro la P.A.. I fatti in contestazione possono, ad oggi, rientrare pacificamente nella ipotesi di cui all’art. 319 quater cod. pen..

Motivi della decisione

I ricorsi vanno accolti limitatamente alla diversa qualificazione giuridica dei fatti alla luce delle nuove disposizioni in tema di reati contro la P.A. Ricorso R..

Il primo motivo è infondato.

Come sopra già riportato, la difesa di R., rilevato che il PM aveva disposto stralcio del più ampio fascicolo di indagine ai fini della richiesta di giudizio immediato che ha portato all’attuale giudizio, rilevato che non tutti gli atti del procedimento originario sono confluiti nel fascicolo di giudizio immediato, afferma innanzitutto la sussistenza di un obbligo del pubblico ministero di trasmettere tutti gli atti di indagine non potendo effettuarne una selezione in base alla rilevanza. Alla violazione di tale obbligo si afferma che segua la nullità del giudizio immediato e la conseguente nullità di tutti gli atti seguenti. Inoltre, in riferimento agli atti di cui rileva la mancanza, il ricorrente deduce anche una concreta violazione dei diritti della difesa.

La tesi dell’obbligo del pubblico ministero di allegare tutti gli atti indipendentemente dalla loro rilevanza non solo non è fondata su alcuna specifica disposizione, come risulta dal ricorso che non ne cita alcuna, ma è smentita dall’art. 130 disp. att. cod. proc. pen. che prevede esattamente il principio opposto: “Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall’art. 416 c.p., comma 2, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l’azione penale”.

Inoltre, si rileva che non è prevista alcuna nullità in materia di incompletezza del fascicolo processuale, non essendo prevista una sanzione specifica nè per la violazione della disposizione specifica per il giudizio immediato dell’art. 454 cod. proc. pen., comma 2, nè per la violazione di quella più generale dell’art. 416 cod. proc. pen.. Con riferimento a tale ultima disposizione, che prevede che con la richiesta di rinvio a giudizio siano trasmessi gli atti di indagine, l’eventuale conseguenza immediata della mancata allegazione di atti è, comunque, la loro inutilizzabilità e non la nullità del decreto di rinvio a giudizio.

E’ quindi infondata la tesi della difesa secondo la quale dalla presunta violazione denunciata possa derivare la nullità del decreto di giudizio immediato (Sez. 2, n. 48604 del 15/10/2009 – dep. 18/12/2009, Mandaradoni e altri, Rv. 246261).

Il ricorrente, però, oltre a contestare il diritto del pubblico ministero di scegliere gli atti rilevanti, sostiene che nel caso di specie la incompletezza del fascicolo avrebbe in concreto violato diritti della difesa, in particolare precludendo una ponderata scelta in ordine al rito.

Se, in base alla predetta disposizione di attuazione, non può certamente configurarsi un’astratta lesione dei diritti di difesa, effettivamente può valutarsi se la scelta di non inserire determinati atti possa avere, in concreto, effettive conseguenze negative per l’imputato, fermo restante che, in assenza di una specifica previsione di nullità, non si potrebbero invocare le conseguenze indicate dal ricorrente (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006 – dep. 05/10/2006, Battistella e altri, Rv. 234355).

Ma, dalla lettura degli atti specifici indicati della difesa, esclusa la valutabilità di quelli per i quali si formula solo un’ipotesi che possano essere nel fascicolo originario, si evince come per nessuno di questi la difesa abbia dimostrato l’obiettivo riferimento alla vicenda in oggetto. Si comprende, anzi, che sono atti relativi alla verifica di eventuali ulteriori condotte dei medesimi imputati non collegate alla vicenda de quo. Del resto non vi è alcuna argomentazione specifica sulla portata di tali atti e la difesa si limita a dedurre il generico vulnus.

Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La questione della mancata assunzione di nuove prove è correttamente posta quale vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e), non ricorrendo alcuna ipotesi astratta di diritto alla prova rilevante ai sensi della lett. d). Ma era anche necessario sviluppare argomenti per dimostrare la decisività della prova, quantomeno al fine di poter invocare una più accurata motivazione negativa da parte dei giudice di appello. Invece, non si spiega la ragione di rilievo delle prove asseritamente rese necessarie dal mancato deposito di atti nè quali condizioni dovessero far ritenere assolutamente necessaria la audizione degli ufficiali A., S. e B..

Il terzo motivo, da valutare unitamente al primo dei motivi aggiunti ed al quinto motivo con il quale si afferma che i fatti come ricostruiti integrerebbero una ipotesi di desistenza ai sensi art. 56 c.p., comma 3, è infondato.

Il ricorrente sostiene il vizio di motivazione, deducendo sia profili di carenza, che di contraddittorietà ed illogicità, rilevando in particolare che non si è correttamente desunto dagli atti la inattendibilità del M..

Per valutare tale inattendibilità il ricorrente con i motivi aggiunti ha formulato anche delle vere e proprie richieste istruttorie in ragione di un procedimento penale a carico del M.. Al riguardo non può che ritenersi del tutto inammissibile il primo motivo aggiunto in quanto si richiedono attività di merito precluse in sede di legittimità. Se del caso, eventuali nuove prove potranno essere proposte nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento che verrà pronunciato per le ragioni di cui appresso.

Venendo agli altri argomenti del terzo motivo, va innanzitutto considerato come complessivamente la sentenza impugnata offra una motivazione adeguata, pienamente e logicamente aderente alle premesse di fatto acquisite, per la ricostruzione dei fatti e del ruolo dei due imputati, non essendovi alcuna carenza su punti essenziali. Nè emergono macroscopiche contraddizioni ed illogicità; in particolare, la sentenza valuta la particolare circostanza in cui il R., nel corso di un incontro da soli, disse al M. di non aver più nulla pretendere, per poi considerare, con argomentazioni logiche ed ancorate ai dati di fatto, come la complessiva condotta ed il successivo accordo con il P. per la consegna del denaro destinato anche al R. dimostrino che, in realtà, l’abbandono della attività delittuosa era solo apparente e che, comunque, a quel momento, il reato era già consumato e che quindi la condotta del R. non poteva neanche in teoria essere ritenuta di desistenza essendo stata comunque portata a termine l’azione da lui iniziata. E’ stato quindi applicato il principio comunemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: in caso di reato plurisoggettivo, vi può essere desistenza volontaria con efficacia scriminante solo quando il soggetto interessato si sia attivato per evitare la consumazione del reato da parte dei compartecipi o per annullare le conseguenze del proprio apporto causale (Sez. 6, Sentenza n. 27323 del 20/05/2008 Ud. (dep. 04/07/2008 ) Rv. 240737; Sez. 6, Sentenza n. 6619 del 07/04/1999 Ud. (dep. 27/05/1999 ) Rv. 214747).

Chiarito quindi come non emergano evidenti profili di vizio della motivazione, non avendo il ricorrente nè indicato in via specifica quali sarebbero i punti carenti e quali gli evidenti errori o illogicità, va rilevato che il motivo di ricorso per il resto consiste in un’ampia esposizione del materiale probatorio per il quale si propone una lettura alternativa a quella data dai giudici di merito. Deve, allora, rammentarsi quali siano i limiti del sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione: è possibile valutare la completezza e corrispondenza logica tra premesse e conclusioni, ma non è invece possibile, essendo questa attività tipicamente di merito, apprezzare il contenuto dei singoli elementi probatori e fornirne una autonoma valutazione complessiva da sostituire, laddove non corrispondente, a quella del provvedimento impugnato. Quindi non possono valutarsi quegli argomenti del ricorso che, di fatto, richiedono una nuova decisione in merito.

Quanto ai motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto, sviluppati sia nel ricorso originario che nei motivi aggiunti, si può fare una valutazione congiunta con i motivi del P..

Ricorso P..

Con il primo motivo di ricorso la difesa di P., sviluppa innanzitutto talune generiche deduzioni prettamente di merito sull’attendibilità delle versioni dei testimoni dell’imputato, non valutabili perchè generiche e comunque palesemente fuori dell’ambito del sindacato illegittimità.

Nello stesso motivo pone il tema della configurabilità del reato di concussione affermando che, sulla base di quanto accertato, è invece configurabile un fatto di corruzione. Analoga questione ha posto il quarto motivo di ricorso del R.. Inoltre il P., con il secondo motivo, deduce che, alla stregua di quanto accertato, se del caso è stato integrato solo il tentativo di concussione e non il reato consumato. Infine, con il secondo motivo aggiunto, la difesa del R. rileva come il fatto ascritto rientri nella nuova ipotesi di reato di cui all’art. 319 quater cod. pen. introdotto con la L. n. 190 del 2012.

Trattandosi di qualificazione giuridica del fatto, la decisione dovrà riguardare anche P..

Va quindi premesso innanzitutto che si deve far riferimento alla ricostruzione del fatto di cui alla sentenza, essendosene già rilevata la corretta motivazione, dovendosi solo discutere della qualificazione giuridica alla luce delle nuove disposizioni in materia di corruzione e concussione.

Innanzitutto si devono condividere gli argomenti con i quali la Corte di Appello ha confermato che la vicenda non può, sulle premesse di fatto acquisite, configurarsi quale ipotesi di corruzione.

Correttamente i giudici di merito hanno tenuto conto del fatto -che la richiesta dei pubblici ufficiali è stata formulata prima della conclusione delle loro attività prospettando alla parte il rischio della formalizzazione, nell’atto di chiusura della verifica, della ipotesi di responsabilità dell’azienda per le fatture dei terzi autotrasportatori e, soprattutto, la prospettiva di estendere gli accertamenti alle altre società del gruppo:

– che non vi era stata libera contrattazione ma una iniziale pretesa assai elevata dalla quale il M. aveva cercato di salvarsi offrendo la somma di Euro 20.000/30.000 per accontentare gli imputati, ma inutilmente.

– Proprio in ragione di tale pressione aveva deciso di denunziare i fatti. Questi argomenti, quindi, risolvono i motivi sulla sussistenza del diverso reato di corruzione, mentre, per quanto riguarda la configurabilità del tentativo e non del reato consumato, ci si tornerà oltre in quanto è un problema che si pone anche rispetto ad una diversa configurazione giuridica del fatto.

La L. n. 190 del 2012, nel modificare l’art. 317 cod. pen. che definiva la concussione come la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, “abusando della sua qualità o dei suoi poteri”, “costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente”, ha estrapolato la condotta di “induzione” per porta a base della nuova ipotesi di reato di cui all’art. 319 quater; tale ultima disposizione, pur a fronte di una rubrica che non usa il termine “concussione” bensì definisce il reato quale “induzione indebita a dare o promettere utilità”, descrive una condotta simile a quella dell’art. 317 c.p.: “abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente” seppure con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

Pur se ad una prima lettura potrebbe sembrare che vi sia stato un semplice “spacchettamento” finalizzato a distinguere le due condotte già inserite nell’art. 317 cod. pen. in base alla gravità della pressione sul privato diversificando le pene, vi sono differenze che rendono non di tale immediatezza la individuazione degli ambiti di applicazione delle due disposizioni.

Si deve tenere infatti conto innanzitutto della più rilevante particolarità della “induzione indebita” di cui all’art. 319 quater cod. pen. rispetto alla tradizionale figura di concussione: di tale nuovo reato risponde anche il privato “concusso”, pur se la pena nei suoi confronti è alquanto inferiore rispetto a quella del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (il massimo è, rispettivamente, di otto e di tre anni di reclusione).

La sanzione per il privato per prima cosa comporta una modifica della struttura del reato che non è più un reato plurioffensivo, come sarebbe dovuto essere se fosse stata semplicemente scissa in due ipotesi la previgente fattispecie di concussione, reato, appunto, plurioffensivo, perchè muta radicalmente il ruolo di quella che era la seconda persona offesa. La vittima non è più tale ma diventa un correo in un reato a concorso necessario. Il testo della disposizione non sembra lasciar spazio a dubbi, il soggetto concusso è sempre un concorrente nel reato in quanto, laddove il privato non dovesse essere punibile perchè non consapevole (indiscusso che sia necessario il dolo), ricorrerebbero diverse ipotesi di reato.

Già tale innovazione esclude che possa darsi una risposta semplicistica alla individuazione degli ambiti di applicazione delle due disposizioni. Con il mutamento di ruolo della persona offesa non è possibile affermare, alla luce del dato apparente della medesima formulazione delle condotte, che è stata semplicemente divisa la vecchia fattispecie di concussione in due autonomi reati per distinguere le sanzioni solo in base alla presunta maggior gravità di una “costrizione” rispetto ad una “induzione”.

La previsione di punibilità dei privato, inoltre, impone di interpretare la disposizione nel senso che la sua condotta costituente reato rientri nell’ambito della “rimproverabilità” e della “esigibilità”, valutate in astratto. Per quanto questi siano criteri sostanzialmente riferibili all’elemento soggettivo del reato, laddove si scegliesse una interpretazione nel senso che risponda del reato in questione il privato che subisca una coartazione, si punirebbe una condotta che, già sul piano della fattispecie astratta, verrebbe caratterizzata da un elemento psicologico rispetto al quale vi sarebbe sempre un fondato dubbio sulla inesigibilità e rimproverabilltà. E’ quindi calzante l’osservazione sull’effetto che comporterebbe il ritenere l’obbligo del privato di resistere ad un significativo grado di coartazione psicologica: “Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia, ancorchè essa si sia presentata in forma blanda , significa richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni di stato etico proprie di ordinamenti che si volgono verso concezioni antisolidarìstiche e illiberali. (Sez. 6, n. 3251 del 03/12/2012 – dep. 22/01/2013, Roscia, Rv. 253935)”.

Pertanto la nuova fattispecie criminosa non può corrispondere puramente e semplicemente ai casi per i quali, come meglio si specifica dopo, la giurisprudenza precedente parlava di condotta di “induzione”. Allo stesso modo, per i fatti contestati prima della riforma, come nel caso del presente processo, non si può ritenere significativa la utilizzazione nel capo di imputazione del termine “induzione”.

Infatti, non essendovi una differenziazione normativa tra le condotte di costrizione ed induzione, che erano indicate indifferentemente nell’art. 317 cod. pen. previgente, nella prassi giudiziaria si utilizzavano in modo fungibile i termini “costringeva” o “induceva “e, talora, li si utilizzava entrambi con formulazioni quali “costringeva ed induceva” oppure “costringeva o, comunque, induceva”.

Un sommario esame della giurisprudenza degli ultimi anni dimostra come, nella maggior parte dei casi in cui si faceva differenza fra le due condotte, la “induzione” fosse divenuto un termine maggiormente utilizzato per significare una più blanda costrizione ovvero una costrizione non esplicita ed il termine “costrizione”, invece, fosse utilizzato prevalentemente per definire minacce di maggiore gravità o, comunque, esplicite.

Se però si tiene conto di un’altra innovazione delle due disposizioni in questione, art. 317 e art. 319 quater cod. pen., è già possibile dare un indirizzo ai fini della interpretazione nel senso che la “induzione” non può essere una, pur blanda, vera e propria minaccia (corrispondente alla figura generale dell’art. 612 cod. pen.) e che, per converso, la “costrizione” vale, con la nuova formulazione, a coprire qualsiasi ipotesi di minaccia di un male ingiusto.

Difatti una ulteriore e rilevante modifica apportata con il nuovo reato di concussione è che non è più previsto quale soggetto attivo l’incaricato di pubblico servizio; la concussione, oggi, è un reato proprio del solo pubblico ufficiale.

Entrambi, invece, sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pubblico servizio, possono essere gli autori del reato di induzione indebita di cui all’art. 319 quater cod. pen..

Non sembra che possa dubitarsi che la condotta dell’incaricato di pubblico servizio che abbia le caratteristiche della concussione rientri oggi nel reato di estorsione quando la sua condotta consista nella minaccia di un male ingiusto (con evidente continuità normativa per i fatti commessi in precedenza, ma non è un tema che qui interessa), minaccia resa possibile dall’abuso della posizione.

Quindi si può affermare che l’incaricato di pubblico servizio risponde del reato di cui all’art. 319 quater cod. pen. solo quando la sua condotta non integri estorsione, in quanto nell’art. 319 quater vi è la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”; ed il reato di estorsione è più grave.

La necessaria conclusione è nel senso che il reato di induzione indebita non può avere un ambito di applicazione più ampio quando ne sia responsabile il pubblico ufficiale rispetto al caso in cui lo commetta l’incaricato di pubblico servizio. A ritenere il contrario, se cioè l’estorsione avesse un ambito più ampio e non corrispondente alla concussione, avremmo incomprensibili disparità nel trattamento di identiche condotte.

Se, infatti, la “costrizione” non dovesse avere un ambito corrispondente alla “minaccia” dell’estorsione e, quindi, nel concetto di “induzione” rientrassero anche (de)i casi di minaccia in senso proprio, pur se caratterizzati da minor gravità, innanzitutto vi sarebbero condotte che, se commesse dal pubblico ufficiale, sarebbero punite meno gravemente che se commesse dall’incaricato di pubblico servizio. In ipotesi, per il primo la minaccia lieve commessa con abuso di qualità/poteri al fine di ricevere un profitto verrebbe punita ai sensi dell’art. 319 quater cod. pen. e, per il secondo, dall’art. 629 cod. pen..

Inoltre, e questa sarebbe una conseguenza ancor più anomala, il privato vedrebbe la propria condotta in un caso valutata come di vittima di una estorsione e nell’altro di responsabile del reato di cui all’art. 319 quater cod. pen.. Ma sarebbe del tutto irragionevole differenziare così fortemente le conseguenze della sua condotta a seconda se abbia ceduto alle pressioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (a tacere del problema della consapevolezza della esatta qualifica e del rilievo del possibile errore).

Già, quindi, si può anticipare la conclusione nel senso che la condotta di induzione rilevante ai fini dell’art. 319 quater cod. proc. pen. deve essere certamente caratterizzata da una condizione di metus publicae potestatis e da una forma di pressione psicologica, ma la stessa debba essere più propriamente una forma di persuasione, di prospettazione della convenienza del cedere alla richiesta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio piuttosto che la minaccia in senso tecnico (art. 612 cod. pen.), come meglio si chiarirà oltre.

Queste prime conclusioni sono difatti confermate anche valutando il possibile criterio interpretativo per distinguere, in base alla terminologia utilizzata, costrizione ed induzione; anche in questo modo si giunge alla conclusione che nella nuova formulazione dell’art. 317 cod. pen. la “costrizione” corrisponde alla minaccia di male ingiusto.

Innanzitutto va considerato che i due termini non possono essere posti sullo stesso piano: mentre la costrizione rappresenta un’azione, l’induzione è la conseguenza di una azione.

Ciò corrisponde innanzitutto al significato nel linguaggio comune di “induzione” ed “indurre” e, una volta separate le due condotte, non si può interpretare “induzione” che secondo il proprio significato letterale piuttosto che secondo il particolare significato che aveva assunto nella vecchia giurisprudenza in ragione dell’accostamento all’altra condotta nell’art. 317 cod. pen..

Del resto, proprio da varie norme del sistema penale, sia norme originarie del codice penale, che dimostrano l’iniziale utilizzazione da parte del legislatore del 1930, che norme recenti, risulta che la “induzione” è termine utilizzato, nel suo ampio significato proprio, per indicare la conseguenza di altre azioni, sia di violenza/minaccia che ingannatrici:

nell’art. 377 bis cod. pen.. Si legge “Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra attività, induce a non rendere dichiarazioni …”L’induzione, quindi, può essere conseguenza di condotte assolutamente opposte.

Nell’art. 494 c.p. si “induce … in errore”. Nel reato di violenza sessuale la induzione è condotta che mira a “trarre in inganno”. Nel reato di truffa troviamo “inducendo taluno in errore”.

Il termine “induzione” non è, quindi, univocamente riferibile ad una condotta di sia pur blanda coartazione, ma non può neanche essere inteso, nell’art. 319 quater cod. pen., come induzione in errore, non essendo giustificata, in tale ultimo caso, la punibilità del privato.

Si deve allora individuare quali siano gli ambiti di una condotta che rientri nella previgente concussione, che sia caratterizzata da una pressione psicologica cui il privato consapevolmente cede ma che non giunga alla soglia della minaccia di un male ingiusto nella definizione di cui all’art. 612 cod. pen.. Questa è la condotta “spacchettata” e posta a base del nuovo reato di cui all’art. 319 quater cod. pen..

A tale fine rileva il significato assunto nel diritto vivente dal concetto di induzione, nei casi in cui lo si sia voluto espressamente differenziare (e non utilizzare indifferentemente) – significato ragionevolmente valutato dal legislatore della riforma; si deve così individuarne l’ambito più ampio rispetto ai casi in cui ricorre la minaccia del male ingiusto.

Il reato di concussione nasce nel codice R. dalla unificazione delle due fattispecie del codice previgente che disciplinava e puniva con pene diverse la concussione per “costrizione” e quella per “induzione”. Anche con la concussione unificata del codice R., come si legge nella giurisprudenza più datata, le due figure mantenevano una netta distinzione. L’induzione è/era (Sez. 6, Sentenza n. 82 del 20/01/1967 Ud. (dep. 29/05/1967) Rv. 104344), la “persuasione fraudolenta” che ricorre o quando la vittima “indipendentemente dall’uso di artifizi o raggiri” (caso nel quale, invece, si indica il possibile ricorrere della truffa aggravata) per il “metus publicae potestatis” crede che la richiesta del p.u. sia legittima o quando le vittime siano “persone consapevoli di subire un sopruso e tuttavia rassegnate a sopportarlo per timore di rappresaglie”.

E’ quindi possibile trarre delle conclusioni sufficientemente certe:

La figura della concussione nella precedente formulazione nasceva con riferimento a due possibili condotte del pubblico ufficiale, di costrizione o d’induzione, prevedendo un ampio ambito di applicazione. La norma puntava essenzialmente ad individuare casi in cui la volontà del privato, posto in condizioni di effettuare una indebita dazione di utilità (si rammenti, non solo denaro od utilità strettamente economiche), non fosse libera.

E questo poteva essere effetto sia di una costrizione che, più in generale, di qualsiasi condotta tendente a porre il privato in condizioni di ritenere necessario accettare le richieste del pubblico ufficiale. Infatti, secondo la giurisprudenza/più risalente, si riteneva che la induzione potesse consistere anche in una situazione di inganno per cui, oltre alla ipotesi di concussione quale estorsione commessa con il particolare abuso dei poteri, si delineava chiaramente anche un’ipotesi di concussione che si andava a porre quale ipotesi speciale di truffa aggravata.

Nella successiva evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria tale condotta decettiva è stata però ritenuta più propriamente integrare il reato di truffa vero e proprio mentre il reato di concussione, negli anni recenti, è stato ritenuto quale caratterizzato da una condizione di soggezione del privato che è “costretto” a tenere una determinata condotta. Nella evoluzione dell’istituto il concetto di “induzione”, come già detto, è diventato prevalentemente quello di indicare la costrizione non realizzata mediante condotte esplicite ovvero di immediata minaccia.

Una volta che la espressione viene cancellata dal reato di concussione ed utilizzata in una nuova (apparentemente simile) disposizione, “indurre” torna ad avere il suo significato proprio, della lingua comune e, comunque, dell’ordinamento penale, di “convincimento”.

Risulta quindi corretta un’interpretazione che lascia nell’ambito della concussione (sostanzialmente parallela alla estorsione) qualsiasi prospettazione di un danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità e che, invece, faccia rientrare nella ipotesi di cui all’art. 319 quater cod. proc. pen. una condotta di persuasione, basata sulla maggiore forza (quindi il metus publicae potestatis) del soggetto con la qualifica pubblica che prospetta una conseguenza dannosa (che non sia un “male ingiusto”) che induca il privato, senza reali spazi “contrattuali” sull’an, alla prestazione illecita.

Tale conclusione si trae dalla giurisprudenza di questa Corte sull’art. 317 cod. pen. previgente secondo la quale ciò che caratterizza il reato di concussione non è lo svantaggio per il privato o il suo necessario stato soggettivo di timore. La fondamentale caratteristica del reato di concussione previgente era la condotta del pubblico ufficiale che, abusando di qualifica o funzioni, poneva di fatto il privato davanti alla necessità di aderire alle sue pretese indipendentemente dal carattere vantaggioso o meno, per il privato, del cedere, Del resto nel processo qui in oggetto non si discute della prospettazione di un male ingiusto in quanto i pubblici ufficiali richiedevano denaro per non compiere attività dell’ufficio consistente nel rilievo degli illeciti che coinvolgevano l’azienda.

E’ particolarmente significativa la costante giurisprudenza di questa Corte intervenuta sul tema della distinzione tra corruzione e concussione in riferimento ai casi nei quali il privato tragga comunque un qualche vantaggio dalla condotta illecita del pubblico ufficiale. Si è sempre affermato che la concussione ricorre) a fronte del dato atteggiamento prevaricatore, anche se non vi è prospettazione di un “male ingiusto”; ed è cosi, si ripete, che ben si individua l’area di applicabilità della nuova figura di reato.

“(Sez. 6^, n. 40898, 18/05/2011 Cataluddi e altri) Osserva la Corte che il criterio distintivo tra la corruzione e la concussione deve essere individuato nel diverso atteggiamento della volontà del privato che si rapporta al pubblico ufficiale: nella corruzione i concorrenti necessari (pubblico ufficiale e privato) trattano su livelli paritari e si accordano nel pactum sceleris, con convergenti manifestazioni di volontà; nella concussione non sussiste la par condicio contrattualis, perchè il dominus della situazione che si determina è il pubblico ufficiale, con la sua autorità e i suoi poteri, dei quali abusa, costringendo o inducendo il soggetto passivo a sottostare alla ingiusta richiesta, perchè necessitato da una condizione di soggezione che non offre alternativa diversa dalla resa. La struttura della concussione evoca una sorta di aggressione del pubblico ufficiale contro il privato; nella corruzione invece si versa in una situazione di accordo sinallagmatico tra le parti e si è al di fuori dello stato di soggezione del privato rispetto alla forza prevaricatrice del pubblico funzionario.

E’ il caso di precisare che integra l’abuso di potere anche la minaccia da parte del pubblico ufficiale dell’esercizio di un potere legittimo, ma al fine di conseguire un fine illecito, quale certamente è l’ottenimento dell’indebito: la deviazione dell’esercizio del potere dalla sua causa tipica verso un obiettivo diverso ed estraneo agli interessi della Pubblica Amministrazione concreta l’abuso.

L’abuso di potere da parte del pubblico ufficiale determina nel soggetto passivo, come conseguenza, uno stato d’animo tale da porto in posizione di soggezione rispetto al primo, condizione questa che costituisce la premessa dell’atto dispositivo indotto e costituito dalla dazione del concusso.”.

“Sez. 6, n. 9528 del 09/01/2009 – dep. 03/03/2009, Romano e altri, Rv. 243047: …. la circostanza che l’atto, oggetto del mercimonio, del pubblico ufficiale sia illegittimo e contrario ai doveri di ufficio non comporta per sè la degradazione del titolo del reato da concussione in corruzione, neppure quando il soggetto passivo versi già in illecito e sia consapevole dell’illegittimità dell’atto, posto che ciò che occorre e basta ai fini della sussistenza della concussione è che rimanga inalterata la posizione di preminenza prevaricatrice del pubblico ufficiale sull’intimorita volizione del privato (Cass. 01.02.1993, Cardillo), indotta dall’abuso delle qualità o delle funzioni del primo (Cass. 09.03.1984, Avalle), tale da escludere che la volontà del secondo si sia liberamente determinata (Cass. 04.05.1983, Alfonso).

La conclusione è quindi, quella già affermata da questa Corte (Sez. 6, n. 3251 del 03/12/2012 – dep. 22/01/2013, Roscia, Rv. 253935). Di converso, stante il già detto ambito residuale della norma, compie il reato di cui all’art. 319 quater chi per ricevere indebitamente le stesse cose prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge …. non può parlarsi di minaccia perchè il danno non sarebbe iniuria datum e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi ciononostante raggiunto il risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla promessa o alla consegna indebita”.

Ricorre la induzione indebita, insomma, in quei casi in cui al privato non venga minacciato un danno ingiusto e possa, anzi, avere persino una convenienza economica dal cedere alle richieste del pubblico ufficiale laddove costui “induca” al pagamento quale alternativa alla adozione di atti legittimi della amministrazione, dannosi per il privato.

Così individuando l’area di applicabilità della nuova disposizione, innanzitutto si da un contenuto identico al reato, sia esso commesso dal pubblico ufficiale che dall’incaricato di pubblico servizio, in quanto è una condotta che non rientra nè nell’estorsione nè nella concussione, da ritenere, per quanto detto, oggi limitata alla prospettazione di un danno ingiusto (costrizione).

In questo modo, inoltre, trova piena giustificazione la sanzione nei confronti del privato superandosi le ragioni di perplessità sopra indicate.

Difatti, in una situazione in cui, pur a fronte di un comportamento prevaricatore, il pubblico ufficiale prospetta una situazione comunque vantaggiosa per il caso di corresponsione di quanto richiesto, si rientra certamente nell’ambito dei comportamenti esigibili.

E’, infatti, “esigibile” che il privato resista ad una tale pretesa, ancorchè il complesso della situazione abbia fatto ragionevolmente optare per un livello di sanzione inferiore a quella del soggetto pubblico; ed è “rimproverabile” il privato nel caso in cui abbia invece optato per cedere alle richieste del pubblico ufficiale, senza però rischiare un danno ingiusto ma ottenendone, comunque, un vantaggio.

L’effetto della nuova normativa, è, quindi, quella di lasciare il più grave reato di concussione per le situazioni sostanzialmente corrispondenti alla estorsione.

Quanto detto risolve anche il tema della continuità normativa; le condotte che oggi rientrano nella nuova ipotesi di reato erano, in precedenza, qualificabili come concussione.

La distinzione per qualificare correttamente le condotte commesse e contestate prima della L. n. 190 del 2012 va fatta non sulla base dell’uso formale dei termini “costrizione” ed “induzione”, ma analizzando la condotta contestata e le conseguenze paventate dal pubblico ufficiale per ottenere il denaro o le altre utilità, ovvero se abbia prospettato un male ingiusto o meno.

In base a quanto detto sopra, i fatti contestati ai ricorrenti ed accertati vanno inquadrati nella nuova figura di reato di cui all’art. 319 quater cod. pen.. Tutta la condotta dei due imputati è consistita nel prospettare l’esercizio di attività in sè legittime individuando irregolarità fiscali sia nell’azienda in cui erano in esecuzione le attività di verifica che nelle altre aziende del gruppo. Il pagamento della somma pretesa veniva comunque presentato come alternativa ad un danno non certo qualificabile ingiusto.

Si tratta esattamente della condotta che oggi rientra nel reato di induzione indebita.

Per questa ragione, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza dovendo il giudice di rinvio rideterminare la pena alla luce della nuova disposizione, applicabile in quanto più favorevole della previgente.

Così riqualificato il fatto va esaminato il secondo motivo del ricorso di P. con il quale si sostiene che ricorra una ipotesi di tentativo.

In riferimento alla vicenda in esame va considerato come si pongano rispetto alla qualificazione della forma consumata o tentata dei reati di concussione o di induzione indebita il caso in cui il privato accetta di promettere con la riserva mentale di rivolgersi alla polizia giudiziaria ed il caso in cui effettivamente il privato si rivolga alla polizia giudiziaria organizzando una consegna controllata del denaro, com’è avvenuto nel caso di specie.

Il caso, affrontato più volte da questa Corte, è stato costantemente risolto come segue:

il reato di concussione (ed oggi anche quello di induzione indebita) è consumato con la promessa del pagamento e non con l’effettivo pagamento per cui il fatto che quest’ultimo avvenga sotto il controllo della polizia giudiziaria, senza neanche la possibilità per il pubblico ufficiale di arrivare a detenere in modo autonomo il denaro od altra utilità corrispostagli, non è significativo al fine di ritenere che il reato sia consumato o meno. Il discrimine è invece dato dall’essere intervenuta la denunzia o comunque il comportamento teso ad allertare le forze dell’ordine prima o dopo la “promessa”, momento di consumazione del reato.

Quanto alla riserva mentale di futura denunzia, non è dato rilevante in quanto non impedisce, nel frattempo, la conclusione dell’accordo (Sez. 6, n. 20914 del 05/04/2012 – dep. 30/05/2012, Tricarico, Rv.

252786: E’ dunque evidente, nel caso di specie, che la promessa venne effettuata prima della presentazione della denuncia alla Guardia di Finanza, cui fece seguito, l’indomani mattina, la predisposizione dell’appostamento in occasione della consegna all’imputato della prima franche della somma di denaro richiesta. Al riguardo è noto – secondo l’insegnamento espresso da un pacifico e risalente indirizzo giurisprudenziale, che questa Suprema Corte ritiene ampiamente condivisibile (Sez, 6, n. 11384 del 21/01/2003, dep. 11/03/2003, Rv, 227196; Sez. 6,10 ottobre 1979, dep. 3 marzo 1980, n. 2972, Rv. 144526; Sez. 6, 5 febbraio 1981, dep. 4 novembre 1981, n. 9803, Rv.

150809) – che nel delitto di concussione la predisposizione dell’azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagranza di reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica allorquando, essendosi verificata in precedenza la promessa, il reato risulti già consumato. Viceversa, solo nell’ipotesi in cui la sequenza abuso – induzione – metus – promessa si arresti prima di quest’ultimo passaggio, che rappresenta il momento consumativo, il reato deve ritenersi tentato e non consumato, sussistendo i presupposti degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commetterlo (Sez. 6, n. 10355 del 07/06/2007, dep. 06/03/2008, Rv. 238912). A fronte della su acclarata ricostruzione storico-fattuale, conclusivamente, deve ritenersi del tutto irrilevante la sollecitazione di un intervento della polizia giudiziaria dopo l’effettuazione della promessa, poichè la relativa richiesta del soggetto passivo, in tal caso, è avvenuta successivamente al perfezionamento del reato. Nè, del resto, può tralasciarsi di considerare che la giurisprudenza di legittimità ritiene integrato il delitto di concussione finanche nell’ipotesi in cui la promessa di denaro fatta dal privato al pubblico ufficiale sia sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell’ordine ne impedisca l’adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alla forze di polizia per sottrarsi alle pretese dell’autore del reato (Sez. 6, 17303 del 20/04/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250066).).

Il tema del momento consumativo del reato rispetto alla data della prima denunzia in Procura è ampiamente sviluppato nelle pagine da 28 a 30 della sentenza impugnata la quale, pur se principalmente per altri fini, con apprezzamento dei fatti non sindacabile in questa sede, ricostruisce la fase della “promessa” intervenuta non oltre il 14 ottobre laddove la denunzia citata è del 23 ottobre successivo.

Quindi correttamente la Corte di Appello ha confermato la sussistenza del reato consumato.

Possono infine valutarsi anche i residui motivi dei due ricorsi.

Il sesto motivo del ricorso R. è manifestamente infondato in quanto contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche senza indicare specifiche carenze della motivazione o errori macroscopici ma chiedendo, di fatto, una valutazione di merito, non consentito in sede di legittimità, degli elementi che, secondo la difesa, giustificherebbero l’applicazione delle predette attenuanti.

Il settimo motivo è assorbito dalla nuova valutazione che dovrà fare il giudice di rinvio.

Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso P.. Premesso che la attenuante di cui all’art. 323 bis c.p., è applicabile anche al reato di induzione indebita, per cui il tema permane rilevante anche a fronte della riqualificazione del fatto, va considerato che la complessiva motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla inapplicabilità delle attenuanti generiche fornisce una motivazione in tema di gravità della condotta che, evidentemente, non consente di ritenere la “particolare tenuità” della condotta. Peraltro rileva lo stesso dato della genericità degli stessi argomenti della difesa che, anche in astratto, non riescono a prospettare adeguatamente la sussistenza di tale attenuante, icto oculi difficilmente compatibile con la vicenda in questione.

In conclusione, ritenuto il fatto integrare il diverso reato di cui all’art. 319 quater c.p., la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello che, con nuovo giudizio, valuterà i fatti, come già accertati ed alla luce della diversa qualificazione giuridica, per le determinazioni in ordine alla pena.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come reato di cui all’art. 319 quater cod. pen. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013.

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