cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 21 luglio 2014, n. 32257

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesc – Presidente
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. APRILE E. – rel. Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedett – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/04/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da (OMISSIS) per la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale del 25/11/2008 con il quale quel Giudice lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli articoli 336 e 651 cod. pen.. Rilevava il Giudice come la richiesta dovesse essere disattesa tenuto conto che il suddetto decreto penale risultava notificato presso il domicilio eletto nello studio del proprio difensore e che era irrilevante che quel patrocinatore avesse, in precedenza rinunciato al mandato.2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di considerare che il rapporto fiduciario tra l’imputato e il suo difensore era venuto meno, sicche’ era irrilevante che il decreto penale fosse stato notificato nello studio del secondo, gia’ eletto come domicilio da parte del primo.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Se e’ vero che, in generale, la notificazione di un provvedimento o di un atto all’imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia fa legittimamente presumere, salvo prova contraria, che il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva del relativo provvedimento o atto, e’ anche vero – secondo il pacifico orientamento di questa giurisprudenza di legittimita’ – che quella regula iuris non e’ applicabile laddove risulti dimostrato che il difensore di fiducia abbia, nel frattempo, rinunciato al mandato (come parrebbe essere avvenuto nella fattispecie), in quanto la notificazione del provvedimento o dell’atto all’imputato, che presso lo studio di quel legale aveva eletto domicilio, e’ formalmente regolare, ma viene meno la presunzione di conoscenza da parte dell’interessato, atteso che l’operativita’ di tale presunzione presuppone la permanenza del legale professionale (cosi’, da ultimo, Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013, Katler, Rv. 254842): situazione, questa, nella quale occorre, dunque, la dimostrazione di elementi concreti per superare l’affermazione difensiva di non avere avuto conoscenza del provvedimento o dell’atto da notificare.
All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio che, nella nuova deliberazione, si atterra’ al principio di diritto come sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Busto Arsizio.

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