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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 20 aprile 2015, n. 8049

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e’ domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia, n. 1001/2013, depositato in data 4 giugno 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato in data 16 ottobre 2012 presso la Corte d’appello di Perugia, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio di divisione ereditaria iniziato presso il Tribunale di Civitavecchia con citazione del 18 luglio 1990;

che il consigliere delegato, con decreto depositato il 23 gennaio 2013, dopo aver chiesto ai ricorrenti di depositare ulteriore documentazione, ha dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso sul rilievo che il giudizio presupposto non si era concluso con provvedimento irrevocabile;

che, proposta opposizione ai sensi della Legge n. 89 del 2001, articolo 5 ter la Corte d’appello in composizione collegiale, rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato che la decisione adottata nel giudizio presupposto era passata in giudicato prima della proposizione della domanda di equa riparazione condizione, questa, imposta dalla formulazione della medesima Legge n. 89 del 2001, articolo 4 come modificata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, ARTICOLO 55 convertito nella Legge n. 134 del 2012 – rigettava l’opposizione e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese nonche’ della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’articolo 5 – quater – della stessa legge;

che avverso questo decreto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) hanno proposto ricorso, affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) deducono violazione e/o falsa applicazione degli articoli 324, 325 e 327 cod. proc. civ. e articolo 124 disp. att. cod. proc. civ., rilevando che la Corte d’appello ha adottato la impugnata decisione sulla base del rilievo meramente formale che nella copia della sentenza notificata in data 8 maggio 2012 mancava l’attestazione di cancelleria di cui al citato articolo 124 disp. att., avendo la parte prodotto esclusivamente l’attestazione della Cancelleria con cui si affermava che avverso la detta sentenza, alla data del 20 luglio 2012, non erano state proposte impugnazioni;

che, osservano i ricorrenti, l’attestazione della cancelleria era intervenuta ben settantatre giorni dopo la notificazione della sentenza, sicche’ doveva ritenersi che quest’ultima fosse passata in giudicato, per non essere state proposte impugnazioni nel termine breve decorrente dalla data della notificazione avvenuta l’8 maggio 2012 con conseguente irrilevanza del termine lungo di cui all’articolo 327 cod. proc. civ.;

con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 324 cod. proc. civ. e articolo 124 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., dolendosi del fatto che la Corte dr appello abbia ritenuto irrilevante l’attestazione rilasciata dalla cancelleria in quanto non apposta in calce alla sentenza della cui definitivita’ si discute, ma su autonomo foglio;

che, osservano i ricorrenti, al cancelliere non compete attestare che la sentenza sia passata in giudicato, ma solo che avverso la stessa non sono state proposte impugnazioni, con attestazione che e’ suscettibile di prova contraria, sicche’ la mancanza dell’attestazione non comporta la impossibilita’ di desumere altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e’ fondato;

che, invero, la Legge n. 89 del 2001, articolo 3, comma 3, come sostituito dal citato Decreto Legge n. 83 del 2012, prevede che Unitamente al ricorso deve essere depositata, copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le cosparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; C) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili;

che da tale disposizione non si evince che la prova della irrevocabilita’ della decisione che definisce il giudizio presupposto debba essere data unicamente attraverso la certificazione di cancelleria attestante la mancata proposizione di impugnazioni apposta in calce alla sentenza, ben potendo la detta circostanza risultare dall’esame complessivo degli atti e dalla prova logica;

che, nella specie, incontestato che la sentenza che ha definito il giudizio presupposto e’ stata depositata il 22 dicembre 2011 e che la stessa e’ stata notificata ai fini dell’articolo 325 cod. proc. civ. in data 8 maggio 2012, deve stabilirsi se la stessa sentenza potesse essere considerata irrevocabile alla data di proposizione della domanda di equa riparazione, e cioe’ alla data del 16 ottobre 2012;

che a tal fine i ricorrenti hanno prodotto – e la circostanza e’ riconosciuta nello stesso decreto impugnato – una certificazione di cancelleria non apposta in calce alla sentenza in questione, ma dalla quale emergeva che alla data del 20 luglio 2012 non risultavano proposte impugnazioni;

che, dunque, se si considera che il termine di proposizione dell’appello e’ di trenta giorni e che detto termine decorreva dal 9 maggio 2012, appare del tutto evidente che la certificazione di cancelleria, ancorche’ non apposta in calce alla sentenza impugnata, abbia una indubbia efficacia dimostrativa della definitivita’ della sentenza in questione, essendo stata rilasciata il 20 luglio 2012;

che, quindi, il decreto impugnato si rivela erroneo nella parte in cui ha escluso che potesse essere presa in considerazione la detta certificazione;

che il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;

che il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

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