cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 2 marzo 2016, n. 8618

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1517/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del 14/10/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano;

sentite le conclusioni del PG Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 novembre 2015 il Tribunale del riesame di Torino, pronunziando a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) in relazione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 maggio 2015, che sostituiva con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale con riferimento ai reati di ricettazione di cui ai capi sub 1) e 3).

2. Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata decisione, deducendo violazioni di legge con riferimento all’articolo 627 codice procedura penale, comma 3, articolo 568 codice procedura penale, comma 4, per avere il Tribunale del riesame violato le indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente (n. 44527 del 14 ottobre 2015), ove erano stati chiaramente esplicitati i principii di diritto cui il Tribunale avrebbe dovuto attenersi in tema di violazione del ne bis in idem, con il conseguente accertamento dell’avvenuta consunzione dell’esercizio dell’azione penale da parte del P.M..

Si evidenzia, al riguardo, che in relazione agli stessi fatti il (OMISSIS) e’ stato sottoposto a due procedimenti penali da parte della Procura presso il Tribunale di Asti (uno per il quale e’ stato notificato il decreto di citazione a giudizio, l’altro, successivamente instaurato, ancora in fase di indagini preliminari).

Nel caso in esame, dunque, l’omesso accertamento della mancanza del potere di azione del P.M. in relazione al secondo procedimento penale precedeva qualsiasi valutazione circa la validita’ ed efficacia della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Con la pronuncia emessa in fase rescindente questa Suprema Corte (Sez. 2, n. n. 44527 del 14 ottobre 2015) ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso – ivi formulato dal ricorrente con riferimento ai dedotti vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli articoli 649 e 529 codice procedura penale, con la conseguente improcedibilita’ dell’azione penale – osservando che il Tribunale non si era confrontato con l’eccezione sollevata dalla difesa, essendosi limitato ad affermare che il principio del ne bis in idem non vale nel caso di duplicazione di misure cautelari (nella fattispecie insussistente) e che la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini non e’ formalmente inizio dell’azione penale.

Con riguardo a quest’ultima affermazione la Corte ha tuttavia rilevato che il Tribunale non aveva “considerato che l’istituto disciplinato dall’articolo 415-bis codice procedura penale si colloca al termine della fase investigativa e costituisce “l’ultimo adempimento (obbligatorio) con finalita’ contestative che grava sul pubblico ministero” intenzionato ad esercitare l’azione penale. L’articolo 415-bis, comma 1, obbliga infatti il P.M., che non ritenga di dover formulare richiesta di archiviazione, a far notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. Il P.M. che fa notificare l’avviso di conclusione delle indagini si pone pertanto nella prospettiva di iniziare l’azione penale manifestando all’indagato che non intende archiviare il procedimento.

Sarebbe pertanto paradossale ritenere che nel segmento processuale fra l’avviso di conclusione delle indagini e la formale richiesta di rinvio a giudizio lo stesso ufficio del P.M. possa iniziare altro procedimento contro la stessa persona per il medesimo fatto.

E’ infatti irragionevole pensare che in una zona processuale che si potrebbe definire “franca”, in cui le indagini sono esaurite, il P.M. ha manifestato all’imputato il suo intendimento di non archiviare il procedimento e quindi di chiedere il rinvio a giudizio, e che e’ stata prevista per soddisfare il canone dell’inviolabilita’ del diritto di difesa (articolo 24 Cost., comma 2) e il diritto dell’accusato di essere informato, nel piu’ breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell’accusa, nonche’ di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa (articolo 111 Cost., comma 3) lo stesso ufficio del P.M. che ha dato corso all’ultimo adempimento obbligatorio per poter esercitare l’azione penale possa promuovere un nuovo procedimento contro la stessa persona per il medesimo fatto senza ritenere, che restando immutati i termini oggettivi e soggettivi della regiudicanda, non si sia consunto il potere di azione di cui quell’ufficio e’ titolare cosi’ come indicato nella sentenza delle Sezioni Unite richiamata.

E’ evidente che una diversa interpretazione potrebbe dischiudere la via a prassi anomale ed a condotte qualificabili come “abuso del processo”, rendendo possibile un uso strumentale del potere di azione per finalita’ inconciliabili con la legalita’ e l’ordine processuali. Il vincolo di legalita’ insito nel carattere di obbligatorieta’ ex articolo 112 Cost. rende infatti l’azione penale non solo irretrattabile, ma anche non reiterabile, se non nei casi previsti dalla legge, ad opera del medesimo ufficio della pubblica accusa. Il principio, espresso dal tradizionale brocardo “bis de eadem re ne sit actio”, rappresenta il corollario dei connotati di razionalita’ e di ordine del processo alla cui tutela e’ preordinata l’indicata preclusione – consumazione, chiaro essendo che un sistema processuale che lasciasse alla discrezionalita’ dello stesso organo della pubblica accusa la possibilita’ di reiterare l’esercizio dell’azione penale contro la stessa persona per il medesimo fatto si muoverebbe lungo linee assolutamente contraddittorie e dissonanti, simmetriche rispetto al principio di legalita’ e non compatibili con i caratteri salienti del “giusto processo” prefigurato dall’articolo 111 Cost. che richiede il diritto dell’imputato a non essere perseguito piu’ di una volta per l’identico fatto”.

La Corte ha quindi concluso rilevando che il provvedimento impugnato doveva essere annullato con rinvio perche’ il Tribunale, tenuto conto dei principii indicati, valutasse se nel caso in esame vi era stata consunzione del potere di azione da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero.

3. Alle chiare indicazioni dettate in sede di rinvio il Tribunale non si e’ attenuto poiche’, pur dando atto nella motivazione che in relazione agli stessi fatti di ricettazione l’indagato era stato sottoposto a due procedimenti penali, “il secondo dei quali ragionevolmente dovra’ essere archiviato per “impromuovibilita’ dell’azione penale””, ha escluso l’attualita’ dell’interesse a coltivare l’impugnazione de libertate sul presupposto che il G.i.p. presso il Tribunale di Asti aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari cui il ricorrente si trovava sottoposto, disponendone la rimessione in liberta’, poiche’ nel primo procedimento era stato gia’ emesso, in data 19 giugno 2015, il decreto di rinvio a giudizio.

Preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni o profili di interesse – anche de libertate, in relazione al diritto all’equa riparazione a norma del disposto di cui all’articolo 314 codice procedura penale, comma 3, – era tuttavia la verifica incidentale – il cui esito, del resto, e’ pacificamente ammesso nello stesso provvedimento impugnato – della consunzione del potere di azione del P.M., poiche’, come e’ noto (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, Rv. 231800; Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, dep. 24/06/2008, Rv. 240783) e come questa stessa Corte aveva osservato in sede rescindente, in caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di piu’ procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l’azione penale nell’ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell’esercizio del potere di promuovere l’azione, assumendo, in assenza di un’espressa disposizione normativa, diretto rilievo il principio di “consumazione” del potere medesimo, correlato a quello di “preclusione”, del quale costituisce espressione il divieto di “bis in idem” dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell’ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l’archiviazione (ovvero, nel caso in cui l’azione penale sia gia’ stata esercitata, ne va dichiarata l’improcedibilita’ con sentenza).

Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che se, per lo stesso fatto, non puo’ procedersi a norma dell’articolo 649 codice procedura penale, la misura custodiale risulterebbe adottata in assenza di una delle condizioni di applicabilita’ previste dall’articolo 273 codice procedura penale, comma 2, la’ dove stabilisce che nessuna misura puo’ essere applicata se risulta che il fatto e’ stato compiuto in presenza di “una causa di non punibilita’ “, locuzione quest’ultima idonea a ricomprendere anche le cause di improcedibilita’ dell’azione penale, come e’ dato argomentare anche da quanto previsto dall’articolo 129 codice procedura penale, comma 1, che, nello stabilire l’obbligo della immediata declaratoria di determinate “cause di non punibilita’ “, ha riguardo anche alla mancanza di una condizione di procedibilita’ (v., in motivazione, Sez. 1, n. 40222 del 24/10/2007, dep. 30/10/2007, Rv. 237912; Sez. 1, n. 2128 del 09/05/1994, dep. 08/06/1994, Rv. 197879).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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