Cassazione 4

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 2 febbraio 2015, n. 4849

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 4 aprile 2014 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza dei 3 ottobre 2012 del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo, che all’esito di giudizio abbreviato dichiarava Z. G. colpevole dei reato di maltrattamenti in danno della moglie, M. M., e dei quattro figli minori, commesso in Monreale fino al 3 febbraio 2010, condannandolo alla pena sospesa di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, equitativamente liquidati nella somma di euro 15.000,00.

Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello palermitana ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, deducendo vizi di erronea applicazione dell’art. 572 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’abitualità della condotta e dell’imposizione di un regime di vita vessatorio.

Si pone in evidenza, al riguardo, che gli episodi di presunta violenza effettivamente documentati possono ricondursi a due – quelli relativi alla denunzia sporta l’8 aprile 2010 e alla segnalazione telefonica effettuata nel dicembre 2009 alla rete antiviolenza della città di Monreale – mentre tutte le altre condotte che sarebbero state perpetrate, sia nei confronti della moglie che dei figli, risultano prive di qualsiasi contestualizzazione temporale. Né possono ritenersi rilevanti, in relazione a tale profilo, le testimonianze rese da C. P. e M. G., che si sono limitati a riferire quanto appreso dalla M., senza aver mai assistito ad alcuno di tali fatti.

Non riscontrabile appare, inoltre, l’elemento psicologico dei reato, poiché i rimproveri ai figli erano rivolti esclusivamente a fini educativi e lo stato di generale tensione familiare era dovuto esclusivamente alle gravi condizioni economiche in cui la stessa famiglia versava: situazioni, queste, amplificate dalle incomprensioni fra i coniugi, e sulle quali la Corte di merito non ha svolto un completo accertamento.

Si lamenta, ancora, l’erroneità dei percorso logico seguito dai Giudici di merito laddove non hanno ritenuto attendibile la testimonianza dei figlio M. per la sua vicinanza al padre, mentre non hanno sottoposto al medesimo vaglio critico le dichiarazioni rese dagli altri figli conviventi con la madre, escludendo a priori che gli stessi, nonostante la minore età e le evidenti incongruenze nella ricostruzione dei comportamenti e delle relazioni intra-familiari (soprattutto per quel che attiene alla narrazione della figlia V.), potessero essere stati condizionati nel sostenere la versione dei fatti offerta dalla madre.

Considerato in diritto

II ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito – e dagli stessi ampiamente vagliate e correttamente disattese – ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.

Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto all’ordito motivazionale della sentenza impugnata, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del correlativo tema d’accusa.

1.1. Sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, il contributo cognitivo offerto dalle persone offese è stato attentamente esaminato dalla Corte territoriale, che ha congruamente ed esaustivamente vagliato l’intero compendio probatorio, confutando le obiezioni mosse dalla difesa ed offrendo piena ragione giustificativa del giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle relative dichiarazioni testimoniali, in quanto supportate da oggettivi elementi di riscontro e confermate anche dai rilievi dei perito psicologo, dott.ssa R. M., che ha evidenziato al riguardo una serie di elementi sintomatici ritenuti del tutto compatibili con un quadro di reiterati maltrattamenti subiti dai minori.

In tal senso, nel condividere il significato complessivo dei panorama probatorio posto in risalto nella sentenza dei Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella d’appello, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa, facendo riferimento, segnatamente, alla specificità dei riscontri provenienti non solo dall’esito degli accertamenti disposti dalla Procura presso il Tribunale dei minorenni tramite i servizi sociali – che a loro volta hanno posto in rilievo i maltrattamenti oggetto di denunzia e la condizione ambientale precaria in cui la donna e i minori erano costretti a vivere, tanto da rendersi opportuno il loro inserimento in una comunità di accoglienza – ma anche dal contenuto delle informazioni rese – nel procedimento dinanzi al Tribunale dei minorenni il 23 marzo 2010 – dalle operatrici della comunità in cui per un certo periodo di tempo sono stati inseriti i minori e la M..

Queste ultime, infatti, come puntualmente evidenziato nella motivazione dell’impugnata pronunzia, si sono richiamate alle dichiarazioni rese dalla M. e dai minori – i quali hanno confermato i racconti della madre in merito agli atti di violenza perpetrati dal padre in maniera reiterata e sistematica ai loro danni – segnalando altresì che il piccolo S., di appena quattro anni, all’atto dei ricovero presentava dei lividi sul viso, ed attribuiva tali atti di violenza, con un linguaggio gestuale ma inequivoco, al padre.

Inoltre, le dichiarazioni rese dalla M. circa il progressivo aumento dei comportamenti violenti ed ingiuriosi dall’imputato posti in essere in seguito all’arrivo dei figli sono state ampiamente confermate dalle operatrici delle varie comunità in cui i minori sono stati di volta in volta inseriti, nonché dai testi C. P. – nella cui pizzeria hanno lavorato per circa un anno la M. e la figlia V. – e M. G. – cognata dell’imputato – oltre che dalle dichiarazioni rese dai figli – V., S. ed E. – nel corso della prova testimoniale assunta l’8 giugno 2011 in sede di incidente probatorio.

Sotto altro, ma connesso profilo, deve infine rilevarsi come la deposizione resa dal figlio M. Z., postasi in aperto contrasto con quella dei suoi fratelli, sia stata dai Giudici di merito motivatamente ritenuta – anche sulla scorta di quanto osservato dal perito psicologo, dott.ssa R. M. – inidonea ad inficiare la solidità della base probatoria di contro fornita dalla lineare e precisa deposizione della persona offesa, il cui contenuto accusatorio, come si è già avuto modo di osservare, è stato ampiamente confermato dagli univoci e convergenti elementi di riscontro offerti da numerose altre dichiarazioni testimoniali oggetto di puntuale vaglio delibativo.

Alla stregua delle su indicate emergenze probatorie, dunque, deve ritenersi che l’impugnata pronuncia abbia fatto buon governo del consolidato quadro di principii che regolano la materia in esame, avendo questa Suprema Corte ormai da tempo affermato il principio secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie e i familiari ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionare sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza (Sez. 6, n. 55 del 08/11/2002, dep. 08/01/2003, Rv. 223192).

Rilevano infatti, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 dei 08/10/2013, dep. 06/11/2013, Rv. 256962).

Un quadro probatorio, quello poc’anzi illustrato, che ha coerentemente indotto la Corte distrettuale ad escludere il carattere episodico dei comportamenti posti in essere dall’imputato e a ritenere, conseguentemente, integrati i presupposti richiesti per la configurabilità dei reato di cui all’art. 572 cod. pen., ove si consideri la costante linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte, allorquando pone l’accento sulla sottoposizione dei familiari ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Ed invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia ecc., rivelano l’esistenza di un programma criminoso delle cui peculiari connotazioni i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono la manifestazione esterna, e nel cui ambito il dolo si configura come dimensione volitiva comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado, e per quanto possibile penosa, l’esistenza dei familiari (Sez. 6, n. 3570 del 01/02/1999, dep. 18/03/1999, Rv. 213516; Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, Rv. 226794).

Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell’ipotesi delittuosa oggetto del correlativo tema d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su una base probatoria linearmente rappresentata come completa ed univoca, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza dell’assetto logico – argomentativo.

In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura dì euro mille.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende

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