Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 19 novembre 2015, n. 23687

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23185/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 987/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/10/2009 r.g.n. 1193/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 30/9-2/10/2009, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, diretta al riconoscimento della pensione di vecchiaia al compimento del 65 anno d’eta’ ai sensi della Legge n. 6 del 1981, articolo 25, con l’anzianita’ minima di 20 anni, come previsto per gli iscritti alla Cassa da data anteriore all’entrata in vigore della legge.

2. Affermava la Corte territoriale che al (OMISSIS) era applicabile la disciplina di cui alla Legge n. 1046 del 1971, articolo 2, in forza della quale erano esclusi dall’iscrizione alla Cassa gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, esclusione operante anche con riferimento all’iscrizione a Enasarco, trattandosi di previdenza obbligatoria per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, nonostante la natura integrativa e non sostitutiva del relativo trattamento.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) con unico composito motivo. Resiste Inarcassa con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale sia incorsa in una violazione o falsa applicazione della Legge n. 1046 del 1971, articolo 2, in relazione alla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, nonche’ in un vizio di motivazione, per avere deciso nel senso della incompatibilita’ dell’iscrizione e contribuzione all’Inarcassa con l’iscrizione e contribuzione Enasarco e, pertanto, della esclusione del professionista dai ruoli previdenziali Inarcassa per i periodi di contestuale iscrizione e contribuzione Enasarco. In particolare lamenta che la Corte aveva operato 1) senza valutare le caratteristiche del secondo trattamento e gli effetti pratici conseguenti a livello di entita’ economica del trattamento pensionistico, essendo, di fatto, il trattamento Inarcassa superiore a quello Enasarco; 2) trascurando la rilevanza della natura integrativa e quindi non sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria della pensione Enasarco, anche alla luce del fatto che il ricorrente non risultava iscritto alla previdenza obbligatoria principale Inps gestione commercianti con riferimento al periodo in cui ha svolto attivita’ di rappresentante: la natura integrativa della pensione Enasarco, secondo le prospettazioni del ricorrente, indurrebbe al riconoscimento della cumulabilita’ della pensione Inarcassa con il trattamento pensionistico complementare erogato da Enasarco, a garanzia del rispetto di diritti costituzionalmente tutelati; 3) trascurando, altresi’, il principio di prevalenza dettato dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 208, che nella fattispecie avrebbe dovuto far salva la contribuzione Inarcassa in quanto il professionista avrebbe esercitato detta attivita’ in maniera assolutamente preponderante per numero di pratiche svolte e per volume d’affari, riservando a quella di rappresentante uno spazio assolutamente marginale e secondario.

3.Vanno preliminarmente superati i rilievi di genericita’ del ricorso e di mancanza di attinenza al decisum formulati dalla ricorrente incidentale a sostegno della richiesta di declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso. Ed invero dalle censure esposte, nello sviluppo non lineare delle argomentazioni, si evince comunque che la questione posta all’attenzione di questa Corte e’ la seguente: se l’iscrizione all’Enasarco preclude l’iscrizione all’Inarcassa, con conseguente inefficacia dei contributi versati dal ricorrente durante il periodo della doppia iscrizione ai fini della maturazione della anzianita’ ventennale necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

4. In primo luogo va rilevato che in proposito la Legge 11 novembre 1971, n. 1046, articolo 2, dispone “A decorrere dal primo gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli Ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita’ esercitata”. La disposizione e’ stata sostanzialmente reiterata con l’articolo 1 del regolamento di esecuzione della medesima legge approvato con DPR 40 maggio 1975 n. 301 ed ancora ripetuta con la Legge 3 gennaio 1981, n. 6, articolo 21, comma 5. In conseguenza del divieto di iscrizione ad Inarcassa del professionista iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, divieto comportante la cancellazione, i periodi di doppia iscrizione non sono utilizzabili ai fine della maturazione dell’anzianita’ contributiva ventennale necessaria perche’ il ricorrente consegua la pensione di vecchiaia.

5. Sul tema fu sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost., questione di legittimita’ costituzionale della predetta norma nella parte in cui prevede l’esclusione dall’iscrizione alla Cassa predetta degli ingegneri ed architetti iscritti ad altre istituzioni di previdenza obbligatoria in dipendenza dell’esercizio contemporaneo di altra attivita’ di lavoro autonomo. Si ipotizzava una ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto alle categorie professionali per

le quali i rispettivi ordinamenti previdenziali stabiliscono la regola opposta del cumulo delle forme di previdenza. Oltre alla violazione del principio di uguaglianza veniva denunciata anche la violazione dell’articolo 38 Cost., comma 2, considerato che il ricorrente, pur avendo “per il periodo della sua attivita’ professionale ininterrottamente versato i contributi necessari e sufficienti ad ottenere la pensione di vecchiaia” sarebbe stato privato di tale diritto costituzionalmente garantito in forza di un breve periodo di iscrizione all’albo degli artigiani. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 108 del 1989, ha giudicato infondata la questione rilevando che il confronto con altre categorie professionali non conduce a una constatazione di disparita’ di trattamento ai sensi dell’articolo 3 Cost., poiche’, fino al riordinamento con criteri unitari dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberi professionisti in conformita’ alla direttiva enunciata nella Legge n. 127 del 1980, articolo 1, i vari sistemi previdenziali conservano una propria autonomia. Secondo la Corte la questione non era fondata neppure alla stregua dell’articolo 38 Cost., non essendo impedito il conseguimento di una tutela previdenziale adeguata, ma solo preclusa l’acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell’ambito della previdenza pubblica. Ne discende che non possono assumere rilievo le notazioni del ricorrente riguardo la presunta salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti.

6. Quanto al rilievo attinente alla natura integrativa della pensione Enasarco, va evidenziato che tale natura rileva rispetto alla pensione AGO commercianti. Tuttavia nel medesimo periodo di iscrizione all’Enasarco il ricorrente non risulta anche iscritto all’Inps. Tale peculiare aspetto non esclude che nel periodo in discussione contestualmente alla iscrizione a Inarcassa vi sia stata altra gestione obbligatoria, essendo, appunto, la gestione Enasarco obbligatoria ed essendo stata realmente svolta l’attivita’ di rappresentante da parte del (OMISSIS). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha rilevato che “la predetta mancata iscrizione (all’INPS) costituisce una violazione dell’obbligo previsto della Legge n. 613 cit., articolo 1, (Legge n. 613 del 1966) che ha esteso, infatti, anche agli ausiliari del commercio l’assicurazione obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano l’attivita’ di agenti o di rappresentanti di commercio”, osservando che la stessa costituisce mera circostanza di fatto, come tale irrilevante ai fini della interpretazione ed applicazione della norma di diritto e inidonea comunque a tradursi in un vantaggio per chi tale violazione ha commesso, tanto piu’ che la situazione irregolare ha comunque dato luogo a un trattamento pensionistico.

7. Con riferimento al profilo sub 3 si evidenzia, altresi’, che il medesimo tenore letterale della disposizione in disamina (Legge n. 1046 del 1971, articolo 2), di rigida esclusione dell’iscrizione a Inarcassa in ipotesi di contestuale svolgimento di altra attivita’, impedisce che si possa fare in alcun modo riferimento al concetto di “attivita’ prevalente”. D’altra parte l’ambito di operativita’ del criterio dell’attivita’ prevalente e’ stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 17076 del 08/08/2011 (Rv. 618494) hanno affermato che il criterio dell’attivita’ prevalente, “quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell’INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attivita’ che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera esclusivamente per le attivita’ esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.

8. Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’articolo 2 della I. 1046/1971 in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorche’ diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, e’ preclusa l’iscrizione a Inarcassa (con conseguente inefficacia dei contributi versati durante il periodo della doppia contribuzione), senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell’attivita’ svolta”.

9. Per tutte le ragioni indicate l’impugnazione va integralmente rigettata. Le spese del giudizio di legittimita’ sono compensate in ragione dell’esito alterno delle fasi processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

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