cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 17 luglio 2015, n. 15117

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 233/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1304/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 28.12.2012, depositato il 27/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

IN FATTO

Con ricorso del 6.8.2012 (OMISSIS) adiva la Corte d’appello di Catanzaro per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 2, in relazione all’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con Legge n. 848 del 1955, per la durata irragionevole di una causa civile promossa nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Reggio Calabria nel novembre 1992 e ancora in grado d’appello alla data di proposizione del ricorso.

Resisteva il Ministero.

Con decreto del 27.4.2013 la Corte territoriale, valutata in sei anni la durata ragionevole e calcolata in tredici quella eccedente il limite di ragionevolezza, liquidava in favore del ricorrente a titolo di equo indennizzo la somma di euro 6.500,00, in ragione di euro 500,00 per ogni anno di ritardo. A sostegno della decisione, osservava che la Legge n. 89 del 2001, articolo 2 bis, introdotto con Decreto Legge n. 83 del 2012, stabiliva un indennizzo compreso tra un minimo di 500 ed un massimo di 1.500,00 euro per ogni anno di ritardo o frazione superiore a sei mesi, tenuto conto del valore e della rilevanza della causa, stabilendo che in ogni caso la misura dell’indennizzo non poteva essere superiore al valore della causa stessa. Rilevava, quindi, che nel caso in esame, tenuto conto dell’entita’ della posta in gioco (in cui si discuteva della restituzione di 9 milioni di lire per una protesi difettosa, oltre al danno biologico), doveva ritenersi congruo un indennizzo di euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Per la cassazione di tale decreto (OMISSIS) propone ricorso, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 89 del 2001, articoli 2 e 2 bis, Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55, convertito in Legge n. 134 del 2012, e articolo 11 preleggi, il tutto in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Ai sensi dell’articolo 55 Decreto Legge cit., deduce parte ricorrente, le disposizioni di modifica della Legge n. 89 del 2001, si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal tredicesimo (rectius, trentesimo: n.d.r.) giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Essendo quest’ultima entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, avvenuta l’11.8.2012, la nuova normativa e’ applicabile a partire dall’11.9.2012, mentre il ricorso in oggetto e’ stato depositato il 6.8.2012.

2. – Il secondo motivo espone la violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 CEDU, Legge n. 89 del 2001, articolo 2, nel testo anteriore alle recenti modifiche, articoli 1226 e 2056 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ un non meglio precisato “omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5”.

La Corte d’appello di Catanzaro, si sostiene, ha sostanzialmente smentito i principi di diritto cui ha premesso di volersi conformare e che rappresentano orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimita’ in ordine alla misura dell’indennizzo. Parte ricorrente richiama, in particolare, la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l’indennizzo va commisurato a euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo, e a euro 1.000,00 per ogni anno successivo; e sostiene che da tale principio non v’era ragione di discostarsi, tenuto conto della natura non bagatellare della lite presupposta.

3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, anche se occorre correggere, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., la motivazione del decreto impugnato.

Infatti, sebbene ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 1912, articolo 55, comma 2, convertito in Legge n. 134 del 2012, le modifiche che detto provvedimento ha apportato alla Legge n. 89 del 2001, si applichino ai ricorsi d’equa riparazione depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (e dunque a partire dall’11.9.2012), la misura dell’indennizzo complessivo liquidato dalla Corte territoriale e’, ad ogni modo, in linea con la giurisprudenza di questa Corte formatasi anteriormente.

In particolare, com’e’ stato osservato, tra le altre, da Cass. nn. 24927/14, 21524/14, 13082/14 e 12937/12, questa Corte ha gia’ ritenuto che la quantificazione del danno non patrimoniale soltanto di regola deve essere non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli successivi, e che e’ conforme a legge una quantificazione inferiore (pari ad euro 500,00 per anno di ritardo) quando, in relazione anche alla posta in gioco del processo presupposto, vi sia l’esigenza di evitare sovracompensazioni.

Come si legge nella motivazione della sentenza n. 24927/14, che conviene riportare in parte qua, “(n)el rimeditare questa Corte il principio acquisito secondo il quale il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad euro 750,00 per anno di ritardo (Cass. 8 luglio 2009 n. 1608) per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e, per il periodo successivo, la soglia minima sale ad euro 1.000,00, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta “un evidente aggravamento del danno” (cosi’ Cass. 14 ottobre 2009 n. 21840; Cass. 30 luglio 2010 n. 17922; Cass. 28 maggio 2012 n. 8471), ha statuito la rilevanza della valutazione dell’entita’ della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco), alla quale occorre procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche della parte richiedente, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. E’ stato al riguardo chiarito che la verifica deve avvenire attraverso l’effettuazione di un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell’istante, tale da evidenziare la reale portata dell’interesse di quest’ultimo alla decisione, in ordine al quale il giudice di merito e’ tenuto a fornire una puntuale motivazione, che pero’ non legittima comunque il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri (Cass. 5 luglio 2011 n. 14756; Cass. 10 novembre 2011 n. 23519; Cass. 3 maggio 2012 n. 6697). Inoltre, sono state valorizzate anche altre affermazioni di principio della giurisprudenza di questa Corte, quale quella secondo cui la soglia minima e’ tendenziale, vale cioe’ “di regola” (cosi’ Cass. 30 luglio 2010 n. 17922; Cass. 28 maggio 2012 n. 8471), senza costituire una frontiera invalicabile, laddove in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, vi sia l’esigenza di evitare sovracompensazioni (da ultimo, Cass. 14 gennaio 2014 n. 633 e Cass. 24 luglio 2012 n. 12937)”. Inoltre, “una rinnovata analisi della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che di fronte a poste in gioco di modesta entita’ – nel proclamare di essere una giurisdizione internazionale che ha il compito principale di assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti nella Convenzione e nei suoi protocolli piuttosto che di compensare, minuziosamente e in maniera esaustiva, i danni subiti dai ricorrenti – non ha esitato a liquidare importi di gran lunga inferiori a quelli normalmente riconosciuti. Ne e’ stato un esempio la sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia, nella quale e’ stato accordata la somma forfettaria di euro 200,00 per ciascun ricorso in riparazione del danno morale”.

Il senso complessivo che se ne trae (e che e’ ben espresso anche in altri precedenti di questa Corte pur non riferiti al tema della quantificazione dell’indennizzo liquidabile, secondo cui il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie modulabili in relazione al concreto patema subito: cfr. expluribus, Cass. n. 13803/11), e’ che in nessun caso il risultato della liquidazione deve tradursi in una sostanziale locupletazione a vantaggio del soggetto istante, per cui va evitato che tra il danno effettivamente subito e la somma liquidata a titolo di equo indennizzo sussista un differenziale di sovracompensazione, e cio’ anche se il giudizio presupposto non aveva carattere bagatellare.

3.1. – Nello specifico, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il processo nel quale si e’ verificata la violazione, e attraverso l’applicazione di un moltiplicatore annuo (euro 500,00) comunque ricompreso nel campo di variazione elaborato dalla giurisprudenza di questo S.C. nel rispetto dei precedenti della Corte EDU, ha compensato il danno morale da ritardo con una somma congrua in rapporto alla posta in gioco.

4. – Il ricorso va pertanto respinto.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

6. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

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