cassazione 7

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 17 aprile 2015, n.16280

Ritenuto in fatto

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 aprile 2013, il Gup del Tribunale di Matera ha applicato nei confronti di G.U. la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all’artt. 314 cod. pen., dichiarando compensate le spese nei confronti delle costituite parti civili, funzionarie del Comune di (…).

Contro la sentenza ha presentato ricorso personalmente G.U. , e ne ha chiesto l’annullamento per errata applicazione di legge penale ed, in particolare, per avere il giudice ritenuto qualificabili i fatti come peculato anziché come truffa. Evidenzia il ricorrente che, secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, la differenza fra i due reati sta nella preesistenza o meno della disponibilità della cosa rispetto alla condotta fraudolenta o di falsificazione posta in essere, di tal che, avendo riguardo alla stessa contestazione elevata dall’accusa – da cui si evince che i mandati di pagamento erano sottoscritti dai dirigenti dell’ufficio tecnico sulla base della falsa documentazione predisposta dal G. -, l’attività fraudolenta risulta antecedente rispetto all’atto dispositivo delle somme, con conseguente integrazione del reato di truffa aggravata e correlativo termine prescrizionale più breve.

Avverso la sentenza hanno presentato ricorso anche l’Avv. Rocco Mauro e l’Avv. Erminio Marzovilli, difensori di fiducia rispettivamente delle parti civili C.A.A. e S.G.M. , e ne hanno chiesto l’annullamento limitatamente alle statuizioni civili per i motivi – sostanzialmente sovrapponibili – di seguito esposti:

3.1. violazione di legge penale in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 1227 e 2056 cod. civ. e vizio di motivazione, per avere il giudice immotivatamente compensato tra le parti le spese di giustizia, attribuendo alle parti civili un comportamento negligente che avrebbe concorso alla causazione del danno, così giungendo ad una conclusione contraddetta dalle seguenti circostanze: 1) secondo la contestazione ex artt. 48 e 479 cod. pen., i dirigenti sono stati indotti in errore dagli imputati; 2) la confisca per equivalente delle somme e dei beni corrispondenti al profitto del reato disposta nei confronti degli imputati presuppone che il danno sia attribuibile in via esclusiva ad essi; 3) i dirigenti si sono costituiti parte civile con riferimento ad entrambi i reati di peculato e di falso; 4) i reati sono stati scoperti grazie la denuncia presentata proprio dagli impiegati del Comune di (…), fra cui C.A.A. ;

3.2. esercizio di una potestà riservata dalla legge all’amministrazione e violazione di legge penale, per avere il giudice, nell’affrontare la questione della determinazione del danno risarcibile e di un eventuale concorso nella sua determinazione da parte dei dirigenti del Comune, statuito in materia di responsabilità contabile – amministrativa, devoluta in via esclusiva la Corte dei Conti.

Nella memoria depositata nella Cancelleria di questa Corte, l’Avv. Rocco Mauro, difensore di C.A.A. , richiamati i principi espressi da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 40288 del 7 novembre 2011, ha ribadito l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di statuizioni civili, alla luce della contestazione ex artt. 48 – 479 cod. pen..

Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Roberto Aniello ha chiesto che siano rigettati tanto il ricorso presentato da G.U. , quanto i ricorsi presentati dalle parti civili C. e S. .

Considerato in diritto

I ricorsi sono tutti infondati e devono essere rigettati.

Con riguardo al ricorso presentato da G.U. , va premesso che, secondo i principi fissati da questa Corte regolatrice, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto nella sentenza di patteggiamento deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Cass. Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865).

2.1. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, nel caso di specie non è ravvisabile nessun errore manifesto nella qualificazione giuridica dei fatti, risultando – di contro – l’inquadramento della fattispecie concreta come peculato del tutto corretto e legittimo.

Evidenzia il ricorrente che la condotta di G.U. , in quanto concretizzatasi nell’indurre in errore i dirigenti dell’ufficio ragioneria del Comune di (…) al fine di conseguire, attraverso la sottoscrizione dei mandati di pagamento da parte degli stessi dirigenti, la disponibilità delle somme oggetto di distrazione a favore di un terzo imprenditore privato, dovrebbe essere più correttamente qualificata come truffa aggravata, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

2.2. A tale proposito, giova rammentare che, secondo i consolidati principi di questo giudice di legittimità, il delitto di peculato è configurabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all’impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, risulta integrato il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen. (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154).

2.3. D’altra parte, come questa Corte ha avuto modo di chiarire in un caso sovrapponibile a quello di specie, ‘il legislatore del 1990 (L. n. 86 del 1990), nel riformulare l’art. 314 cod. pen., ha introdotto la locuzione ‘o comunque la disponibilità’, mostrando così di aderire alla tesi, già maggioritaria nel vigore del precedente testo normativo, c.d. ‘autonomistica’, che privilegia, ai fini della rilevanza penale, una nozione di possesso assai ampia e svincolata dal diritto civile, facendo riferimento a un potere di fatto o a una disponibilità giuridica sul bene; in sostanza, il possesso penalmente rilevante implica la possibilità di disporre comunque del denaro o della cosa mobile altrui, sia per effetto della funzione giuridica esplicata dall’agente nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sia in virtù di una situazione di fatto, sempre che l’una o l’altra si ricolleghi comunque all’ufficio o al servizio cui il pubblico ufficiale o l’incaricato è rispettivamente preposto anche in dipendenza di una prassi più o meno ortodossa o di una tollerata attività di fatto. La ragione d’ufficio o di servizio costituisce il titolo del possesso, che, così qualificato, non è solo quello che rientra nella competenza formale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello riconducibile alla prassi, a consuetudini invalse in un determinato ufficio, che consentano al soggetto agente di essere comunque inserito nel maneggio o nella disponibilità del denaro o di altra cosa mobile’ (Cass. sez. 6, 22/09/2011 n.5230/2011, Campus, non massimata).

2.4. Tenuti ben fermi i principi sopra svolti e passando alla disamina del caso di specie, stima il Collegio che correttamente il giudice di merito abbia ritenuto che G.U. (quale dipendente – istruttore amministrativo cui competeva la formazione, istruttoria e controllo della conformità degli atti) ed il concorrente, giudicato separatamente, M.R. (che aveva anche il compiuto di predisporre determine di liquidazione e mandati di pagamento relativi a lavori effettuati da imprese private per conto del comune) fossero muniti di poteri tali da incidere sulla destinazione dei fondi dell’ufficio, sì da sottrarli dal fine tutelato dall’ordinamento: proprio approfittando di detti poteri essi distraevano i fondi a favore della ditta Del Monte, predisponendo falsi mandati di pagamento a vantaggio di tale ditta e sottoponendo gli atti ai dirigenti dell’ufficio, che li sottoscrivevano senza alcun controllo, in virtù dell’ampia delega fiduciaria e della piena autonomia loro riconosciute. Si deve dunque ritenere che G. (in unione a M. ), proprio in virtù del ruolo ricoperto e del rapporto fiduciario con i dirigenti, avesse l’effettiva gestione di fatto del denaro pubblico, oggetto di appropriazione mediante distrazione a favore dell’extraneus, e che la condotta fraudolenta posta in essere – consistita nella predisposizione di documentazione minata da falsità ideologica – fosse volta, non ad ottenere i fondi, ma ad occultare la finalità illecita delle operazioni e ad evitare eventuali rilievi da parte dei medesimi dirigenti.

2.5. Sotto diverso profilo, va comunque posto in evidenza come, in virtù del disposto dell’art. 48 cod. pen., colui che abbia tratto in inganno il pubblico ufficiale risponde del fatto-reato secondo il titolo per il quale sarebbe stato chiamato a risponderne lo stesso pubblico ufficiale, non in base ad una forma di concorso nel reato, ma ad una forma di reità mediata, che alla punibilità dell’autore materiale, esclusa per difetto dell’elemento psicologico, sostituisce quella di colui che ha posto in essere l’inganno (Cass. Sez. 5, n. 11413 del 12/06/1985, Mazzei, Rv. 171232).

In particolare, la responsabilità dell’autore mediato ex art. 48 cod. pen. si configura anche in relazione ai reati cosiddetti propri in cui la qualifica del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa, di tal che risponde di peculato anche l’estraneo che, traendo in inganno il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, si appropri per tramite di questi di una cosa dagli stessi posseduta per ragioni del loro ufficio. (Sez. 6, n. 4411 del 01/03/1996, Menia Bagatin, Rv. 204775).

Proprio nel rigettare il ricorso proposto dal concorrente M.R. , questa Corte ha ribadito che il delitto di peculato è configurabile in relazione al denaro pubblico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell’ente pubblico che prevedono il concorso di più organi ai fini dell’adozione dell’atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, di essi, quelli che emettono l’atto finale del procedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il delitto a carico di funzionari di un Comune che avevano istruito le pratiche per l’emissione di titoli di spesa poi sottoscritti da dirigenti o altri funzionari dei quali avevano carpito la buona fede, mediante falsi documentali ed artifici contabili) (Cass. Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso Rv. 257096).

Con riguardo ai ricorsi proposti dalle parti civili C. e S. , in linea generale mette conto evidenziare come non sia revocabile in dubbio, giusta anche i principi affermati da questa Corte a composizione allargata, che la sentenza di patteggiamento sia ricorribile per cassazione nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile ed, in particolare, per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto (Cass. Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi e altro, Rv. 250680).

3.1. Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha disposto che le spese siano compensate tra le parti evidenziando che le parti civili hanno ‘concorso in misura ragguardevole con il proprio comportamento decisamente superficiale (non avendo ad esempio controllato la documentazione sottoposta per la firma) a che i danni fossero cagionati con l’entità verificatesi’.

Contrariamente a quanto argomentato dai ricorrenti, ritiene il Collegio che l’iter argomentativo svolto dal Gup, laddove – nel ritenere insussistenti i presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. – ha ritenuto provata l’induzione in errore delle parti civili e, nel contempo, nel compensare le spese, ha evidenziato – non proprio implicitamente – censurato il loro comportamento poco scrupoloso e diligente, non possa ritenersi illogico né contraddittorio.

Come questo giudice di legittimità ha già avuto modo di chiarire, il principio dell’efficienza eziologica della condotta ingannatrice sull’induzione in errore deve essere ribadito anche quando il soggetto ingannato sarebbe stato in grado, se fosse stato più accorto, di avvedersi dell’insidia a lui tesa; ciò perché le norme penali, che conferiscono giuridica rilevanza a condotte connotate dalla frode, si ispirano all’esigenza di sanzionarle anche quando siano state agevolate dalla poca accortezza di chi le ha subite, costituendo l’indebolimento delle capacità critiche dell’ingannato il risultato tipico della condotta mistificatrice (fattispecie in tema di errore determinato dall’altrui inganno (art. 48 cod. pen.) (Cass. Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, Margarita, Rv. 184862).

Ribaltando tale ragionamento, risulta non illogico né irragionevole asserire che, ferma l’induzione in errore delle parti civili, esse, se avessero osservato un comportamento più attento e conforme ai propri doveri d’ufficio, avrebbero potuto avvedersi della falsità degli atti loro sottoposti e scongiurare dunque le condotte decettive e distrattive. L’argomentare del decidente di merito sul punto risulta pertanto conforme a ragionevolezza e, dunque, insindacabile nella sede di legittimità.

3.2. Palesemente infondata è infine la censura svolta dai ricorrenti in merito alla presunta incompetenza dell’A.G. a valutare il comportamento serbato dal pubblico ufficiale ai fini della compensazione delle spese.

Nessun sconfinamento sul terreno riservato al sindacato dell’amministrazione e della magistratura contabile si è realizzato nella specie laddove, per un verso, il Gip si è limitato a pronunciarsi in punto di condanna alle spese processuali senza entrare nel merito di un’eventuale responsabilità contabile delle parti civili; per altro verso, è proprio il legislatore, con il disposto dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., a prevedere espressamente che il giudice, chiamato a delibare la richiesta di applicazione della pena, sia tenuto a condannare l’imputato patteggiale a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, salvo che non ricorrano ‘giusti motivi’ per la compensazione totale o parziale, esplicitandone le ragioni con adeguata motivazione. Decisione che, laddove sorretta da una motivazione congrua e conforme a logica – come appunto nel caso in oggetto per le considerazioni già sopra svolte -, risulta non censurabile nella sede di legittimità.

Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. 

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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