SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 15 febbraio 2012, n. 5930
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai signori magistrati:
Dott. Giovanni de Roberto presidente
Dott. Francesco Serpico consigliere
Dott. Giovanni Conti consigliere
Dott. Giacomo Paoloni consigliere
Dott. Carlo Citterio consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ***, ***, n. Torrecuso (BN) il 08/04/1960,
avverso l’ordinanza emessa ex art. 324 c.p.p. il 30/09/2011 dal Tribunale di Benevento;
esaminati gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore del ricorrente, aw. Antonio Bruno Romano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Procedendo ad indagini su fatti di concussione, abuso di ufficio e falsità commessi nei settori edilizio e urbanistico del comune di Calvi e riferibili ad ainministratori dello stesso comune, il procedente pubblico ministero del Tribunale di Benevento con decreto del 9.9.2011 ha ordinato la perquisizione e il sequestro di documenti e cose pertinenti ai reati e utili per fini di prova nei confronti, tra gli altri, dell’indagato *** geometra con studio e abitazione a San Giorgio del Sannio. La perquisizione, eseguita il 12.9.2011 dagli ufficiali di p.g. delegati dal p.m., ha interessato l’abitazione familiare, l’annesso studio e il garage del professionista ed ha dato luogo al sequestro di abbondante documentazione relativa all’attività professionale dello ***, di diversi computer e di materiale informatico. Cose, tutte, elencate nel verbale di sequestro degli operanti carabinieri, sequestro che il p.m. ha ritenuto -pur trattandosi di attività d’indagine da lui stesso disposta (ex artt. 247, 253 c.p.p.)- di “convalidare” ai sensi dell’art. 355 co. 2 c.p.p. con decreto del 14.9.2011.
Il 15.9.2011 la difesa dell’indagato ha avanzato istanza di dissequestro dei documenti e degli altri oggetti sottoposti a vincolo probatorio, adducendo l’omessa indicazione nel decreto di perquisizione e sequestro delle condotte dell’indagato oggetto di accertamento e l’improprio generalizzato sequestro di documenti di imprecisata inerenza alle indagini, tale da impedire di fatto all’indagato -trattandosi dell’intero corpo delle pratiche professionali curate dal geometra- l’esercizio della sua attività, con surrettizia elusione del provvedimento del g.i.p. reiettivo della richiesta del p.m. di applicazione della misura cautelare interdittiva della professione.
Con decreto del 15.9.2011 il p.m. ha respinto l’istanza, “dovendosi esaminare il materiale in sequestro al fine di acquisire ulteriori elementi probatori a carico degli indagati”.
2. Giudicando ex art. 257 c.p.p. sull’istanza di riesame del decreto di sequestro e del connesso provvedimento di convalida dell’eseguito sequestro nonché sull’ulteriore impugnazione (appello) del decreto di rigetto della richiesta di restituzione dei beni, il Tribunale di Benevento con ordinanza del 30.9. 2011 ha valutato infondate le censure
espresse dall’indagato *** respingendone il complessivo gravame.
Il Tribunale sannita ha rilevato, da un lato, che i reati, contestati all’indagato risultano “specificamente indicati” nel decreto di sequestro e nella relativa convalida, non richiedendosi ima dettagliata descrizione delle condotte illecite attribuite all’indagato attinto dal provvedimento di sequestro probatorio.
Ribadendo che il controllo del giudice del riesame non si spinge a vagliare la concreta fondatezza delle ipotesi di accusa (dovendo soltanto verificare l’astratta sussumibilità dei fatti contestati all’indagato in ima determinata fattispecie criminosa), il Tribunale ha, d’altro lato, osservato che il decreto di sequestro e la sua convalida contengono, “sia pure in maniera sintetica”, congrua motivazione dell’esistenza dei presupposti legittimanti il sequestro eseguito nei confronti dell’indagato, cui sono “ben noti” i beni sottoposti a vincolo e pertinenti a reato, vincolo il cui mantenimento appare funzionale alla prosecuzione delle indagini anche di natura tecnica.
3. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di *** denunciandone violazione di legge per carenza e palese illogicità della motivazione in riferimento a due profili della vicenda.
3.1. Sia il decreto di (perquisizione e) sequestro che il provvedimento di convalida del p.m. non contengono, diversamente da quanto sostiene il Tribunale, alcuna pur parcellare descrizione dei contegni illeciti ascritti all’indagato, recando unicamente l’indicazione degli articoli di legge violati (norme incriminatrici) con la scarna e altrettanto generica enunciazione del tempo di commissione dei fatti (“in Calvi fino al febbraio 2009”). Come afferma la giurisprudenza di legittimità, la verifica del giudice del riesame sull’astratta sussumibilità dei fatti attribuiti all’indagato in una specifica ipotesi di reato in tanto è possibile in quanto il provvedimento impugnato
rechi una pur sommaria indicazione dei dati costitutivi e storicamente rilevanti dei fatti contestati. Indicazione di cui non si rinviene traccia nei provvedimenti impugnati.
3.2. L’assunto del Tribunale sulla conclamata pertinenzialità criminosa di documenti e oggetti sottoposti a sequestro probatorio è meramente assertivo. Gli impugnati provvedimenti del p.m. non indicano in alcun modo le ragioni del sequestro e la loro utilità per le indagini in corso. Lo stesso verbale di sequestro redatto dalla p.g. indica sì i documenti sequestrati, ma – nella totale apprensione dell’intero archivio del libero professionista Iannella – di essi reca una semplice descrizione di massima (faldoni e cartelle con le rispettive “diciture”), ma nulla precisa in merito ai singoli atti sequestrati (contenuti in faldoni e cartelle) e in merito alla loro specifica attinenza alle indagini. Il fatto che il compendio cartolare sequestrato, al pari degli altri oggetti anche personali dei prossimi congiunti dell’indagato (computer dei figli e della moglie, ecc.), sia “noto” all’indagato, perché formato da cose sue proprie, non vale a surrogarne l’omessa indicazione della pertinenzialità a reato. E, del resto, la stessa procedura di rilascio di copia degli atti sequestrati ex art. 258 c.p.p. promossa dall’indagato, pur scandita dall’autorizzazione del p.m, non ha avuto seguito, opponendo la p.g. la necessità di ultimare la non agevole disamina della copiosa documentazione sequestrata (allo stato, come precisato dal difensore del ricorrente nell’odierna discussione, il rilascio delle copie sarebbe avvenuto soltanto in modo parziale).
4. Il ricorso proposto nell’interesse dell’indagato *** è assistito da fondamento e va accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, del Tribunale di Benevento e dei provvedimenti del p.m. che ne sono il presupposto.
Fermo restando che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio, consentito per sola violazione di legge, in tanto può assorbire eventuali vizi della motivazione, sotto il profilo della violazione dell’art. 125 c.p.p., in quanto tali vizi o lacune assumano contorni così radicali da rendere il tessuto argomentativo del provvedimento mancante (o solo apparente) ovvero privo di minimi requisiti di ragionevolezza e logicità che permettano di ripercorrere l’itinerario logico della decisione (ex multis; Cass. S.U. 29.5.2008 n. 25932, Ivanov, rv. 239692; Cass. Sez. 5,13.10.2009 n. 43068, Bosi, rv. 245093), è agevole formulare le seguenti concatenate valutazioni.
4.1. I provvedimenti di perquisizione e di sequestro adottati dall’autorità giudiziaria inquirente per finalità probatorie, inclusi dall’ordinamento processuale tra i mezzi di ricerca della prova, presuppongono l’esistenza di una precisa notizia di reato e la sua avvenuta iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. Gli stessi debbono essere corredati nella parte motiva da una pur sintetica indicazione, connessa alla dinamica fluidità della fase delle indagini preliminari, delle concrete fattispecie di reato ascritte all’indagato nei loro estremi essenziali di azione (condotta), di tempo e di luogo.
Il decreto di sequestro e la pedissequa convalida del p.m. per i quali è ricorso recano la sola enunciazione spazio-temporale dei fatti reato attribuiti allo *** (“in Calvi fino al febbraio 2009″), ma in nessun modo rispettano l’onere di puntualizzazione dei contegni criminosi sottoposti ad indagine. Della loro specifica indicazione evocata dal Tribunale di Benevento non è dato reperire traccia nei provvedimenti ablativi del p.m., a questa non potendo certo omologarsi l’asettica semplice indicazione, senza nessun altro dato, degli articoli del codice penale indicativi dei reati riferiti all’indagato (“delitti di cui agli artt. 81, 110, 317, 416, 479, 323 c.p. – in Calvi fino al febbraio 2009”). Nulla è dato dedurre, neppure in termini approssimativi, in ordine alle condotte contestate o contestabili all’indagato, alle loro modalità esecutive, ai concorrenti nei vari reati configurati.
A fronte della palese lacunosità del quadro referenziale in proposito offerto dai provvedimenti del p.m. è di tutta evidenza che il Tribunale del riesame non è stato in grado di procedere alla eventuale integrazione (artt. 257, 309 co. 9, 324 co. 7 c.p.p.) dei motivi posti a fondamento dell’attività ablativa di natura probatoria del p.m., salva una apodittica e tautologica asseverazione di completezza o adeguatezza motivazionali dei provvedimenti del p.m. oggetto di riesame (cfr.: Cass. Sez. 3, 26.11.2008 n. 47120, P.M. in proc. Gargiulo, rv. 242268; Cass. Sez. 6,9.1.2009 n. 4544, Delogu, rv. 242913).
4.2. Valutazioni non dissimili si impongono per il connesso tema della motivazione, genetica o derivata (riesame), sulla pertinenzialità agli ipotizzati reati attribuibile al sequestro di tutto il materiale documentario, relativo o non all’attività libero-professionale del geometra, rinvenuto nei luoghi perquisiti (dimora, studio, garage). Anche per questo aspetto l’ordinanza dei giudici del riesame di Benevento presta il fianco alle fondate censure del ricorrente. L’evenienza per cui i documenti in parola siano “conosciuti” dallo stesso indagato, perché da lui stesso posseduti, diviene mero asserto labiale, quando si constati che -in speculare simmetria con l’assente descrizione dei contegni suppostamente illeciti del prevenuto- nessuna pur remota delucidazione è fornita sul valore probatorio assegnato al compendio in sequestro.
Né può ritenersi consentito ancorare – come sembra addurre il Tribunale – alla necessità (per altro ovvia) di prosecuzione delle indagini l’immanente sussistenza delle esigenze probatorie che giustificherebbero, quasi in re ipsa, la disposta ed eseguita apprensione del compendio documentario. Compendio di cui non sono fornite alcuna previa indicazione selettiva in rapporto agli scopi delle indagini e alla riconducibilità a queste dei documenti dell’indagato, né alcuna successiva chiarificazione specificatrice (in sede di riesame), anche per sommi capi, della “pertinenzialità” endoprobatoria della corposa mole dei documenti sequestrati. La loro pur articolata elencazione nel verbale di sequestro della p.g. versato in atti non supera i limiti di una assoluta genericità (tutte le pratiche, comunque intestate, relative all’attività professionale dell’indagato). Sul punto i provvedimenti ablativi del p.m. e l’ordinanza del Tribunale obliterano ogni pur necessaria motivazione, che non può essere supplita o elisa dalla postuma esperibilità a cura dell’indagato della procedura di rilascio di copia degli atti (procedura, per altro, attivabile ab origine dallo stesso procedente p.m. a norma dell’art. 258 co. 1 c.p.p.).
4.3. Come si è già chiarito, il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p. è (quale misura pre-cautelare reale) un peculiare mezzo di ricerca della prova, che -proprio per evitare il rischio che si trasformi in un improprio strumento di ricerca della stessa notitia criminis (che esso sequestro presuppone)- deve essere sorretto da una motivazione, per quanto riassuntiva o schematica, che coniughi al ragionevole delinearsi di ipotesi
criminose munite di riconoscibili valenze ontologiche (sebbene destinate ad essere vagliate in modo esaustivo nella sede propria della piena cognitio del giudice di merito) almeno l’enunciazione descrittiva della inerenza o pertinenzialità di beni e cose sequestrati all’accertamento di dette ipotesi di reato. Al riguardo alcunché può
desumersi dai provvedimenti del p.m. e del Tribunale di Benevento oggetto di ricorso, nulla precisandosi sulla concreta connessione eziologica e strumentale dei documenti e degli altri beni sequestrati allo *** rispetto alla commissione, allo stato (id est al momento della decisione sul riesame), degli illeciti penali a lui attribuiti negli anzidetti tennini di completa vaghezza (sì da non potersene cogliere lo stesso fumus di verosimile o perfino virtuale sussistenza).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché i provvedimenti 9.9.2011 e 14.9.2011 del pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento e dispone la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Roma, 31 gennaio 2012
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