cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 14 gennaio 2016, n. 1332

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento del 27 gennaio 2014, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli, la Corte d’appello di Torino ha assolto perché il fatto non sussiste R.E. dal reato di concussione contestato al capo 2) ed ha rideterminato in mesi cinque e giorni dieci di reclusione la pena inflitta per il residuo reato di abuso d’ufficio contestato al capo 1) (per essersi, quale vicesindaco del comune di (…), accordato preliminarmente con il Presidente della locale società bocciofila denominata “(omissis) “, affinché questa potesse gestire per quindici anni anche la parte del bocciodromo costruito a spese della collettività, in violazione dell’art. 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, in epoca successiva e prossima al 23 luglio 2010).
A sostegno della decisione, la Corte d’appello ha evidenziato come l’esecuzione dell’opera sia stata affidata direttamente alla società “(omissis) ” – fra l’altro con un’artificiosa suddivisione in due lotti operativi con non pochi oneri a carico del Comune e vantaggi per la società privata -, senza la procedura prevista dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, non potendosi ritenere la condotta scriminata dal fatto che il Comune avesse in passato concluso analoghe convenzioni o che – come dichiarato dall’imputato – in paese fosse presente una sola associazione bocciofila.
2. Nel ricorso proposto nell’interesse di R.E. , il difensore di fiducia Avv. Roberto Rossi, chiede che la sentenza sia cassazione per vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per assolvere l’imputato, quantomeno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., pur non essendo provata l’integrazione del contestato reato di abuso d’ufficio. Evidenzia il ricorrente: a) che la convenzione fra il Comune e la bocciofila è stata firmata dal sindaco G.E. , e non dall’imputato; b) che le cinque missive sottoscritte dal R. riguardano non la convenzione in oggetto, ma il mutuo da rilasciare da parte del credito sportivo per la realizzazione della struttura; c) che sia il precedente sindaco T.S. , sia il sindaco attuale G.E. hanno escluso che R. abbia imposto quella che era una decisione della giunta comunale, essendosi l’imputato limitato ad occuparsi dei contatti iniziali, informali e non vincolanti, con la società bocciofila; d) che, in ogni caso, manca la prova dell’elemento soggettivo.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, mentre la difesa del R. ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino per un nuovo giudizio.
2. Ritiene invero la Corte che le censure mosse dal ricorrente colgano nel segno là dove denunciano una serie di lacune argomentative del provvedimento in verifica.
3. Sotto un primo profilo, deve essere rilevato come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini del perfezionamento del reato di abuso d’ufficio non assume alcun rilievo, stante la sua natura di reato di evento, l’adozione di atti amministrativi illegittimi da parte del pubblico ufficiale agente, ma unicamente il concreto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a se stesso o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi (Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, Rossattini, Rv. 250776). Ne discende che il delitto di abuso d’ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell’evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall’accertata illegittimità della condotta (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che, in relazione alla condotta di un assessore comunale, consistita nell’assegnazione di un immobile di proprietà dell’ente per lo svolgimento di attività di ristorazione con delibera di giunta adottata senza il previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, aveva ritenuto integrato il reato omettendo di verificare se il soggetto assegnatario avesse o meno titolo a conseguire la disponibilità dell’immobile per condurre l’attività di ristorazione) (Sez. 6, n. 10133 del 17/02/2015 – dep. 10/03/2015, Scassellati e altro, Rv. 262800; Sez. 6, n. 1733 del 14/12/2012 – dep. 14/01/2013, Amato, Rv. 254208). Secondo il principio della c.d. doppia ingiustizia, è, quindi, necessario che ingiusta sia la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto sia l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, di tal che occorre operare una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta (Sez. 6, n. 35381 del 27/06/2006 Rv. 234832 Moro). La violazione di legge cui fa riferimento l’art. 323 cod. pen. riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche le condotte che siano dirette alla realizzazione di un interesse collidente con quello per quale il potere è conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione (Sez. 6, n. 43789 del 18/10/2012, Contiguglia ed altri, Rv. 254124) rispetto alla quale si configura l’elemento soggettivo del dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell’evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell’agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 6, n. 35859 del 07/05/2008, Pro, Rv. 241210; Sez. 5, n. 3039 del 03/12/2010, Ma rotta e altri, Rv. 249706).
Tirando le fila dei principi di diritto sopra rammentati, la prova della integrazione del reato ex art. 323 c.p. non può esaurirsi nella verifica della violazione di legge, dunque dell’ingiustizia del mezzo adottato, stabilendo una erronea equivalenza fra lo strumento utilizzato ed il risultato-evento che l’incriminazione richiede per la sua consumazione, ma richiede altresì l’accertamento dell’evento di vantaggio ingiusto.
4. A tale insegnamento non si è conformato il Collegio torinese, là dove – contravvenendo ai principi appena ricordati – si è limitato ad argomentare in merito alla violazione del disposto dell’art. 122, comma 7, D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) [che facoltizza le stazioni appaltanti (nella specie il comune) ad utilizzare la procedura negoziata, con selezione dell’appaltatore operata mediante gara informale anziché con bando di gara, per l’assegnazione di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di Euro senza previo invito a presentare le offerte rivolto a dieci o cinque operatori economici (a secondo del valore dei lavori)] ed ha, di contro, omesso di verificare se la società assegnataria della convenzione avesse titolo per la gestione della bocciofila, id est sia configurabile un vantaggio ingiusto. Verifica tanto necessaria nel caso di specie nel quale – come dichiarato dallo stesso imputato all’A.G. e dato atto dalla Corte distrettuale – già in passato l’amministrazione comunale aveva seguito un’analoga procedura in considerazione del fatto che, in paese, “vi è una associazione sola che si occupa del gioco delle bocce”.
5. La decisione in verifica si appalesa lacunosa anche sotto il diverso profilo del dolo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel reato di abuso di ufficio, l’uso dell’avverbio “intenzionalmente” per qualificare il dolo implica che sussiste il reato solo quando l’agente si rappresenta e vuole l’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o altrui come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta e come obiettivo primario perseguito, e non invece quando egli intende perseguire l’interesse pubblico come obiettivo primario (Fattispecie relativa ad un sindaco che aveva rilasciato un’autorizzazione edilizia in violazione della normativa urbanistica sul risanamento del centro storico, allo scopo esclusivo di favorire il recupero di abitanti nella zona del borgo antico che si stava progressivamente spopolando con rischio di un definitivo abbandono). (Sez. 6, n. 708 del 08/10/2003 – dep. 15/01/2004, Mannello, Rv. 227280). In tema di abuso d’ufficio, per la configurabilità dell’elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell’evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell’agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 5, n. 3039 del 03/12/2010 – dep. 27/01/2011, Marotta Rv. 249706).
Di tali principi di legittimità non ha fatto buon governo la Corte di merito, nella parte in cui, nel confermare il giudizio di colpevolezza in merito al reato di cui al capo 1), ha omesso di esplicitare le ragioni sulla scorta delle quali sia possibile ritenere integrata una prova certa secondo il canone dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” codificato all’art. 533 cod. proc. pen., che la volontà dell’imputato fosse orientata proprio a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società “(omissis) “, e non piuttosto a perseguire in via esclusiva gli interessi della cittadinanza del piccolo comune di (…) a che il bocciodromo potesse continuare a rimanere aperto al pubblico.
6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino per nuovo giudizio. Nel nuovo giudizio, il Collegio di merito dovrà attenersi ai principi di diritto sopra esposti, con particolare riguardo alla necessità di verificare l’integrazione della c.d. doppia ingiustizia e l’intenzionalità del dolo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino per nuovo giudizio.

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