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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 12 settembre 2014, n. 37654

 

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza del 26 giugno 2013 la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 30 maggio 2007 dal Tribunale di Messina, che dichiarava F.S.A. , B.S. , S.F. , V.F. e T.P. (nelle rispettive qualità di Sindaco del Comune di (omissis) , il primo, e di Assessori comunali, tutti gli altri) responsabili del reato di calunnia in danno del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, I.C. , e, previa concessione delle attenuanti generiche, li condannava alla pena sospesa di anni due e mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

1.1. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, con la delibera della Giunta municipale n. 34 del 22 gennaio 1996, trasmessa per conoscenza alla locale Procura della Repubblica, il Sindaco ed i componenti la Giunta comunale avevano accusato il geometra I. – quale responsabile dell’Ufficio tecnico comunale – del reato di omissione di atti d’ufficio rispetto agli obblighi derivanti dall’ordinanza n. 225 del 19 dicembre 1995, emessa dal Sindaco F. per fronteggiare l’emergenza dei rifiuti, sebbene essi fossero a conoscenza delle obiettive motivazioni per cui quell’Ufficio si trovava nell’assoluta impossibilità di osservare il provvedimento sindacale. L’I. , in particolare, aveva posto in essere alcune attività in esecuzione dell’ordinanza, la cui menzione era stata dolosamente omessa nella delibera trasmessa alla Procura della Repubblica, con la precisa intenzione di incolparlo del reato di cui all’art. 328 c.p..

  1. Avverso la su indicata sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia degli imputati, rispettivamente deducendo, con separati atti, i motivi di doglianza qui di seguito partitamente illustrati.
  2. Nell’interesse di F.S.A. e B.S. i difensori di fiducia hanno dedotto tre motivi di ricorso, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

3.1. Violazioni di legge e carenze motivazionali in relazione agli artt. 368 c.p., 192 e 530 c.p.p., 12 del D.P.R. n. 915/1982, non avendo la Corte di merito considerato che il Sindaco aveva emesso un’ordinanza contingibile ed urgente, la n. 225 del 19 dicembre 1995, avente ad oggetto la realizzazione in territorio comunale di una discarica provvisoria ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 915/1982, tenuto conto dell’imminente scadenza della proroga per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica sita nel Comune di Malvagna, nonché dei reiterati solleciti rivolti al Comune di Giardini Naxos dalla Provincia di Messina, per la realizzazione di una discarica propria. A fronte di una situazione emergenziale sul piano della tutela della salute e dell’igiene pubblica, anche per l’oggettiva impossibilità di risolvere il problema con il ricorso alle procedure ordinarie, è risultato comprovato che l’ordinanza sindacale non costituì oggetto di puntuale esecuzione da parte dell’I. , cui era stato ordinato di provvedere, previa acquisizione del relativo preventivo di spesa, all’affidamento diretto dei lavori di realizzazione. Dagli stessi allegati alla delibera n. 34/1996, del resto, si evinceva perfettamente la netta distinzione tra lavori pubblici e servizi pubblici – tra i quali rientra lo smaltimento di r.s.u. – sì da rendere errata la giustificazione addotta dall’I. , di non poter procedere a trattativa privata per l’affidamento diretto di lavori pubblici, a fronte di un preventivo di spesa di L. 462 milioni, in quanto non prevista dall’art. 12 della L.R. n. 4/1996 in materia di opere pubbliche.

L’atipicità della situazione escludeva il ricorso alle procedure ordinarie di formazione degli atti amministrativi, in ciò risiedendo la sostanza del potere sindacale extra ordinem previsto dalla legge, con la conseguenza che la persona offesa si era posta in una condizione tale da ostacolare, in mancanza di qualsiasi giustificazione giuridica, l’operato del Sindaco e della sua Giunta, avuto altresì riguardo al contenuto della relazione a firma dell’Ufficiale sanitario, dott. Si.Ga. , che aveva individuato un sito idoneo per la realizzazione della discarica provvisoria, indicando in modo preciso i lavori da eseguire.

3.2. Violazioni di legge e carenze motivazionali in relazione agli artt. 368 e 42 c.p., 192 e 530 c.p.p., nonché all’art.12 del D.P.R. n. 915/1982, avendo la Corte di merito errato nel qualificare come vera e propria denuncia ai fini del reato di calunnia il contenuto della deliberazione n. 34/1996 della Giunta Municipale: deve escludersi, infatti, la presenza di una diretta incolpazione dell’I. per il reato di omissione di atti d’ufficio, atteso che il Sindaco ed i componenti della Giunta non hanno fatto altro che prendere atto della mancata attuazione dell’ordinanza sindacale n. 225/95, disponendo la trasmissione degli atti all’A.G. in merito all’eventuale ravvisabilità di ipotesi di reato a suo carico. Il pieno convincimento della legittimità dell’operato del Sindaco, inoltre, esclude che quest’ultimo ed i componenti della Giunta possano essersi psicologicamente rappresentati in termini di assoluta certezza la piena innocenza dell’I. .

3.3. Violazioni di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 538 c.p.p., per quel che attiene alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.

  1. Nell’interesse di S.F. e T.P. il difensore di fiducia ha dedotto tre motivi di ricorso, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

4.1. Violazioni di legge e carenze motivazionali in relazione all’art. 368 c.p., in punto di accertamento dell’elemento oggettivo del reato di calunnia, per difetto del presupposto tipico relativo alla falsità dell’incolpazione. La delibera n. 34/1996 muoveva infatti dall’assunto che l’I. , quale responsabile dell’UTC, non aveva adempiuto all’ordinanza sindacale n. 225/1995 – emessa facendo uso dei poteri straordinari concessi dall’art. 12 del D.P.R. n. 915/82 – e, comunque, non aveva risposto all’amministrazione comunale entro il termine di giorni trenta per esporre le ragioni del ritardo, decidendo, tra l’altro, di andare in congedo ordinario dal lavoro nel periodo ivi previsto per adempiere, tenuto conto del clima di assoluta emergenza causato dalla mancata raccolta dei rifiuti e da un serio pericolo per la sanità pubblica, in mancanza di un sito ove effettuare il relativo smaltimento. Dal raffronto oggettivo delle attività poste in essere dall’I. con quanto richiesto nell’ordinanza n. 225 risulta chiaramente che egli non eseguì le prescrizioni sindacali – relative all’individuazione del sito, alla predisposizione di un preventivo di spesa, all’incarico in favore di una ditta di sua fiducia, alla predisposizione di un consuntivo e alla realizzazione della discarica provvisoria – e di tanto il Sindaco e la Giunta, preso atto dei termini già scaduti e della mancata esecuzione dell’ordinanza, vollero informare l’autorità giudiziaria.

4.2. Violazioni di legge e carenze motivazionali in relazione all’art. 368 c.p., in punto di accertamento dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché la Corte d’appello avrebbe dovuto tener conto del contesto di assoluta emergenza e dell’atteggiamento non collaborativo da parte dell’I. . Al riguardo, in particolare, la delibera n. 34/96 non esprimeva alcuna certezza sulla sua colpevolezza, ma si limitava ad informare l’A.G. della mancata esecuzione della precedente ordinanza affinché venissero eventualmente riscontrate ipotesi di reato, mentre le attività poste in essere dall’I. furono omesse perché ritenute irrilevanti rispetto alle prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale, e non per accusarlo falsamente.

4.3. Violazioni di legge in relazione agli art. 368 e 47, comma 3, c.p., non avendo la Corte d’appello correttamente considerato il rilievo difensivo secondo cui gli imputati, in ragione della qualifica da essi rivestita al momento del fatto e della situazione di emergenza nella quale operavano, hanno ritenuto di portare a conoscenza della Procura ciò che per loro era stato certamente interpretato come un illecito rifiuto in relazione all’utilizzo di uno strumento previsto dall’art. 12 del D.P.R. sopra citato, e quindi come il compimento di un reato per il quale vigeva l’obbligo d’informare l’A.G..

  1. Nell’interesse di V.F. i difensori di fiducia hanno integralmente richiamato i due motivi formulati a sostegno del gravame avverso la sentenza di primo grado (ossia, la carenza dell’elemento psicologico dovuta ad errore scusabile ex art. 47, comma 3, c.p. e l’obbligo di denuncia del reato all’A.G. ai sensi dell’art. 361 c.p., data la qualifica di pubblici ufficiali rivestita dagli imputati) ed hanno altresì dedotto vizi di violazione di legge e carenze motivazionali in relazione agli artt. 368, 47, comma 3, c.p. e 12 del D.P.R. n. 915/1982, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

La Corte d’appello, in particolare, ha erroneamente ritenuto non applicabile la disposizione di cui all’art. 12 del su citato D.P.R., laddove i tempi necessari per lo svolgimento di tutti gli adempimenti da porre in essere per indire una gara ad evidenza pubblica sarebbero stati del tutto incompatibili con l’urgenza di provvedere e non avrebbero fatto altro che aggravare ulteriormente la situazione di grave pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità, tanto che la stessa Provincia regionale di Messina aveva più volte sollecitato l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, minacciando anche una denuncia per omissione.

Nonostante l’applicabilità dell’ordinanza ex art. 12 cit. apparisse inconfutabile nel caso di specie, entrambi i Giudici di merito hanno erroneamente escluso la configurabilità dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 47 c.p..

Si afferma in sentenza, inoltre, che l’I. avrebbe richiesto all’Intendenza di Finanza di Messina l’autorizzazione ad occupare in via provvisoria l’area di proprietà demaniale individuata per la realizzazione della discarica, ma il relativo sito era stato già individuato dall’Ufficiale sanitario, che ne aveva espressamente attestato l’idoneità ai fini dell’art. 12 del D.P.R. sopra citato.

Erronea deve ritenersi anche l’ulteriore affermazione secondo cui egli aveva predisposto una delibera di acquisizione di relazione geologica che il 29 dicembre 1995 non venne approvata dalla Giunta presieduta dal Sindaco, poiché con la delibera in questione (n. 646/95) la G.M. non ritenne necessario approvare la proposta sul rilievo che l’U.T.C. già disponeva di una relazione geologica inerente l’intero territorio.

Erroneamente valutata dai Giudici di merito, infine, risulta la questione relativa alla predisposizione del preventivo di spesa necessario per la discarica provvisoria, poiché lo stesso fu redatto solo in data 16 gennaio 1996, ossia dopo 27 giorni dalla notifica dell’ordinanza, e pervenne all’Ufficio tecnico nel pomeriggio del medesimo giorno, allorquando il Dirigente aveva già ultimato il suo servizio ed aveva lasciato l’ufficio senza prenderne visione, facendovi rientro, dopo un periodo in cui rimase assente per congedo e malattia, solo il (omissis) . Errata, dunque, deve ritenersi la ricostruzione dei fatti da parte dell’I. , quando afferma di aver comunicato all’amministrazione le sue perplessità circa l’impossibilità di procedere a trattativa privata, poiché l’importo presumibile della relativa spesa venne consegnato solo il 16 gennaio, quando egli era già andato via dall’ufficio, rimanendo assente per altri 15 giorni.

 Considerato in diritto

  1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito esposte e precisate.
  2. Emerge dalla lettura delle decisioni dei Giudici di merito che l’ordinanza sindacale n. 225/1995, notificata all’I. il 20 dicembre 1995 e trasmessa per conoscenza alle autorità amministrative competenti, oltre che alla Procura di Messina, aveva stabilito che il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune: a) individuasse in via provvisoria l’area adiacente al depuratore consortile lato mare come il sito ove effettuare la discarica dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto già suggerito nell’apposita relazione redatta dall’Ufficiale sanitario in data 11 novembre 1995; b) predisponesse un preventivo di spesa concernente sia l’occupazione temporanea di tale area, sia la realizzazione della discarica, alle condizioni indicate dalla Provincia di Messina e dall’Ufficiale sanitario; c) incaricasse una ditta di sua fiducia in grado di provvedere a tale realizzazione, predisponendo a consuntivo l’esatto ammontare delle spese; d) desse attuazione alla discarica in tempi brevi.

L’ordinanza, richiamata nella motivazione della successiva delibera di Giunta municipale n. 34 del 22 gennaio 1996, aveva ad oggetto la individuazione e la realizzazione di una discarica temporanea, ex art. 12 del d.P.R. n. 915/1982, per i rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, stante l’imminente scadenza – il 17 gennaio 1996 – della proroga dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia regionale di Messina al conferimento dei predetti rifiuti presso la discarica di un altro Comune.

Vi si precisava, altresì, che il mancato rispetto dell’ordinanza e dei relativi tempi e modi di attuazione avrebbe comportato l’eventuale adozione di provvedimenti di natura amministrativa, disciplinare, penale ed erariale nei confronti dei funzionari incaricati, in considerazione della ‘somma urgenza’, legata anche al carattere igienico-sanitario del provvedimento.

Nell’articolato assetto motivazionale della su citata delibera n. 34/1996, avente ad oggetto proprio il mancato rispetto ed attuazione del contenuto della precedente ordinanza sindacale n. 225/1995, la Giunta municipale rilevava che ‘nessuna comunicazione, relazione o atti’ erano pervenuti all’Amministrazione comunale da parte del dirigente dell’Ufficio tecnico in merito a quanto disposto per effetto del su menzionato provvedimento, emanato dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria, creando così ‘notevoli disagi’ alla predetta Amministrazione ed alla cittadinanza, con le conseguenti determinazioni legate all’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, per l’inosservanza della sopra citata ordinanza, e all’invio di copia della delibera alla Procura di Messina ‘per tutti quei reati riscontrabili dall’omissione, non rispetto e non attuazione della citata ordinanza sindacale n. 225/1995, nei confronti del dipendente I.C. ‘, nonché al Prefetto e ad altre autorità amministrative per opportuna conoscenza.

Dalle decisioni dei Giudici di merito risulta, peraltro, che l’I. si era adoperato, a seguito dell’emissione dell’ordinanza n. 225/95, nei termini appresso indicati: a) richiedendo all’Intendenza di Finanza di Messina l’autorizzazione ad occupare in via provvisoria l’area individuata per la discarica; b) predisponendo una proposta di delibera di acquisizione di relazione geologica, che in data 29 dicembre 1995 non fu approvata dalla Giunta municipale; c) richiedendo al capo del settore dei lavori in economia del Comune, il 27 dicembre 1995, il preventivo di spesa concernente la realizzazione della discarica. Tale preventivo di spesa, trasmesso in data 16 gennaio 1996 dal tecnico che lo aveva redatto, risulta essere pervenuto alle ore 18.10 di quello stesso giorno, quando il dirigente dell’Ufficio tecnico aveva già ultimato il servizio ed era andato via, rimanendo successivamente assente dal servizio, per congedo e malattia, sino al (omissis) .

  1. La formulazione del tema d’accusa poggia proprio sull’omessa menzione di tali attività amministrative nel corpo della su citata delibera n. 34/1996, attività che, invece, erano state poste in essere dal funzionario a tal fine incaricato, prospettandosi in tal guisa un suo comportamento assolutamente inerte a seguito dell’emissione dell’ordinanza sindacale n. 225/1995.

Al riguardo, tuttavia, occorre inquadrare i contorni della complessa vicenda storico-fattuale in esame, così come ricostruita dagli stessi Giudici di merito, nel contesto di obiettiva urgenza legata alla necessaria realizzazione della discarica nel territorio comunale ed alla ricorrenza di una situazione di emergenza nella tutela della salute e dell’igiene pubblica, situazione ripetutamente segnalata dalla Provincia di Messina ed ampiamente rappresentata nel su menzionato provvedimento sindacale, alle cui precise e dettagliate statuizioni, pertanto, occorreva dare piena e puntuale attuazione, anche in ragione della particolare ristrettezza dell’arco temporale entro cui l’Amministrazione comunale era stata chiamata ad intervenire.

La trasmissione di copia della delibera assunta dalla Giunta municipale alla locale Procura della Repubblica è avvenuta per informare l’Autorità giudiziaria del verificarsi di una situazione in cui il Sindaco ed i membri della Giunta, lungi dal manifestare alcuna personale convinzione riguardo alla colpevolezza della persona offesa, mostravano di ritenere irrilevanti le attività sino ad allora poste in essere dal funzionario comunale rispetto all’articolato quadro di prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale poco prima adottata, ritenendo, pertanto, che si fosse palesato un comportamento omissivo di atti urgenti.

Fondavano essenzialmente tale rappresentazione circa la mancata esecuzione della delibera non solo gli elementi di valutazione complessivamente derivanti dal raffronto oggettivo tra il preciso contenuto dei diversi adempimenti amministrativi richiesti e la natura essenzialmente prodromica o interlocutoria delle attività effettivamente realizzate, che di certo non ne evidenziavano una precisa e completa attuazione (tanto che il preventivo di spesa non fu predisposto, ma se ne diede incarico ad altro funzionario, che procedette alla sua trasmissione all’Ufficio tecnico solo il giorno prima della data di scadenza della proroga dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Messina, mentre la proposta di delibera acquisitiva di una relazione geologica, non contemplata nell’ordinanza sindacale n. 225/1995, non fu approvata dalla Giunta municipale), ma anche le ulteriori circostanze, parimenti poste in rilievo, o comunque emergenti dalla motivazione della delibera di Giunta n. 34/1996, indicative del fatto che gli imputati ritenevano di aver correttamente agito nel peculiare ambito dell’intervento extra ordinem previsto dal su citato art. 12 (con la conseguente tutela offerta dalle previsioni sanzionatorie dettate nell’art. 29 del citato d.P.R. n. 915/82) e che l’Ufficiale sanitario, sotto altro ma connesso profilo, aveva già provveduto ad individuare un sito ritenuto idoneo per la realizzazione della discarica ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 915/82, che era stato in effetti puntualmente indicato nella sua relazione del 13 novembre 1995 in quello adiacente all’area che ospitava il depuratore consortile.

  1. Al riguardo, secondo la pacifica linea interpretativa dettata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, dep. 10/05/2007, Rv. 236448), è necessario, perché si realizzi il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell’incolpazione).

Si è inoltre precisato (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, dep. 18/07/2012, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846, del 10/06/2009, Rv. 244421; Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, Rv. 245849).

Nel caso in esame, in effetti, non vi è stata una compiuta rappresentazione di tutti gli elementi di conoscenza nella predisposizione dell’atto inviato all’Autorità giudiziaria, ma ciò è avvenuto perché gli imputati avevano maturato la convinzione – dandone, peraltro, ampia giustificazione nella stessa motivazione della delibera di Giunta municipale – che il responsabile dell’Ufficio tecnico, a fronte di una situazione di obiettiva urgenza, non avesse fatto nulla di realmente significativo rispetto al quadro degli adempimenti e delle prescrizioni precisamente delineato nel precedente provvedimento.

Né, del resto, si esprimevano certezze riguardo alla colpevolezza del funzionario comunale, ma si adottavano provvedimenti di vario tipo nei suoi confronti, informando l’Autorità giudiziaria della situazione che in quel momento si era venuta a determinare, affinché venisse eventualmente ravvisata la presenza di ipotesi di reato legate alla mancata esecuzione dell’ordinanza sindacale.

Al riguardo, si è già tracciata in questa Sede (Sez. 6, n. 22922 del 23/05/2013, dep. 27/05/2013, Rv. 256628) una precisa linea di discrimine, allorquando si è affermato che solo l’ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all’incolpato.

Quando invece l’erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l’attribuzione dell’illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia.

  1. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, secondo la formula in dispositivo meglio enunciata.

 

P.Q.M.

 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.

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