Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 12 gennaio 2015, n. 181
Fatto e diritto
Ritenuto che R.G. proponeva dinanzi al Tribunale di Milano, con ricorso ex art. 102-bis cod. proc. civ. depositato in data 21 marzo 2013, opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall’Avv. A.S. per il pagamento di competenze professionali e notificato l’8 marzo 2013;
che l’opponente formulava in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Trapani, quale giudice di residenza di esso opponente, in applicazione della normativa cogente in tema di foro del consumatore;
che si costituiva l’opposto, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della proposta opposizione per essere stata notificata oltre il termine di quaranta giorni;
che il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 10 ottobre 2013, ha revocato il decreto ingiuntivo per essere stato emesso da giudice incompetente e ha assegnato il termine per la riassunzione delle domande di merito avanti al Tribunale di Trapani;
che – premessa l’ammissibilità e tempestività della opposizione proposta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (essendosi dato corso al deposito del ricorso in opposizione nei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo) e la regolare instaurazione del contraddittorio – a tale conclusione il Tribunale è pervenuto rilevando che il R. risulta pacificamente residente a (…) e che il foro speciale della residenza del consumatore prevale su quello determinato ai sensi dell’art. 637, terzo comma, cod. proc. civ.;
che avverso detta ordinanza l’Avv. A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 9-11 novembre 2013;
che l’intimato ha depositato una memoria difensiva;
che il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte ex art. 380-ter cod. proc. civ., ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza;
che in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che con il primo motivo il ricorrente deduce che l’ingiunzione non sarebbe stata opposta nei quaranta giorni di rito e sarebbe divenuta perciò definita, talché illegittima sarebbe la declaratoria di annullamento da parte del Tribunale;
che con il secondo mezzo si lamenta la nullità della notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza per il mancato rispetto dei termini di comparizione come fissati nel decreto che l’aveva disposta;
che entrambe le censure sono inammissibili, giacché in sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sia che, come nella specie, si tratti di questioni processuali (Cass., Sez. III, 28 marzo 2006, n. 7075; Cass., Sez. VI-3, 21 luglio 2011, n. 15996);
che con il terzo motivo si censura che il Tribunale non abbia considerato che il foro del consumatore è anche quello del suo domicilio, nella specie pacificamente in Milano, ove il R. svolgeva la propria attività lavorativa;
che il motivo è infondato;
che, infatti, il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 cod. civ. (Cass., Sez. VI-3, 17 maggio 2011, n. 10832);
che con il quarto motivo si deduce che il R. era comunque tenuto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., “all’indicazione di tutti i fori concorrenti con quello del consumatore”: l’omissione di questa formalità nella contestazione determinerebbe l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza;
che la censura è priva di fondamento, posto che nella specie, con il ricorso ex art. 702-bls cod. proc. civ. in opposizione al decreto ingiuntivo, il R. ha indicato nel Tribunale di Trapani l’unico foro ritenuto competente a decidere sulla controversia, quale giudice del luogo di residenza di esso opponente;
che il quinto mezzo contesta la ricorrenza dei presupposti atti “a radicare l’eccezione di incompetenza territoriale per violazione del principio sul foro del consumatore”;
che la doglianza è priva di fondamento;
che il Tribunale si è correttamente attenuto al principio secondo cui, in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass., Sez. VI-3, 12 marzo 2014, n. 5703);
che il ricorso è rigettato e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Trapani;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Trapani; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal resistente, che liquida in complessivi Euro 2.100, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.
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