Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 febbraio 2013 n. 6571[1]
Il superamento dei limiti tabellari non può neanche rappresentare una presunzione relativa, nel senso che, superato il limite delle tabelle, sia l’imputato a dovere offrire la prova insuperabile della destinazione ad uso personale. Nella norma non vi è alcuna finalità di invertire le regole in tema della prova della responsabilità penale: tale prova secondo i criteri ordinari, dovrà essere fornita dall’accusa, che potrà certamente valorizzare, ma nello specifico contesto fattuale, i parametri citati quali indizi ed utilizzare le tabelle per la corretta individuazione del numero di dosi utili che possano essere ricavate dalle varie e numerose sostanze inserite nell’elenco delle sostanze stupefacenti
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