Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 maggio 2017, n. 22561

Notifica omessa nel caso in cui l’imputato non riceva l’atto presso l’abitazione eletta a domicilio e nel frattempo abbia cambiato avvocato. La conseguenza è stata così che l’imputato non è stato posto nelle condizioni di potersi difendere (esclusa quindi anche la nullità a regime intermedio).

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 9 maggio 2017, n. 22561

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/04/2015 della Corte d’appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 09/04/2015, ha confermato la pronuncia di condanna di (OMISSIS) emessa dal Tribunale di Latina sezione di Terracina – con provvedimento del 14/01/2010, in relazione ai reati di cui agli articoli 572 e 582 c.p..

2. Con il ricorso proposto da (OMISSIS) personalmente si eccepisce la violazione di norme processuali in quanto, pur avendo egli eletto domicilio, il decreto di citazione a giudizio in appello e’ stato notificato solo al difensore di fiducia, cosicche’ il giudizio di secondo grado si e’ svolto erroneamente in sua assenza, determinata dalla circostanza che non e’ stato reso edotto del procedimento in corso, di cui e’ venuto a conoscenza solo successivamente.

Segnala che prima del giudizio di appello egli aveva provveduto alla nomina di diverso difensore di fiducia, che non e’ stato posto in condizione di rappresentarlo nel procedimento.

Sulla base di tali elementi ritiene integrata la nullita’ del giudizio di secondo grado e sollecita la restituzione nel termine per impugnare tale provvedimento.

3. Si contesta violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta integrazione del delitto di maltrattamenti, e riduce le condotte contestate a meri contrasti tra i coniugi, quale conseguenza della decisione di separazione, e le ripetute telefonate del ricorrente all’esigenza di interessarsi dei figli, rimasti a vivere con la moglie.

Si ritengono gli episodi individuati in sentenza quale sintomo del reato privi del carattere dell’abitualita’, essenziale alla configurazione della fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, quanto alla preliminare eccezione procedurale.

2. L’esame degli atti ha consentito di verificare che, in sede di arresto, l’interessato dichiaro’ domicilio nella sua abitazione, e malgrado tale indicazione all’epoca fosse inadeguata, posto che il procedimento riguardava maltrattamenti in danno della moglie, in relazione ai quali venne imposta la misura del divieto di avvicinamento, l’interessato non venne sollecitato all’indicazione di un diverso recapito. Cosicche’, garantita la sua presenza personale al giudizio di primo grado, svolto con il rito direttissimo, non e’ poi intervenuto alcun mutamento rispetto a tale indicazione.

Malgrado la mancanza nel fascicolo processuale di un provvedimento di revoca della misura imposta, e la presenza di antitetiche risultanze in tal senso emergenti dall’intestazione del verbale di udienza, e dalla sentenza di secondo grado – posto che nel primo atto si da’ conto che l’interessato e’ sottoposto ad obblighi e nel secondo in senso opposto si qualifica l’interessato libero assente il lasso di tempo intercorso tra l’imposizione dell’obbligo e la celebrazione del giudizio di appello, superiore a quattro anni, rende del tutto certa la circostanza che la misura fosse stata all’epoca revocata, e quindi astrattamente possibile la presenza del (OMISSIS) nel domicilio dichiarato.

La circostanza, unitamente alla persistente validita’ della dichiarazione di domicilio, non contraddetta da difforme indicazione, almeno a quel che e’ dato ricavare dagli atti del processo, imponeva che il decreto di fissazione del giudizio di appello venisse notificato a quell’indirizzo e, solo ove lo stesso fosse accertato inidoneo, per assenza dell’interessato, al difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis.

In senso contrario invece tale comunicazione, avvenuta presso il difensore, e’ stata effettuata in mancanza di previi tentativi nel domicilio indicato, e con l’errata indicazione che il (OMISSIS) fosse domiciliato presso il professionista, circostanza, come si e’ visto, non veritiera.

I dati riferiti evidenziano quindi che si verte nella specie non in un caso di notifica irregolare, ma di omessa notifica all’interessato, validamente eccepita nel grado successivo trattandosi di nullita’ di ordine generale a regime intermedio che puo’ ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, nonche’ nei casi in cui la stessa non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183 c.p.p., alle regole di deducibilita’ di cui all’articolo 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilita’ di cui all’articolo 180 c.p.p. (v. Sez. Un., Sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396 e negli stessi termini da ultimo Sez. 4, n. 18098 del 01/04/, Crapella, Rv. 263753).

Cosicche’, pur essendo le deduzioni in fatto espresse in ricorso parzialmente non fondate – con particolare riferimento all’intervenuta nomina di un diverso difensore di fiducia, di cui non v’e’ traccia in atti – quel che rileva ai fini dell’accertamento della nullita’ della notifica e’ che la stessa sia stata eseguita per (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS), erroneamente qualificato domiciliatario, senza un previo tentativo di comunicazione presso il domicilio dichiarato e che l’interessato non sia stato in grado di dedurlo all’udienza dinanzi alla Corte d’appello, che e’ stata celebrata in assenza del diretto interessato, del difensore di fiducia, sostituito dal difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97 c.p.p..

3. La circostanza esposta impone, accertata la causa di nullita’ del procedimento di appello di cui all’articolo 178 c.p.p., lettera c), l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio di secondo grado; il richiamato accertamento supera, per il suo carattere pregiudiziale, i rilievi svolti con gli ulteriori motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma

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