Illegittimo il sequestro probatorio quando la motivazione posta alla base della misura sia del tutto priva delle ragioni di strumentalità o pertinenza del denaro sequestrato al reato per cui si procede
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 9 dicembre 2016, n. 52360
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia A – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza dell’11/4/2016 del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emilia Anna Giordano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cardia Delia che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Macerata, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro del Pubblico Ministero in data 18 marzo 2016, relativo (per quanto e’ di interesse in questa sede) al sequestro probatorio della somma di denaro contante, pari a 490,00 Euro in danno di (OMISSIS).
Il pubblico ministero, pur dando atto della mancata convalida, stante la inosservanza dei termini di rito, del sequestro eseguito dalla Squadra Mobile di Macerata nel corso della perquisizione personale e locale eseguita il (OMISSIS) a carico del ricorrente, ipotizzata la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, ha disposto il sequestro della somma ritenendo trattarsi di “corpo del reato e/o di cosa pertinente al reato, indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, in quanto si rende necessario accertare la provenienza dei beni in sequestro, essendo tanto la somma di denaro che l’apparecchio cellulare con inserite due schede, intestate a terze persone, di verosimile provenienza delittuosa”.
2.Avverso tale pronuncia (OMISSIS) propone personalmente ricorso per cassazione.
Con il primo motivo denuncia il vizio di mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie del disposto sequestro non essendo individuata la pertinenzialita’ del denaro sequestrato con il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge poiche’ il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero avrebbe dovuto essere dichiarato nullo dal Tribunale del riesame, perche’ privo della enunciazione del fatto-reato per cui si procede.
3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
4. Giova richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, nonche’ dell’inerenza o pertinenzialita’ della stessa all’accertamento del medesimo (ex multis Sez. 6, n. 5930 del 31 gennaio 2012, Iannella, Rv. 252423; Sez. 2, n. 23212 del 9 aprile 2014, Kasse, Rv. 259579). Con risalente affermazione di principio le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’onere motivazionale assegnato al pubblico ministero dall’articolo 253 c.p.p. investe l’individuazione della concreta finalita’ probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti (S. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226713). La giurisprudenza successiva ha poi precisato la portata dell’onere motivazionale imposto all’Accusa, con riguardo precipuamente al corpo del reato ed in relazione a beni che hanno un collegamento diretto con il fatto per cui si procede. Sul punto, ai fini della legittimita’ del sequestro probatorio, si e’ affermato che non e’ necessario indicare la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilita’, purche’ non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilita’ di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 02/04/2014, Visca, Rv. 260339),In altre parole, le condizioni alle quali puo’ ritenersi soddisfatto l’onere motivazionale non possono che variare in ragione del fatto in concreto ipotizzato e del tipo di illecito a cui concretamente viene ricondotto il sequestro, nonche’ della natura del bene che si intende sequestrare. In tal senso la qualifica di quest’ultimo come corpo del reato, ovvero di cosa pertinente al medesimo e la stessa esigenza probatoria sottesa al sequestro, possono risultare in re ipsa o anche solo dalla sommaria enunciazione del fatto oggetto di investigazione.
E’, dunque, compito del pubblico ministero procedente modulare la specificita’ dell’apparato giustificativo del provvedimento di sequestro, in relazione alle effettive peculiarita’ del caso concreto. Una motivazione che non sia meramente apparente in particolare, deve svolgere argomentazioni in merito al fumus, cioe’ sulla mera possibilita’ del rapporto dei beni con il reato che siano ancorate alle peculiarita’ del caso concreto.
Tanto pero’ non e’ dato ravvisare nel caso in esame nel quale il decreto di sequestro adottato dal pubblico ministero e’ privo di motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, attraverso il sequestro del denaro essendo riferibile la motivazione posta a base del provvedimento al sequestro delle “sim card” ma del tutto priva delle ragioni di strumentalita’ o pertinenza del denaro sequestrato al reato per cui si procede. Premesso, infatti, che non si e’ in presenza di sequestro avente ad oggetto denaro costituente corpo del reato ovvero profitto del reato di cessione di sostanze stupefacenti – e del resto nello stesso decreto il denaro viene appreso genericamente quale cosa pertinente al reato – rileva il Collegio che non si e’ in presenza di res che possieda un connotato ontologico ed immanente tale da rendere di immediata evidenza la funzione probatoria del sequestro.
5. Avuto riguardo alla radicale mancanza di motivazione sulle concrete esigenze probatorie sottese al sequestro della somma di denaro trovata nella disponibilita’ del ricorrente il giudice del riesame non aveva il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione, peraltro, di mera apparenza, secondo la quale finalita’ del sequestro era quella di verificarne il collegamento con l’eventuale commissione di reati da parte del ricorrente.
6. E’ manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso poiche’ il provvedimento del pubblico ministero e’ sufficientemente argomentato, con riguardo al titolo di reato per il quale si procede, attraverso il richiamo per relationem, agli atti redatti il (OMISSIS) dalla polizia giudiziaria, sequestro, perquisizione personale e domiciliare, con riguardo al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, reato rispetto al quale il ricorrente ha svolto le proprie argomentazioni difensive in punto di esigenze probatorie sia dinanzi al Tribunale del riesame che con il presente ricorso.
7. Consegue l’annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (S.U., n. 5876 cit.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto del Pubblico Ministero in data 18 marzo 2016 e dispone al restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto
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