Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 5 giugno 2017, n. 27794

Non è punibile per abuso d’ufficio, perché il fatto non costituisce reato, il sindaco che toglie la parola e allontana un consigliere comunale che nel suo intervento lo aveva offeso gratuitamente

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 5 giugno 2017, n. 27794

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURIZIO GIANESINI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito il difensore avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di CAGLIARI, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’articolo 323 c.p., ha dichiarato l’imputato non punibile ex articolo 131 bis c.p..

2. Il ricorrente ha dedotto piu’ motivi di ricorso, per inosservanza o erronea applicazione di legge penale sostanziale e processuale e per vizi di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e).

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato che nel caso in esame vi fosse stata una violazione di norme di legge o di regolamento dato che l’imputato, Sindaco del Comune di (OMISSIS), aveva tolto la parola e disposto l’allontanamento coatto del Consigliere comunale (OMISSIS) in presenza della condizioni che legittimavano questo suo intervento, per di piu’ dopo aver consultato il Segretario Comunale.

Lo (OMISSIS), del resto, che aveva proceduto alla lettura di un testo teso ad offendere gratuitamente l’imputato, era stato allontanato dall’Aula solo temporaneamente, era stato riammesso poco dopo, quando si era calmato, e aveva quindi potuto svolgere per intero tutte le sue argomentazioni; del resto, la normativa comunale andava interpretata nel senso che l’allontanamento coattivo poteva essere disposto nei confronti di chiunque arrecava turbamento ai lavori e non solo nei confronti del pubblico.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha segnalato che mancava qualsiasi ipotesi di danno ingiusto nei confronti dello (OMISSIS) che, non appena rientrato dal temporaneo allontanamento, aveva potuto concludere il suo intervento, tanto piu’ che il suo testo scritto era stato letto da altra Consigliera appartenente allo stesso Gruppo, mentre non era attribuibile alla volonta’ dell’imputato il fatto che la vicenda fosse stata riportata dai giornali con particolare evidenza.

2.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha segnalato che mancava nel caso in esame il dolo intenzionale dato che l’intento dell’imputato non era certo stato quello di danneggiare lo (OMISSIS) ma quello di evitare la paralisi amministrativa del Comune dato che in quella occasione si trattava di adottare provvedimenti importanti per la comunita’ di (OMISSIS), tanto piu’ che la scelta di allontanare lo stesso (OMISSIS) era avvenuta dopo la consultazione del Segretario Comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto.

2. In merito al primo motivo di ricorso, quello relativo all’elemento materiale del reato di abuso di ufficio e, in particolare, alla violazione di norme di legge o regolamento, vanno sostanzialmente condivise le considerazioni motivatamente espresse dalla Corte di Appello che ha rinvenuto detta violazione in quella dell’articolo 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, che prevede l’intervento della forza pubblica solo in caso di intemperanze del pubblico presente e solo dopo la materiale sospensione della seduta, mentre nel caso in esame l’imputato aveva chiamato la forza pubblica durante la seduta, senza interromperla, e per allontanare un membro del Consiglio Comunale che persisteva nella lettura di un documento politico di critica.

2.1 Del resto, e per concludere sul punto, l’enunciato specificamente contenuto nella norma di regolamento sopra richiamata, quello per cui il Presidente (i.e. il Sindaco) puo’ ordinare l’allontanamento delle persone “che assistono alla adunanza” che arrechino disturbo ai lavori non sembra davvero estensibile al caso in esame in cui la persona allontanata non solo non stava “assistendo” ai lavori del Consiglio Comunale ma vi stava anzi prendendo parte attiva con lo svolgimento di un intervento orale che, anche tralasciando le sue concrete modalita’ espositive, era sicuramente collocabile nell’ambito generale della funzione politica svolta.

3. Quello che pero’ non convince della motivazione della sentenza impugnata e’ il profilo relativo all’elemento soggettivo del reato.

3.1 Va ricordato allora, in primo luogo che, il dolo intenzionale tipico del reato di abuso di ufficio riguarda solo l’evento del reato e cioe’ l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto, mentre tutti gli altri elementi della fattispecie materiale, quali appunto la violazione di norme di regolamento, sono soggette all’ordinario dolo generico (si veda sul punto Cass. Sez. 6 del 20/4/2011 n. 34116, Pg in proc. D’Angelo, Rv 250833) e richiedono quindi la coscienza e volonta’ da parte dell’agente di violare appunto il dettato di norme di legge o di regolamento.

3.2 Gia’ sul punto specificamente riferibile alla certa consapevolezza della avvenuta violazione di regolamento nei termini sopra indicati, allora, la sentenza tralascia di considerare che l’imputato si e’ risolto a disporre l’espulsione dall’aula del Consigliere (OMISSIS) dopo aver consultato sul punto il Segretario Comunale presente e dopo averne avuto l’assenso, il che depone gia’ per una assai verosimile inesistenza del dolo generico cui si e’ sopra fatto cenno.

3.3 Ma anche se si volesse superare la perplessita’ di cui sopra con l’osservazione che l’errore, in quanto vertente su norma extrapenale che diviene parte integrante del precetto e quindi norma penale tutti gli effetti, e’ irrilevante sulla base della regola di cui all’articolo 5 c.p., resta comunque senza risposta adeguata e convincente, nella motivazione della Corte, il tema della esistenza del dolo intenzionale tipico del reato di abuso di ufficio.

3.4 Va infatti ricordato brevemente che, secondo la giurisprudenza stabilizzatasi sul punto di trattazione, il dolo intenzionale si caratterizza come rappresentazione e volizione dell’evento di danno altrui come conseguenza diretta ed immediata dalle condotta ed obiettivo primario perseguito dall’agente, cosi’ che occorre la priva che la volonta’ dell’agente sia stata orientata proprio a procurare il danno ingiusto (tra le tante, tutte di analogo tenore, si veda da ultimo Cass. sez. 6 del 25 gennaio 2013 n. 21192, Barla, Rv 255368).

3.5 Nella prospettiva argomentativa sopra accennata, quindi, era necessaria la dimostrazione che l’azione dell’imputato era volta esclusivamente a causare al Consigliere (OMISSIS) un danno ingiusto, danno individuato, dalla imputazione e poi dalla stessa motivazione, nel fatto di non aver consentito la prosecuzione dell’intervento e cioe’ lo svolgimento di una pubblica funzione, con derivato “danno di immagine” alla figura pubblica dello stesso (OMISSIS).

3.6 Anche trascurando di considerare che il danno ingiusto cosi’ individuato dalla Corte si espone alle evidenti critiche svolte nei motivi di ricorso e cioe’ alla considerazione che l’allontanamento dall’aula dello (OMISSIS) si e’ protratto per poco tempo dato che quest’ultimo e’ stato riammesso nella sala del Consiglio dopo una ventina di minuti e ha potuto svolgere la sua pubblica funzione con l’intervento sugli altri punti all’ordine del giorno, resta indimostrato, nella motivazione del provvedimento impugnato, che l’imputato sia risolto a disporre l’allontanamento solo ed esclusivamente per impedire la conclusione dell’intervento dello (OMISSIS) e quindi lo svolgimento della funzione pubblica di quest’ultimo.

3.7 Occorre infatti sottolineare che, come ricordato dal ricorrente, il dolo intenzionale e’ escluso tutte le volte in cui l’evento tipico e’ una semplice conseguenza accessoria della condotta, diretta invece a perseguire in via primaria, l’obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo (da ultimo, Cass. Sez. 6 del 19/12/2011 n. 7384, Porcari, Rv 252498) e che, conseguentemente, non e’ stato considerato con il dovuto approfondimento che la condotta interruttiva dell’intervento dello (OMISSIS) tenuta dal (OMISSIS) pare davvero finalizzata non solo e non tanto ad impedire l’esercizio da parte della persona offesa del suo ruolo politico istituzionale (ruolo, come si e’ visto prontamente ripreso in tutta la sua latitudine dopo l’allontanamento dall’aula) quanto piuttosto e primariamente ad assicurare lo svolgimento perdurante della seduta del Consiglio, che aveva all’ordine del giorno, a quanto e’ dato comprendere, rilevanti questioni per la vita della comunita’.

3.8 L’indicazione quindi della Corte secondo la quale la prova della intenzionalita’ del dolo andava rinvenuta in uno stato di contrapposizione caratteriale e personale tra i due protagonisti della vicenda sembra trascurare proprio la valutazione che si e’ appena svolta al numero che precede e relativa alla compresenza determinante ed assorbente di una finalita’ pubblica su quella, molto ipoteticamente sussistente, di una finalita’ meramente personale e sostanzialmente ritorsiva.

4. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *