Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 marzo 2017, n. 10555

La sostituzione prima della pronuncia della corte di appello, del titolo in base al quale la domanda di estradizione per lo stesso fatto è stata avanzata non rappresenta motivo ostativo a una pronuncia di estradabilità

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 3 marzo 2017, n. 10555

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/10/2016 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di (OMISSIS) richiesta dal Governo albanese per il reato di truffa.

La Corte di appello dava atto che nelle more del procedimento era divenuta definitiva la sentenza di condanna per la quale era stata chiesta l’estradizione del (OMISSIS).

2. L’estradando ricorre per l’annullamento della suddetta sentenza, a mezzo del suo difensore, deducendo la carenza di motivazione e la violazione dell’articolo 23 della Convenzione europea di estradizione, in ordine al mutamento del titolo in base al quale e’ stata chiesta l’estradizione (da misura cautelare detentiva e sentenza definitiva di condanna), che necessitava l’inoltro di una nuova domanda estradizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ essere accolto.

2. A parte il riferimento all’articolo 23 della Convenzione europea di estradizione (che disciplina il regime linguistico della documentazione da produrre nella procedura estradizionale), in ordine al quale il ricorrente non formula alcuna censura, le critiche sviluppate nel ricorso non hanno fondamento.

La sostituzione, prima della pronuncia della corte di appello, del titolo in base al quale la domanda di estradizione per lo stesso fatto e’ stata avanzata non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilita’ (Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643).

E’ infatti evenienza fisiologica del procedimento penale a carico dell’estradando presso lo Stato richiedente che ad un titolo di tipo cautelare, sulla base del quale sia stata avviata la procedura estradizionale, subentri nella pendenza di quest’ultima il titolo esecutivo, emesso a conclusione del procedimento stesso.

Quel che rileva e’ che, a norma dell’articolo 12 della Convenzione europea di estradizione, la domanda di estradizione sia comunque sostenuta da un titolo avente la stessa forza di un mandato di arresto o di una sentenza esecutiva di condanna.

Nulla vieta, pertanto, che ferma restando la causa petendi, il titolo su cui si fonda la domanda di estradizione sia successivamente sostituito, purche’ prima della pronuncia da parte della Corte di appello, dallo Stato richiedente, dato che tale produzione integra la domanda di estradizione, venendone dunque a farne parte, e non lede alcun diritto difensivo, dal momento che l’interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione.

3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La cancelleria provvedera’ alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 203 disp. att. c.p.p..

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