Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 24 febbraio 2017, n. 9156

La misura della confisca di un quadro si applica anche a un soggetto che rivendichi la proprietà del bene ma di cui non sia accertata la estraneità al reato che ha portato all’applicazione della misura ablatoria

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 24 febbraio 2017, n. 9156

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgi – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/02/2016 emessa dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. LOY Francesca, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Pesaro ha applicato nei confronti di (OMISSIS) la pena concordata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., di anni due di reclusione, per una serie di reati, tra cui quello previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, in concorso con (OMISSIS), e ha disposto la confisca del dipinto raffigurante il ritratto di (OMISSIS) attribuito a (OMISSIS), cioe’ del quadro che, secondo l’imputazione, era stato trasferito in Svizzera in assenza della prescritta licenza.

2. Contro questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS), per mezzo di procuratore speciale.

Dopo aver premesso di essere legittimata, quale terzo proprietario del quadro, a impugnare la sentenza nella parte in cui ha disposto la confisca, ha censurato la decisione del Tribunale per aver disposto la confisca di un bene appartenente a persona estranea al reato, in violazione di quanto previsto dall’articolo 174, Decreto Legislativo cit., precisando che prima del suo eventuale accertamento della responsabilita’ concorsuale con il (OMISSIS) non appare legittima l’ablazione del bene di sua proprieta’.

Con un altro motivo assume che l’insussistenza del periculum in mora a giustificazione del provvedimento di confisca, trovandosi il quadro in Svizzera posto sotto sequestro dall’autorita’ giudiziaria italiana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

1.1. Il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, punisce il trasferimento all’estero di cose di interesse artistico o storico in assenza della prescritta licenza di esportazione o dell’attestato di libera circolazione e prevede la confisca obbligatoria dei beni oggetto della condotta illecita, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Nel caso in esame la ricorrente non puo’ essere considerata “persona estranea al reato” dal momento che risulta coindagata assieme a (OMISSIS) e ad altri per il delitto di cui all’articolo 174 cit., situazione che giustifica la disposta confisca nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento a carico di (OMISSIS), essendo allo stato irrilevante che la (OMISSIS) sia la proprietaria del quadro in questione. Infatti, a questo proposito la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la confisca deve essere disposta obbligatoriamente, addirittura anche se il privato non e’ responsabile dell’illecito o comunque non ha riportato condanna, poiche’ si tratta di una misura di carattere amministrativo finalizzata al recupero dei beni, la cui applicazione e’ rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilita’ penale: unica eccezione e’ quella rappresentata dalla circostanza che i beni appartengano a persona estranea al reato (Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Almagia’). Condizione nella specie insussistente.

Del tutto irrilevante e’ la questione relativa al periculum in mora, fatta valere con l’ultimo motivo, stante il carattere obbligatorio della misura.

Pertanto, correttamente il Tribunale ha disposto la confisca del quadro ai sensi dell’articolo 174 cit..

2. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa elle ammende

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