Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 22 settembre 2016, n. 39452

Confermata la condanna per abuso d’ufficio a carico del membro laico del Csm che, aveva passato, in violazione del Regolamento, documenti interni a una giornalista per articoli a danno di un magistrato

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 22 settembre 2016, n. 39452

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CITTERIO Carlo – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/10/2015 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 ottobre 2015 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 2013, che dichiarava (OMISSIS) colpevole del delitto di abuso d’ufficio in concorso con (OMISSIS), condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile (OMISSIS), per avere, quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura, indebitamente duplicato, in violazione degli articoli 18 e 40 del regolamento del C.S.M. – previsto dalla L. 24 marzo 1958, n. 195, articolo 20 – atti di un fascicolo disciplinare del 1982 relativo alla dott.ssa (OMISSIS), in modo da consentire di averne copia ad una giornalista del quotidiano “(OMISSIS)”, al fine di arrecare al predetto Magistrato un danno ingiusto attraverso la divulgazione di atti illegittimamente acquisiti, come in effetti avvenuto sul citato quotidiano in data 27 gennaio 2011 con due articoli a firma di (OMISSIS) e (OMISSIS), che riportavano stralci dei suddetti documenti.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), che ha dedotto otto motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all’articolo 65 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e b), articoli 185, 453, 454, 455 e 456 c.p.p., per non avere la Corte d’appello dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado e degli atti pregressi in conseguenza della nullita’, derivata ex articolo 185 c.p.p., di tutti gli atti successivi all’invito a presentarsi ex articolo 375 c.p.p. ed al relativo interrogatorio, ivi compresi la richiesta e il decreto di giudizio immediato, in considerazione dell’omessa indicazione delle fonti in sede di invito a presentarsi, della mancata contestazione, in sede di interrogatorio, degli elementi sui quali si fondava l’evidenza della prova, nonche’ dell’avviso che si sarebbe potuto procedere nelle forme del giudizio immediato e, infine, della difformita’ tra il fatto contestato nel decreto di giudizio immediato e quello descritto nell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio.
Nell’invito a presentarsi del 9 febbraio 2011, infatti, non compariva alcun riferimento alle fonti di prova poi indicate nel decreto di giudizio immediato del 13 aprile 2011, ne’ le medesime venivano rese note al (OMISSIS) in sede di interrogatorio il 16 febbraio 2011, sebbene tredici elementi investigativi – sui complessivi sedici indicati nel relativo decreto – fossero stati raccolti prima del 16 febbraio 2011.
Il predetto invito, inoltre, non conteneva alcun avvertimento che si sarebbe potuta richiedere l’emissione del decreto di giudizio immediato, ne’ emergeva dal contenuto del verbale di interrogatorio la contestazione delle risultanze investigative indicate in sede di decreto.
Non risulta, del resto, che il P.M. abbia ritenuto di formulare un secondo invito a comparire, con la conseguente fissazione di un secondo interrogatorio nel quale contestare compiutamente all’indagato tutti gli elementi e le fonti di prova raccolti dalla P.G. nella prospettiva di esercitare l’azione penale nelle forme speciali del rito immediato. Solo a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato si e’ appreso di una serie di atti investigativi in precedenza eseguiti dagli inquirenti, con la conseguenza che il primo momento utile per avanzare l’eccezione di nullita’ dell’atto non poteva essere che la prima udienza dibattimentale fissata in seguito al decreto, ove in effetti si e’ provveduto a formularla.
Si deduce, infine, una difformita’ tra il fatto contestato nel decreto di giudizio immediato e quello descritto nell’invito a presentarsi, poiche’ in questo si contestava all’indagato di aver fatto duplicare al (OMISSIS) l’intero fascicolo disciplinare, mentre nella richiesta e nel decreto di giudizio immediato si e’ contestata la attivita’ di duplicazione assieme al (OMISSIS) degli atti del relativo fascicolo, ossia un concorso materiale e non una condotta istigatoria.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), articoli 521, 522 e 546 c.p.p., per non avere la sentenza impugnata ravvisato la nullita’ della sentenza di primo grado in considerazione del difetto di correlazione tra imputazione e decisione, tenuto conto del fatto che mentre nel capo d’accusa si fa riferimento alla violazione degli articoli 18 e 40 del regolamento interno del C.S.M. – per quel che attiene alla richiesta di copie ed alla consultazione degli atti del Consiglio – nella prima decisione si afferma la responsabilita’ dell’imputato sulla base della violazione di un’altra norma regolamentare, ossia dell’articolo 19 – relativo all’obbligo di segretezza dei componenti del Consiglio – che non e’ stato mai contestato al (OMISSIS), e sul quale egli, pertanto, non ha mai potuto difendersi. Per risolvere il problema, tuttavia, la sentenza impugnata fa per la prima volta riferimento ad una violazione di legge concretatasi nello sviamento di potere da parte dell’imputato, cosi’ incorrendo essa stessa nel denunziato difetto di correlazione, per il fatto di non essere stata, tale forma di responsabilita’, mai oggetto di contestazione e, quindi, di difesa.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento all’articolo 200 c.p.p., comma 3, articoli 495, 603, 125 e 546 c.p.p., per la mancata rinnovazione dibattimentale in ordine alla testimonianza della giornalista (OMISSIS), che non e’ stata obbligata dal Tribunale a rivelare la fonte della notizia, sebbene quest’ultima fosse indispensabile ai fini della prova del reato a fronte di un quadro esclusivamente indiziario, cosi’ permanendo il ragionevole dubbio circa la responsabilita’ del ricorrente. La stessa giornalista, peraltro, aveva gia’ ammesso di avere ricevuto gli atti relativi alla vicenda disciplinare, in tal modo ammettendo di essere una ipotetica concorrente morale nel fatto contestato.
2.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli articoli 110 e 323 c.p., articolo 192 c.p.p., comma 3, articoli 125, 546 e 533 c.p.p., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilita’ dell’imputato al di la’ di ogni ragionevole dubbio, nonostante il difetto di gravita’, precisione e concordanza degli elementi indiziari emersi all’esito dell’istruttoria dibattimentale.
La Corte distrettuale, in particolare, ha omesso di considerare la valenza indiziaria di una serie di emergenze istruttorie evidenziate in sede di gravame, come, ad es., la circostanza che il (OMISSIS) – secondo quanto dichiarato dalla teste (OMISSIS) – nonostante fosse presente presso la sede del C.S.M. il (OMISSIS), non si trovava nella propria stanza al momento del passaggio della (OMISSIS), ovvero l’assenza di contatti telefonici e telematici con quest’ultima, o, infine, il fatto che la giornalista ha negato di aver avuto rapporti con il ricorrente in ordine alla pubblicazione dell’articolo. La (OMISSIS), peraltro, ha opposto il segreto professionale dinanzi all’invito a rivelare la fonte da cui aveva attinto la notizia, mentre solo di tipo congetturale deve ritenersi l’affermazione circa la valenza probatoria dei contatti telefonici tra il ricorrente ed il (OMISSIS) in conseguenza dello stretto rapporto di collaborazione professionale tra i due intercorrente.
Si deduce, infine, che la sentenza impugnata ha omesso di considerare il fatto del mancato ritrovamento delle copie del fascicolo disciplinare e che il ricorrente aveva consultato esclusivamente l’originale del fascicolo, senza avere mai avuto nella sua disponibilita’ la fotocopia, effettuata autonomamente dal (OMISSIS).
Le stesse modalita’ di accesso agli uffici del C.S.M., del resto, prima di tale vicenda non erano regolamentate in modo preciso, con la conseguenza che molte persone potevano entrarvi senza essere identificate e registrate, come riferito dall’addetto alla portineria. Gli elementi istruttori, dunque, dimostrano, al piu’, che il ricorrente aveva richiesto di consultare il fascicolo e che il (OMISSIS) lo aveva quindi richiesto e successivamente fotocopiato, ma non possono ritenersi idonei a provare che il (OMISSIS) abbia chiesto al (OMISSIS) di duplicarlo, ne’ che egli ne abbia concordato con il medesimo la divulgazione mediante consegna alla predetta giornalista.
2.5. Con il quinto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento all’articolo 323 c.p., articoli 125 e 546 c.p.p., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilita’ dell’imputato in ordine all’abuso d’ufficio prescindendo dalla mancanza della violazione delle norme regolamentari indicate nell’imputazione (articoli 18 e 40), salvo poi ritenere avvenuta, a capo d’imputazione invariato, una condotta di sviamento di potere, elevando il diritto all’oblio al rango di norma di legge o di regolamento violata. In ogni caso, si deduce, nessuna violazione vi e’ stata dell’articolo 18, che si riferisce a documenti diversi da quelli oggetto del presente procedimento, ne’ dell’articolo 40, che non prevede alcun divieto di estrarre copia degli atti consultati. Lo stesso articolo 19 richiamato nella sentenza, del resto, non rileva ai fini del reato contestato e per una prassi consolidata nel tempo, secondo quanto emerso nell’istruzione dibattimentale, i fascicoli disciplinari venivano consegnati ai consiglieri perche’ li potessero consultare presso i propri uffici personali. In ogni caso, in mancanza di una disciplina specifica, debbono trovare applicazione anche nel procedimento disciplinare le norme del codice di procedura penale (articoli 114 e 329 c.p.p.), con la conseguenza che gli atti d’indagine contenuti nel fascicolo disciplinare corrispondono a quelli dibattimentali, in ordine ai quali non vige alcun divieto di pubblicazione.
2.6. Con il sesto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento all’articolo 323 c.p., articoli 125 e 546 c.p.p., per avere la sentenza impugnata confuso l’ingiustizia del danno con l’elemento soggettivo, la’ dove non ha tenuto conto del requisito della verita’ della notizia pubblicata e del fatto che l’esercizio del diritto di cronaca in tanto merita rilevanza e tutela costituzionale in quanto abbia come scopo la diffusione della verita’: nel caso di specie non puo’ negarsi che i fatti riportati sul quotidiano il (OMISSIS) erano veri. La pubblicazione di una notizia veritiera, inerente alla vicenda disciplinare occorsa al predetto Magistrato, non puo’ quindi considerarsi ingiustamente dannosa, tenuto conto altresi’ del fatto che la dott.ssa (OMISSIS) all’epoca rappresentava la pubblica accusa in un delicato procedimento a carico del Presidente del Consiglio (cd. “(OMISSIS)”), con la conseguenza che il diritto all’oblio doveva ritenersi quanto meno bilanciato dalle esigenze di informazione determinate dall’incarico svolto in sede processuale.
2.7. Con il settimo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli articoli 42 e 43 c.p., articoli 125 e 546 c.p.p., per avere la sentenza impugnata ricavato l’esistenza del dolo intenzionale sulla base di una mera asserzione, ossia dal comportamento “non iure” del ricorrente, dunque dal preteso sviamento di potere, non essendo rinvenibile nella motivazione alcun riferimento a quei necessari elementi sintomatici idonei ad evidenziare l’effettiva ratio ispiratrice del comportamento.
2.8. Con l’ottavo motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli articoli 62-bis e 133 c.p. e articoli 125 e 546 c.p.p., per avere la sentenza impugnata confermato il diniego delle attenuanti generiche motivando in modo solo apparente circa la sussistenza del dolo intenzionale richiesto per la consumazione del reato de quo.
3. Con “note di udienza” depositate nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 1 luglio 2016 il difensore della parte civile ha svolto una serie di considerazioni a sostegno della discussione orale e della richiesta di conferma delle statuizioni contenute nella impugnata sentenza, sviluppando, con riferimento a ciascuno dei motivi di ricorso attinenti ai presupposti della responsabilita’ penale, argomentazioni critiche volte a confutarne la fondatezza, con la conseguente richiesta di una declaratoria di rigetto dell’atto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. In ordine alle questioni oggetto del primo motivo di ricorso deve anzitutto rilevarsi come i Giudici di merito abbiano correttamente esaminato e disatteso le relative doglianze prendendo le mosse dal dato, pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018; Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, En Naoumi, Rv. 256733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, C., Rv. 249463), secondo cui la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non puo’ essere oggetto di ulteriore sindacato, non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al G.i.p. al momento della decisione sulla richiesta avanzata dal P.M..
Ne discende, quale logico corollario, che l’unico controllo possibile dopo l’ammissione del rito immediato, anche in sede di legittimita’, e’ quello concernente l’espletamento del previo interrogatorio dell’imputato.
Il provvedimento adottato dal G.i.p., infatti, chiude, secondo quanto osservato nella motivazione della su indicata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, una fase di carattere endo-processuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell’imputato, salva l’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non e’ stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullita’ a norma dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p.).
Oltre al requisito dell’evidenza probatoria occorre, pertanto, che vi sia stato, quale ulteriore presupposto per la formulazione della richiesta di giudizio immediato, l’interrogatorio dell’indagato, ovvero, quale atto equipollente, l’avvenuta trasmissione dell’invito a comparire con le forme dell’articolo 375 c.p.p., rimasto senza effetto.
La formulazione letterale dell’articolo 375 c.p.p., comma 3, cosi’ come modificata dal Decreto Legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, articolo 26, pone in rilievo, attraverso l’utilizzo della forma verbale “puo'”, un contenuto informativo solo eventuale dell’atto, modellandone la tipologia formale in relazione alla funzione, ossia ai fini del giudizio immediato previsto dall’articolo 453 c.p.p., comma 1: se, dunque, l’invito a comparire e’ finalizzato all’interrogatorio dell’indagato, esso, oltre i requisiti di individuazione oggettiva e soggettiva espressamente elencati nell’articolo 375, comma 2, dovra’ necessariamente contenere, sia pure in forma di embrionale contestazione provvisoria, una “sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute” (primo periodo dell’articolo 375, comma 3), mentre agli ulteriori fini del ricorso al su indicato rito speciale l’indicazione di elementi e fonti di prova, unitamente all’avvertimento che potra’ essere presentata una richiesta di giudizio immediato, costituira’ un profilo aggiuntivo solo variabile, ma non necessariamente indefettibile, ne’ sanzionato da cause di nullita’, del contenuto informativo dell’atto (in base al secondo periodo del terzo comma della citata disposizione normativa).
Ne discende, secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale con riferimento alle possibili alternative ipotizzate, nella connessa previsione dell’articolo 453 c.p.p., comma 1, in relazione ai tipici presupposti del giudizio immediato richiesto dal P.M.: a) che il Pubblico Ministero “puo’ presentare richiesta di giudizio immediato solo se la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l’evidenza della prova, ovvero se – a seguito di invito a presentarsi emesso a norma dell’articolo 375 c.p.p., comma 3, secondo periodo, e contenente, oltre la sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l’indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l’evidenza della prova e l’avvertimento che potra’ essere presentata richiesta di giudizio immediato – la persona indagata non sia comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non sia irreperibile”; b) che “ai fini della contestazione del fatto, tali garanzie sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, l’unica differenza essendo riscontrabile nel deposito della documentazione delle indagini espletate, previsto dall’articolo 415-bis c.p.p., comma 2, al quale peraltro fa riscontro, ove si ponga mente alla specificita’ del giudizio immediato, la contestazione verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l’evidenza della prova, richiamata dall’articolo 453 c.p.p. e articolo 375 c.p.p., comma 3” (C. cost., sent. n. 203 del 9 maggio 2002).
Il legislatore, dunque, nel caso dell’omessa comparizione a rendere l’interrogatorio (sempre che non ricorra un legittimo impedimento ovvero una situazione di irreperibilita’), ha ritenuto quale atto equipollente all’interrogatorio “sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova” l’avvenuta trasmissione all’indagato dell’invito a comparire emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’articolo 375 c.p.p., comma 3, secondo periodo, (ex articolo 453, comma 1).
Rispetto all’originaria formulazione della norma, interpolata dal su citato Decreto Legislativo n. 12 del 1991, il significato dell’innovazione normativa e’ stato colto dalla dottrina nell’intento di impedire che l’indagato, nonostante la chiara enunciazione del fatto addebitatogli, oltre che degli elementi e delle fonti di prova sino a quel momento raccolti, potesse interdire l’ammissione al rito omettendo semplicemente di presenziare all’atto, cosi’ vanificando la funzione di garanzia difensiva dell’interrogatorio stesso, perche’ finalizzato alla verifica in contraddittorio del requisito della evidenza della prova.
Finalita’ essenziale della previsione normativa e’, infatti, quella di garantire che l’interessato sia stato effettivamente in grado di interloquire sulla consistenza del compendio probatorio che consente il sacrificio dell’udienza preliminare, ossia di impedire che la fase dibattimentale sia introdotta senza aver permesso all’indagato di difendersi dalle accuse che gli vengono mosse, ed al contempo di consentire una piu’ approfondita valutazione del P.M. sulla complessiva tenuta e qualita’ del materiale investigativo alla luce delle eventuali circostanze contrarie addotte dalla difesa, che potrebbero rivelarne un ridotto grado di univocita’ e completezza, escludendo in tal modo il presupposto dell’evidenza probatoria.
In tal senso, mentre la violazione della norma concernente il previo interrogatorio dell’imputato per far luogo alla richiesta di giudizio immediato da’ luogo ad una nullita’ a regime intermedio del relativo decreto, che, secondo il disposto dell’articolo 180 c.p.p., non puo’ essere rilevata ne’ dedotta dopo la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 25968 del 15/04/2010, Fibbi, Rv. 247817; Sez. 2, n. 40231 del 28/09/2005, Amoroso, Rv. 232768), l’omissione nell’invito a comparire per rendere interrogatorio dell’avvertimento, previsto dall’articolo 375 c.p.p., comma 3, che potra’ essere presentata richiesta di giudizio immediato, non da’ luogo a nullita’ in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l’accusato, mediante la semplice inottemperanza dell’invito a presentarsi davanti al P.M., possa ostacolare l’instaurazione del giudizio immediato (Sez. 5, n. 29876 del 04/06/2002, Briglia, Rv. 222302). Non e’ necessario, pertanto, “che l’indagato sia edotto che la sua escussione puo’ essere prodromica alla instaurazione del rito immediato; tale avvertimento (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 453 c.p.p., comma 1 e articolo 375 c.p.p., comma 3) rileva solo nel caso di omessa comparizione a rendere l’interrogatorio che, in seguito ad un invito a presentarsi, permette la richiesta di giudizio immediato in assenza della concreta audizione dell’indagato medesimo” (v., in motivazione, Sez. 2, n. 17007 del 18/01/2012, Cannone, Rv. 252820).
Al riguardo, sotto altro ma connesso profilo, si e’ gia’ precisato in questa Sede (Sez. 3, n. 205 del 29/11/2007, dep. 2008, Volonterio, Rv. 238792) che, in tema di interrogatorio dell’imputato ex articoli 65 e 453 c.p.p., ai fini della contestazione dei fatti allo stesso attribuiti non e’ richiesto che l’autorita’ giudiziaria osservi tassativamente le modalita’ di cui all’articolo 65 c.p.p., essendo unicamente essenziale che, in concreto, l’imputato stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi.
Nella stessa motivazione della su indicata pronuncia n. 42979/2014 delle Sezioni Unite puo’ cogliersi un’ulteriore conferma della fondatezza dell’impostazione ermeneutica incentrata sul rilievo della stretta correlazione esistente fra il presupposto dell’evidenza probatoria e gli altri cui e’ subordinata la richiesta di instaurazione del rito, osservandosi, al riguardo, che “il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la contestazione dell’accusa con l’invito a comparire emesso nelle forme indicate nell’articolo 375 c.p.p., comma 3, e’ indispensabile per porre la persona in condizione di esporre la sua versione, fornire le sue discolpe, adottare le piu’ opportune iniziative defensionali, interloquire sulla natura, evidente o meno, delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e la sua eventuale adozione. Il contraddittorio effettivo (o, quanto meno, la possibilita’ dello stesso) in ordine all’esito delle investigazioni svolte dal pubblico ministero rappresenta un passaggio procedimentale ineludibile per la formulazione del giudizio di evidenza della prova, implicante, come gia’ detto, un apprezzamento di superfluita’ dell’udienza preliminare”.
2.1. Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi che i Giudici di merito, nel respingere le correlative censure difensive, hanno fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte, da un lato osservando come in effetti vi sia stato un previo interrogatorio con il pieno rispetto delle garanzie difensive, dall’altro lato escludendo, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, una finalita’ meramente esplorativa dell’atto in vista di future indagini.
Dalla concreta disamina del contenuto e del tenore dell’interrogatorio, puntualmente analizzato nel suo effettivo contenuto dinamico, le conformi decisioni di merito hanno motivatamente desunto il fatto che il P.M. ha proceduto ad una contestazione specifica degli elementi d’accusa a carico dell’indagato – peraltro fondati su atti di P.G. (come perquisizioni e sequestri) in precedenza compiuti anche nei suoi diretti confronti – precisando che la vicenda storico-fattuale oggetto di interlocuzione e’ stata compiutamente ricostruita e dibattuta nella sua interezza, anche in ragione dell’assorbente rilievo che i medesimi fatti oggetto del procedimento penale avevano costituito oggetto di un’indagine amministrativa interna al Consiglio Superiore della Magistratura del quale l’indagato era componente.
Dalla motivazione della decisione impugnata, inoltre, si evince che l’oggetto del confronto dialettico sui fatti ritenuti sintomatici del requisito dell’evidenza probatoria e’ stato quanto mai ampio ed esaustivo, incentrando i Giudici di merito il loro vaglio delibativo non sul raffronto numerico delle fonti di prova rispettivamente indicate nel decreto di giudizio immediato e nell’invito a comparire, ma sul contenuto sostanziale degli elementi costitutivi del tema d’accusa effettivamente portati a conoscenza dell’indagato: elementi la cui valenza e completezza informativa ai fini dell’addebito essi hanno illustrato con argomentazioni, per un verso, linearmente sviluppate in punto di fatto ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, e, per altro verso, basate sull’analisi delle risultanze direttamente offerte dal verbale di interrogatorio e dalle fonti di prova che in quella evenienza procedimentale sono state rese note all’indagato (in particolare, dalla denuncia del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale del C.S.M., dalla documentazione acquisita in merito al fascicolo disciplinare, dagli atti di perquisizione e sequestro effettuati dalla P.G. e dai verbali di sommarie informazioni dei dipendenti del C.S.M.).
Al riguardo, peraltro, la valutazione dei contenuti dell’interrogatorio e’ stata dai Giudici di merito correttamente esposta con argomenti che hanno preso in esame e disatteso i rilievi difensivi, senza che la complessiva tenuta e coerenza logica dei relativi passaggi motivazionali sia stata dal ricorrente confutata sulla base di specifiche e decisive contro-argomentazioni.
Ne’, del resto, rientra nei poteri della Corte di legittimita’ quello di effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell’impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non puo’ che dirsi ampiamente positivo nel caso qui preso in esame.
2.2. Parimenti infondato deve ritenersi, poi, il profilo di doglianza attinente alla prospettata difformita’ tra il fatto contestato nel decreto di giudizio immediato e quello enunciato nell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ex articolo 375 c.p.p. (v., in narrativa, il par. 2.1.), avendo i Giudici di merito motivatamente rigettato l’obiezione difensiva sulla base dell’assorbente rilievo della identita’ del fatto sostanziale oggetto dell’addebito: la condotta di abuso d’ufficio in contestazione, infatti, e’ rimasta del tutto invariata nei suoi essenziali elementi descrittivi (il fatto, cioe’, di avere, in concorso con altro indagato, fotocopiato e fornito alla stampa atti contenuti nel fascicolo disciplinare della dott.ssa (OMISSIS), abusando dei poteri e delle funzioni riconducibili al ruolo ricoperto nel C.S.M.), a nulla rilevando, sotto tale profilo, il mutamento della forma, morale o materiale, del contributo offerto a titolo concorsuale.
Una variazione del tema d’accusa, questa, che non incide in maniera decisiva sul rapporto fra gli elementi strutturali del fatto (inteso nella sua triade essenziale, ossia quale condotta attiva od omissiva, nesso causale ed evento) ed il suo autore, tenuto conto che la stessa si e’ realizzata nel corso di un’attivita’ d’indagine svolta su un’ipotesi di concorso non necessario di persone e all’interno di una fase, quella procedimentale, in cui la costruzione dell’imputazione e’ ancora necessariamente fluida e suscettibile di ulteriori aggiustamenti o precisazioni, anche per effetto degli argomenti difensivi addotti in sede di interrogatorio.
Per aversi mutamento del fatto occorre, invero, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
E’ necessaria, pertanto, una immutazione dei tratti identitari del tema d’accusa, in modo tale da stravolgere l’originaria fisionomia dell’ipotesi accusatoria e da menomare il diritto di difesa dell’imputato: evenienza, questa, della quale non v’e’ traccia nella ricostruzione della sequenza degli atti processuali operata dai Giudici di merito, che al riguardo non hanno mancato di osservare come proprio su quella tipologia di condotta delittuosa l’imputato sia stato ampiamente posto in condizione di articolare lo sviluppo delle sue strategie difensive nel contraddittorio svoltosi nella sede dibattimentale.
3. Per le medesime ragioni or ora illustrate deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, non essendo riscontrabile alcun mutamento del fatto e nemmeno dell’imputazione allorquando non si verifichi una modifica dei suoi elementi essenziali, tale cioe’ da stravolgerne i contenuti sino a determinare uno stato di incertezza non altrimenti risolvibile sull’oggetto dell’accusa, pregiudicando il concreto esercizio del diritto di difesa.
E’ pacifica, al riguardo, la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866), secondo cui ai fini della valutazione di corrispondenza tra la pronuncia e la contestazione di cui all’articolo 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicche’ questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio utilizzato e posto a fondamento della decisione.
Nel caso di specie, invero, non vi e’ stata alcuna trasformazione radicale del nucleo identificativo della condotta e la necessaria correlazione tra l’imputazione e le sentenze di merito e’ rimasta integra nella sua pienezza senza disarticolare le linee portanti del thema decidendum, ove si consideri che entrambe le decisioni (di primo e secondo grado) hanno posto a fondamento delle rispettive motivazioni la violazione delle norme regolamentari citate nell’imputazione – gli articoli 18 e 40 del Regolamento interno del C.S.M. – introducendo ad abundantiam, quali ulteriori elementi argomentativi a sostegno del ragionamento probatorio e del finale convincimento ivi espresso, i riferimenti, nell’un caso (pagg. 36-38 della sentenza di primo grado), all’ulteriore garanzia derivante dall’obbligo generale del segreto previsto per i componenti del Consiglio dall’articolo 19 del Regolamento, e, nell’altro caso (pagg. 28-29 della sentenza di secondo grado), al significato ultimo delle condotte descritte nella su citata normativa regolamentare, nel senso che le regole di comportamento relative alle attivita’ in concreto poste in essere dall’imputato, quand’anche “in astratto” non fossero violative delle su citate disposizioni (che, pertanto, continuano a rappresentare il principale oggetto del discorso giustificativo sviluppato dai Giudici di merito in relazione al fondamento dell’imputazione), risulterebbero comunque in contrasto con la stessa ratio dell’attribuzione ad un pubblico ufficiale degli specifici poteri conoscitivi e valutativi propri dell’attivita’ di un componente del C.S.M., ossia con le stesse funzioni istituzionali di rilevanza costituzionale dell’organo di autogoverno della Magistratura, nel senso che i relativi poteri non sarebbero in tal modo esercitati secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione.
Un’argomentazione di tipo aggiuntivo, dunque, basata sul richiamo alle implicazioni di un pacifico orientamento interpretativo di questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 27816 del 02/04/2015, Di Febo, Rv. 263932) e dalla Corte distrettuale utilizzata nella motivazione per rafforzarne e consolidarne la persuasivita’, anche in relazione alla connessa questione concernente la ritenuta esclusione della stessa ipotizzabilita’ del denunciato difetto di correlazione tra “condotta abusiva contestata e condotta abusiva sussistente e ritenuta in sentenza”: argomentazione che se, per un verso, logicamente presuppone il prioritario riconoscimento della violazione delle norme di cui agli articoli 18 e 40 indicati nell’imputazione, ossia dell’essenza stessa della condotta di abuso, per altro verso non ne intacca certo la sostanza sotto il profilo della ritenuta integrazione dell’aspetto oggettivo della fattispecie incriminatrice, risultando, anzi, del tutto giustificata nella prospettiva del richiamo – formalmente esplicitato nella stessa imputazione – alla norma generale di cui alla L. 24 marzo 1958, n. 195, articolo 20, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, che fra le attribuzioni speciali riservate al Consiglio prevede, per l’appunto, quella di provvedere con un regolamento interno alla compiuta disciplina dei vari aspetti inerenti alla sua auto-organizzazione.
4. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato, non ricorrendo le condizioni per l’applicabilita’ della disposizione di cui all’articolo 200 c.p.p., comma 3.
Nel nostro ordinamento processuale, invero, i limiti legali che devono preservare la legittimita’ degli atti di “interferenza” che l’Autorita’ giudiziaria e’ abilitata ad esercitare sono fissati nella su citata disposizione normativa, in base alla quale il Giudice puo’ ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni solo in presenza delle due condizioni ivi tassativamente previste: a) che la rivelazione della fonte sia indispensabile per la prova del reato per il quale si procede, prendendo a riferimento fatti specifici in ordine ai quali si sviluppa l’attivita’ di indagine, e non semplicemente riconducibili all’astratto nomen iuris; b) che le notizie non possano essere accertate se non attraverso la identificazione della fonte.
Siffatte condizioni di veridicita’ e indispensabilita’ devono sussistere entrambe, affinche’ il Giudice possa ordinare al giornalista di svelare la fonte.
Non basta, dunque, un semplice nesso di “pertinenzialita’” tra le notizie ed il generico tema dell’indagine, ma occorre, come piu’ volte stabilito da questa Suprema Corte, che l’ingerenza rispetto alle fonti rappresenti la extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria per perseguire il reato (v. Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, Massari, Rv. 252054; Sez. 6, n. 31735 del 15/04/2014, Minniti, Rv. 260068; v., inoltre, Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264094).
I presupposti dell’ordine di deporre, infatti, traducono sul piano legislativo la delicata opera di bilanciamento fra interessi costituzionali (liberta’ di informazione e accertamento dei fatti e delle responsabilita’) che il Giudice deve effettuare in relazione alle fattispecie di segreto, nella prospettiva di individuare una soluzione improntata alla ragionevolezza e idonea ad assicurare, nel caso concreto, un congruo vaglio di proporzionalita’ tra il mezzo (la restrizione di un bene costituzionale) ed il fine (la tutela di un altro bene costituzionale con il primo confliggente).
A tale quadro di principii si sono uniformate entrambe le decisioni di merito, conformi nel ritenere, con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che rispettosa del criterio di proporzionalita’ imposto dal necessario bilanciamento dei valori costituzionali in giuoco, la diversita’ della fattispecie in esame da quella ipotizzata nella su citata disposizione normativa, assumendo al riguardo valenza decisiva ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione non solo il rischio oggettivo di una auto-incriminazione legata alla divulgazione dell’identita’ della fonte, con la conseguente violazione del principio nemo tenetur se detegere, ma anche il rilievo per cui non v’era alcuna necessita’, per averlo ammesso la stessa giornalista, di accertare la veridicita’ del fatto materiale legato all’illegittima consegna delle copie degli atti del fascicolo disciplinare in oggetto – ricevute e poi trasmesse dalla su indicata giornalista ad un collega (entrambi autori degli articoli subito dopo pubblicati su un quotidiano che di quei documenti riportava ampi stralci) – ma di stabilirne solo gli aspetti di rilevanza penale e l’attribuibilita’ o meno all’imputato.
Il requisito della indispensabilita’ della rivelazione della fonte e’ apprezzabile, secondo il quadro normativo ed i canoni interpretativi su delineati, solo in caso di assoluta necessita’, ossia quando il risultato conoscitivo non possa essere altrimenti raggiunto attraverso ulteriori e diversi mezzi di prova, non potendo l’ordine di deporre supplire ad eventuali carenze investigative, ne’ alleggerire il peso legato all’esigenza di un pieno assolvimento dell’onere probatorio: ogni prospettiva istruttoria diversa dall’indicazione della fonte, pertanto, deve essere stata tentata, senza che residuino ulteriori strumenti di ricerca disponibili su quello stesso tema d’indagine. Una verifica istruttoria, questa, il cui univoco risultato probatorio, per quel che piu’ avanti si avra’ modo di osservare, e’ stato dai Giudici di merito compiutamente e linearmente illustrato senza alcuna necessita’ di fare ricorso alla estrema possibilita’ offerta dalla previsione di cui all’articolo 200 c.p.p., comma 3.
Nella medesima prospettiva ermeneutica seguita dal Giudice nazionale e’ orientata la Corte EDU, che ha piu’ volte evidenziato come l’ordine di deporre abbia un connaturale tratto di eccezionalita’ e debba trovare una sua coerente giustificazione alla luce delle condizioni indicate nell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (previsione legale, onde evitare forme di arbitrio; motivazione legata ad un preponderante imperativo di ordine pubblico, come puo’ essere la necessita’ dell’accertamento dei reati; proporzionalita’ rispetto allo scopo perseguito): una illecita condotta della fonte in violazione di una norma sostanziale, ad es., non e’ di per se’ idonea a giustificare l’ordine di deporre (pur essendo uno degli aspetti da prendere in considerazione a tal fine), poiche’ solo l’apprezzamento di una situazione di impellente necessita’ all’interno di una societa’ democratica potrebbe legittimare l’intrusione nella segretezza delle fonti giornalistiche, con la conseguenza che solo nella riconosciuta impossibilita’ di provare aliunde l’oggetto della deposizione le autorita’ nazionali – che dovrebbero prima esperire tutti gli altri strumenti di ricerca della prova non invasivi del segreto giornalistico – potrebbero rivolgersi al giornalista, sempre che la specifica valenza della situazione in concreto considerata fosse ragionevolmente ritenuta idonea a superare il limite del diritto alla confidenzialita’ delle fonti (v., ad es., Corte EDU, 22 novembre 2012, Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. c. Paesi Bassi, §§ 123-124 ss.; Corte EDU, 15 marzo 2010, Financial Times LTD c. Regno Unito, §69; Corte EDU, 22 settembre 2007, Voskuil c. Olanda, § 67; Corte EDU, 27 novembre 2007, Tillack c. Belgio, § 56; Corte EDU 25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo, § 46).
La giurisprudenza della Corte EDU, peraltro, ha in piu’ occasioni specificamente richiamato, proprio in relazione a tali profili, il contenuto della Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (2000) 7 agli Stati membri sul diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti d’informazione, adottata dal consiglio dei Ministri l’8 marzo 2000, il cui principio n. 3, lettera b), stabilisce in particolare che “La divulgazione delle informazioni identificanti una fonte non dovrebbe essere giudicata necessaria salvo che possa essere stabilito in maniera convincente: 1) che delle misure ragionevoli alternative alla divulgazione non esistono o che sono gia’ state praticate dalle persone o dalle autorita’ pubbliche che cercano di ottenere la divulgazione, e 2) che l’interesse legittimo alla divulgazione sopravanza chiaramente l’interesse pubblico alla non-divulgazione, avendo cura che: – un imperativo preponderante quanto alla necessita’ della divulgazione sia provato; – le circostanze presentino un carattere sufficientemente vitale e grave; – la necessita’ della divulgazione sia considerata come rispondente ad un bisogno sociale imperativo; – gli Stati membri godano d’un certo margine di valutazione per giudicare di questa necessita’, ma questo margine sia soggetto al controllo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.
5. Parimenti infondato deve ritenersi il quarto motivo di doglianza, avendo i Giudici di merito compiutamente illustrato i numerosi elementi di prova (di fonte sia orale che documentale) emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale, dei cui risultati hanno offerto una valutazione, sia analitica che globale, immune da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili.
Emerge con chiarezza, dalla motivazione dell’impugnata pronuncia, come la Corte territoriale abbia esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, non solo richiamando e condividendo la ricostruzione dei fatti e le valutazioni gia’ espresse dal primo Giudice, ma ponendo in rilievo – con argomenti correttamente esposti e non smentiti o incrinati, nel loro coerente sviluppo logico e nella conseguenzialita’ del relativo epilogo decisorio, dalla formulazione delle doglianze in ricorso prospettate – numerosi profili ricostruttivi della fondatezza del tema d’accusa enunciato nella correlativa imputazione, e segnatamente: a) la piena corrispondenza fra il contenuto degli atti oggetto del fascicolo relativo al procedimento disciplinare nei confronti del Magistrato (OMISSIS) e le parti virgolettate degli articoli – rispettivamente a firma di (OMISSIS) e di (OMISSIS) – pubblicati dal quotidiano “(OMISSIS)” in data (OMISSIS); b) il fatto che la giornalista (OMISSIS) ammise nel suo esame dibattimentale, ed ancora prima nel corso di una trasmissione televisiva, di aver effettivamente ricevuto gli atti del procedimento disciplinare e di averli trasmessi al collega (OMISSIS), pur rifiutando di rivelare la fonte delle sue informazioni in ragione del segreto professionale; c) il fatto che nei giorni precedenti la pubblicazione degli articoli il fascicolo disciplinare era stato chiesto in visione, per mezzo del suo assistente (OMISSIS), dal solo componente del C.S.M. (OMISSIS); d) che il fascicolo, da anni giacente in un archivio di (OMISSIS), non era mai stato chiesto in visione da alcuno e che lo stesso Consigliere (OMISSIS), in precedenza, non ne aveva mai richiesti altri; e) che il fascicolo era stato effettivamente richiesto dal Consigliere (OMISSIS), consegnato materialmente al suo collaboratore (OMISSIS), il quale lo consegno’ al (OMISSIS), che a sua volta glielo restitui’; f) che il (OMISSIS), alla presenza di altri impiegati del C.S.M., fece la copia fotostatica dell’intero fascicolo, cercando al contempo di commentarne il contenuto con la funzionaria (OMISSIS), la quale, nell’ammonirlo sul fatto che non era possibile divulgarne il contenuto, ricevette la risposta che egli agiva su disposizione del (OMISSIS); g) che la mattina del (OMISSIS), giorno della pubblicazione degli articoli di stampa aventi ad oggetto il su indicato procedimento disciplinare, un’altra funzionaria del C.S.M., (OMISSIS), conversando con altre colleghe alla presenza dello stesso (OMISSIS), ebbe a stigmatizzare il comportamento di quest’ultimo e del (OMISSIS) per aver creato “….tensione e confusione…”, ricevendone la risposta, fra l’altro, che “…..lui comunque non guarda in faccia nessuno e va diritto per la sua strada, per cui anche se c’e’ da rompere le scatole a qualcuno che e’ scomodo….lui lo fa, perche’ noi della lega siamo fatti cosi’…”; h) che nel pomeriggio del (OMISSIS), ossia del giorno precedente la pubblicazione degli articoli, la giornalista (OMISSIS) era presente nella sede del C.S.M., tanto che la funzionaria (OMISSIS) la vide passare nel corridoio, proveniente dalla parte ove era ubicato lo studio del Consigliere (OMISSIS) (che, tuttavia, non fu visto uscire dalla sua stanza dopo il passaggio della giornalista); i) che vi era una stretta connessione temporale tra il giorno della pubblicazione degli articoli e quelli in cui ebbero a verificarsi l’acquisizione del fascicolo da parte del (OMISSIS), la realizzazione delle copie ed i numerosi contatti telefonici intrattenuti dallo stesso (OMISSIS) sia con la (OMISSIS) che con il (OMISSIS), circostanza, questa, non ritenuta logicamente giustificabile con riferimento ai rapporti di regola correnti con gli organi di stampa per le materie oggetto di trattazione da parte del Consiglio Superiore, in ragione della rilevata diminuzione della intensita’ delle comunicazioni nella fase temporale immediatamente successiva; 1) che il (OMISSIS) aveva svolto il (OMISSIS), dal suo computer, numerose ricerche via internet su risalenti vicende disciplinari a carico della dott.ssa (OMISSIS).
Sulla base delle specifiche risultanze offerte dalla complessiva disamina del quadro indiziario si’ come in motivazione analiticamente descritto, la Corte d’appello ha coerentemente escluso – non solo in ragione delle convergenti indicazioni provenienti dalle deposizioni rese dal (OMISSIS) e dagli altri funzionari del Consiglio sia in sede di inchiesta amministrativa che in quella dibattimentale, ma anche in considerazione dei dati inerenti alla dislocazione del fascicolo in un archivio decentrato, all’assenza di un libero accesso agli atti dei fascicoli disciplinari e alla certa riferibilita’ all’imputato della relativa richiesta di acquisizione, peraltro avvenuta nel medesimo torno di tempo – la possibilita’ che altre persone, diverse dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), abbiano avuto accesso, nei giorni precedenti la pubblicazione degli articoli, alla documentazione relativa ai procedimenti disciplinari, per effettuarne una copia e consegnarla poi agli organi di stampa.
Al riguardo, infatti, dall’attestazione del funzionario dirigente la Sezione disciplinare del C.S.M. – (OMISSIS) – risultava, come puntualmente evidenziato dai Giudici di merito, che la richiesta – formulata dall’assistente (OMISSIS) per conto del Consigliere (OMISSIS) – di visionare il fascicolo relativo al procedimento disciplinare n. 49/1982 R.G. era stata effettuata il 24 gennaio 2011: a seguito di tale richiesta il fascicolo – prelevato, tramite personale addetto, presso il su citato archivio di (OMISSIS) – venne personalmente consegnato, nello stesso giorno, dal predetto dirigente al (OMISSIS), che glielo restitui’ nella tarda mattinata del giorno successivo. Una precedente richiesta di copia avente ad oggetto le sentenze disciplinari, inoltre, era stata ricevuta, sempre dal (OMISSIS), il 19 gennaio 2011, ed evasa dalla Segreteria mediante consegna di quanto richiesto, a norma dell’articolo 40 del Regolamento interno del C.S.M..
La Corte d’appello, inoltre, ha motivatamente escluso, anche in ragione del dato logico relativo al contenuto stesso degli articoli poi pubblicati sul quotidiano, la fondatezza della tesi, sostenuta dal (OMISSIS), di aver fatto di sua iniziativa le copie (pensando che potessero utili al (OMISSIS)) e di averle poi distrutte, ed ha parimenti escluso che potessero avere alcuna rilevanza il dato relativo al mancato ritrovamento delle copie del fascicolo (elemento, questo, non irragionevolmente ritenuto sintomatico di una loro consegna agli organi di stampa), come pure l’affermazione del (OMISSIS) (ritenuta non rispondente a fatti noti e verificabili) di avere chiesto il fascicolo disciplinare per il compimento di atti del suo ufficio.
Nessuna connotazione di decisivita’, sul piano della completezza ed univocita’ della valenza del risultato probatorio delineato dai Giudici di merito all’esito del su indicato percorso ricostruttivo del panorama indiziario, possono peraltro assumere gli argomenti difensivi gia’ espressi in sede di gravame (v., in narrativa, il par. 2.4.) ed incentrati sull’assertivo rilievo di taluni aspetti della vicenda storico-fattuale (ad es., la prospettata circostanza che il ricorrente non si trovasse nella sua stanza al momento del passaggio della giornalista, ovvero l’assenza di contatti telefonici o telematici diretti fra i due, o, ancora, l’affermazione secondo cui egli avrebbe consultato il solo originale del fascicolo, senza avere nella sua disponibilita’ le copie), la cui significativita’, per un verso, e’ stata dai Giudici di merito gia’ implicitamente esaminata, escludendone (sulla base dell’apprezzamento del ruolo esecutivo specificamente assunto nell’intera vicenda dal (OMISSIS), suo stretto collaboratore e compagno di partito) qualsiasi possibilita’ di valorizzazione ai fini di un’eventuale ricostruzione alternativa del quadro degli elementi oggetto del tema d’accusa, e, per altro verso, non puo’ sotto alcun profilo ritenersi idonea, cosi’ come prospettata, ad infirmare la complessiva coerenza e tenuta logica dei passaggi motivazionali esplicativi della ritenuta solidita’ del compendio probatorio al di la’ di ogni ragionevole dubbio.
A fronte della motivata esposizione delle ragioni giustificative dell’esclusione di qualsiasi ipotesi alternativa dotata di plausibilita’ e credibilita’ sul piano razionale, il ricorrente si e’ limitato, da un lato, a prospettare una diversa e piu’ favorevole valutazione di alcuni, marginali o comunque secondari, profili della regiudicanda, dall’altro lato a contrapporre un’alternativa rilettura di taluni dei presupposti fattuali individuati a sostegno del giudizio di complessiva univocita’ del risultato probatorio, sulla base di obiezioni o di argomenti deduttivi che le conformi decisioni di merito hanno esaminato e congruamente disatteso.
La decisione impugnata, dunque, ha fatto buon governo dei principii da questa Suprema Corte stabiliti in tema di valutazione della prova indiziaria (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230; Sez. 6, n. 8402 del 09/06/1997, Satanassi, Rv. 209100 e, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampa’, Rv. 247449), secondo cui il giudice di merito non puo’ limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, ne’ procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguita’ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” e, cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’.
Ne’, come e’ noto, rientra nei poteri della Corte di legittimita’ quello di effettuare, secondo quel che in sostanza si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell’impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari profili o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito, per quanto sopra esposto e considerato, non puo’ che dirsi ampiamente positivo nel caso qui preso in esame.
6. In ordine alle questioni oggetto del quinto e del sesto motivo di ricorso, la cui trattazione puo’ essere congiuntamente effettuata in ragione dello stretto collegamento fra le relative doglianze, devono anzitutto richiamarsi le considerazioni gia’ espresse (v., nella parte motiva, il par. 3) in relazione al contenuto e alla finalita’ del procedimento argomentativo dalla Corte d’appello sviluppato con riguardo alla ritenuta sussistenza della contestata violazione delle su citate norme regolamentari.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, entrambe le decisioni di merito hanno preso le mosse dalla riconosciuta violazione delle norme regolamentari menzionate nell’imputazione ed hanno partitamente analizzato, sia pure all’interno di differenti, ma fra loro non contrastanti, linee argomentative, i vari aspetti legati all’integrazione dell’elemento oggettivo della fattispecie, distinguendo il requisito dell’ingiustizia del danno da quello dell’illegittimita’ del mezzo utilizzato, senza operare indebite confusioni con le ulteriori questioni attinenti all’accertamento dell’elemento psicologico.
6.1. Il potere del Consiglio Superiore della Magistratura di autoregolamentare il proprio funzionamento interno trova il suo fondamento in una previsione di legge (L. n. 195 del 1958, articolo 20, n. 7) e non si ricollega solo alle normali facolta’ di auto-organizzazione degli organi collegiali dotati di autonomia nel disciplinare l’esercizio delle proprie funzioni, ma e’ oggettivamente strumentale alla garanzia di autonomia del suo ruolo di organo di rilievo costituzionale. Le norme regolamentari, inoltre, non presentano un’efficacia diretta solo all’interno dell’organo, ma assumono una rilevanza anche esterna, nel senso che il suo funzionamento e’ vincolato al rispetto delle norme ivi dettate, la cui violazione costituisce vizio del procedimento deducibile dinanzi al Giudice amministrativo.
L’articolo 18 del Regolamento, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, costituisce una norma di carattere generale, volta a regolamentare le forme e le condizioni dell’accesso agli atti del C.S.M. per chiunque abbia interesse a conoscere verbali, delibere, atti e documenti formati nel corso dei relativi procedimenti consiliari, siano essi definiti in seduta pubblica o non pubblica.
Per entrambe le forme di procedimento consiliare la su citata norma distingue il diritto a prendere visione degli atti da quello di ottenerne copia, subordinandone l’autorizzazione, da parte del Comitato di Presidenza, alla presenza di un giustificato motivo, ossia di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si richiede l’accesso (nei procedimenti definiti in seduta pubblica), ovvero alla necessita’ di far valere un proprio interesse giuridicamente rilevante (nei procedimenti definiti in seduta non pubblica).
L’autorizzazione, tuttavia, per i procedimenti definiti in seduta pubblica, puo’ essere anche negata con provvedimento motivato, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l’esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti (articolo 18, comma 2).
Anche nel caso dei procedimenti definiti in seduta non pubblica l’autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, e’ limitata alla sola visione, ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell’attivita’ consiliare (articolo 18, comma 3).
Siffatta norma regolamentare, dunque, traccia una generale distinzione fra il mero diritto alla consultazione, attraverso la presa in visione degli atti, e quello al rilascio di copia, limitando le possibilita’ di accesso del soggetto interessato alla sola visione, quando occorra salvaguardare prevalenti esigenze di tutela di beni specificamente individuati (fra i quali figura, come si e’ visto, per entrambe le tipologie di procedimento, quello della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati a procedimento), fatta salva l’ipotesi (prevista per i soli procedimenti definiti in seduta pubblica) che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti.
A tale complesso di disposizioni si ricollega, inoltre, la speciale norma regolamentare di cui all’articolo 40, che consente l’esame degli atti a ciascun componente del Consiglio, stabilendo che egli ha facolta’ di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro delle Commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonche’ di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l’esame di esso da parte del Comitato di Presidenza, comprese le comunicazioni relative all’inizio dell’azione disciplinare (comma 1).
Nel secondo comma di tale disposizione, invece, si prevede una restrizione delle possibilita’ di esame degli atti relativi ai procedimenti disciplinari, stabilendosi che “I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli relativi a procedimenti disciplinari, quando l’istruttoria e’ chiusa ai sensi del R.Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, articolo 33”.
In seguito a tale evenienza procedimentale, dunque, non e’ consentita ai componenti del C.S.M. l’acquisizione di copia degli atti, ma solo, per evidenti esigenze di tutela della riservatezza dei Magistrati e di altre persone che possano esserne rimaste coinvolte, la possibilita’ di consultazione dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari.
Previsione, questa, rafforzata non solo dal fatto che di tali documenti non e’ consentito alla Segreteria il rilascio di copie, ma anche dall’ulteriore norma di garanzia secondo cui l’attivita’ di consultazione e’ consentita – per il solo componente del C.S.M. e non per chiunque (come invece accade nell’ipotesi descritta dall’articolo 18) – solo presso la Segreteria della Sezione disciplinare, che a sua volta ne prende nota (articolo 40, comma 3).
Norma di chiusura, che conferma ulteriormente la ratio ed il contenuto precettivo delle disposizioni che la precedono, e’ rinvenibile, infine, nell’articolo 40, comma 4, che disciplina l’ipotesi in cui la consultazione degli atti si renda necessaria per la definizione di una specifica pratica: in tal caso, infatti, e solo su richiesta di una Commissione o del Plenum, gli atti possono essere solo “esibiti dal Segretario addetto alla Sezione disciplinare”, che partecipera’ alla seduta della Commissione o del Plenum “conservando la disponibilita’ del fascicolo”.
Coerente con tale lettura del quadro normativo, pertanto, deve ritenersi la conclusione cui sono pervenute le decisioni di merito nell’escludere la fondatezza delle correlative censure difensive.
L’articolo 40 del Regolamento, inserito nel Capo 4 (che concerne la costituzione, le attribuzioni, le modalita’ di rinnovo, l’assegnazione delle pratiche e le deliberazioni delle Commissioni), correla direttamente l’esercizio del diritto alla consultazione degli atti contenuti nei fascicoli disciplinari, sempre che la relativa istruttoria sia stata conclusa, allo svolgimento delle funzioni proprie dell’attivita’ consiliare ed introduce, solo per tali categorie di documenti, e diversamente da quelli indicati nel primo comma (per i quali il componente del C.S.M. ha invece facolta’ di prenderne visione ed ottenerne copia), un regime di accesso agli atti particolarmente limitato e severo, prevedendo che la relativa cognizione possa avvenire solo in un determinato luogo (la Segreteria della Sezione disciplinare) ovvero, quando necessario per la definizione di una specifica pratica, previa esibizione degli stessi, dinanzi ad una Commissione o al Plenum, da parte del Segretario che vi e’ addetto (sempre che una richiesta da quegli organi consiliari sia stata formulata).
Si tratta di una norma speciale rispetto a quella delineata dall’articolo 18 in tema di rilascio di copia degli atti, che mira a distinguere con precisione l’esercizio delle facolta’ espressamente attribuite al Consigliere con riguardo all’esame delle diverse tipologie di atti e si inserisce razionalmente nel sistema normativo che regola le forme e i meccanismi di svolgimento dell’attivita’ consiliare, con la precipua finalita’ di preservare la riservatezza della sfera privata del Magistrato interessato, a tutela non solo della sua immagine professionale, ma anche dei principii di autonomia e indipendenza che connotano la posizione costituzionale dell’Ordine giudiziario.
La specifica disposizione regolamentare dettata nell’articolo 40 permetteva, dunque, attraverso il ricorso alle modalita’ di consultazione ivi espressamente descritte, di acquisire la conoscenza degli atti contenuti nei fascicoli disciplinari per le finalita’ istituzionali proprie delle attivita’ svolte dal Consiglio, non certo l’acquisizione della copia di un intero fascicolo disciplinare in violazione della relativa procedura interna, per poi diffonderne il contenuto agli organi di stampa.
6.2. Ne’, sotto altro ma connesso profilo, puo’ fondatamente ipotizzarsi la presenza di contrasti o interferenze applicative della su illustrata normativa regolamentare con il richiamo che il Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 16, comma 2, (recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita’, nonche’ modifica della disciplina in tema di incompatibilita’, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma della L. 25 luglio 2005, n. 150, articolo 1, comma 1, lettera f), opera, per le attivita’ d’indagine relative ai procedimenti disciplinari, alle norme del codice di procedura penale (la cui applicabilita’ e’ comunque condizionata ad una valutazione di compatibilita’), ovvero con la previsione dell’articolo 18, comma 4, Decreto Legislativo cit., che prevede la pubblicita’ dell’udienza nel giudizio disciplinare e stabilisce – anche in tal caso ove compatibili – l’osservanza delle norme del codice di procedura penale per la celebrazione del dibattimento, o, infine, con l’articolo 17, comma 1, Decreto Legislativo cit., secondo cui il fascicolo delle indagini effettuate dal P.G., con le sue richieste conclusive, e’ depositato presso la Segreteria della Sezione disciplinare, con comunicazione all’incolpato, che ne puo’ prendere visione ed estrarre copia (facolta’ conferita direttamente all’incolpato, la cui ratio e’ chiaramente finalizzata alla possibilita’ di presentazione di memoria difensiva da depositarsi presso la Segreteria della Sezione).
Dall’esame di tali disposizioni, invero, non puo’ trarsi un effetto di generalizzata estensione della normativa processuale penale alla giurisdizione disciplinare riguardante i Magistrati, il cui esercizio, di contro, risponde a presupposti, contenuti, finalita’ ed epiloghi decisori del tutto peculiari.
Questa Corte (Sez. U, n. 1771 del 25/01/2013, Rv. 624898; Sez. U, n. 17585 del 04/09/2015, Rv. 636141; v., inoltre, (Sez. U, n. 15969 del 08/07/2009, Rv. 608896; Sez. U, n. 18374 del 19/08/2009, Rv. 609059) ha gia’ affermato, con riferimento alla disciplina del procedimento disciplinare a carico di magistrati, che vanno interpretati restrittivamente i richiami al codice di procedura penale contenuti nel d.lgs. n. 109 del 2006, perche’ se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attivita’, come le indagini e la discussione dibattimentale, con la conseguenza che per tutte le attivita’ che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile.
Con la sentenza n. 262 del 22 luglio 2003, inoltre, la Corte costituzionale ha in linea generale osservato che il legislatore, nell’attribuire l’esercizio del potere disciplinare alla Sezione appositamente costituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura, e’ stato indotto a “configurare il procedimento disciplinare per i magistrati secondo paradigmi di carattere giurisdizionale” dall’esigenza precipua di tutelare in forme piu’ adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura (sentenze n. 497 del 2000 e n. 289 del 1992). I caratteri giurisdizionali del procedimento disciplinare non comportano peraltro, in base alle sue peculiarita’ e finalita’, un riferimento automatico alle norme del processo penale, “l’utilizzo dei cui moduli procedurali (d’altronde previsti solo in via integrativa dal R.Decreto Legislativo n. 511 del 1946, articoli 32 e 34) non e’ affatto sintomatico di una coincidenza che abiliti ad assimilarne i presupposti e a confrontarne gli esiti” (sentenza n. 119 del 1995).
In realta’, prosegue il Giudice delle leggi, il procedimento disciplinare, pur ispirandosi ad un modello giurisdizionale, ha profili strutturali e funzionali del tutto atipici e peculiari, come, in particolare, dimostra la fase della decisione, che e’ demandata ad un apposito collegio elettivo – alla cui scelta partecipano anche i due magistrati titolari delle funzioni di vertice della Corte di cassazione – composto in prevalenza da “pari”, in funzione di garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, mentre la relativa pronuncia e’ sottoposta ad un regime di impugnazione costituito dal ricorso diretto alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.
D’altronde, considerazioni analoghe circa l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto alle regole proprie del processo penale sono state svolte dalla Corte costituzionale, sia pure con riferimento a disposizioni applicabili nel previgente quadro normativo, gia’ con la sentenza n. 12 del 2 febbraio 1971.
Le stesse sanzioni disciplinari, benche’ applicate da un organo titolare di poteri giurisdizionali, costituiscono pur sempre sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, e che restano quindi sottoposte, in via generale, al principio di legalita’ ed irretroattivita’, il quale comporta l’assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di un’espressa previsione, non puo’ trovare applicazione il principio di retroattivita’ della legge successiva piu’ favorevole (Sez. U., 20 dicembre 2006, n. 27172, Rv. 593740).
6.3. Concentrandosi sull’analisi di ulteriori fonti normative rinvenibili nel sistema, inoltre, la sentenza di primo grado ha correttamente posto in rilievo come il contenuto e le finalita’ delle su citate disposizioni regolamentari del C.S.M. trovino piena conferma anche in altri settori dell’ordinamento giuridico (ad es., nel Decreto Ministeriale Giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, articolo 4, lettera i), che prevede, in attuazione della facolta’ accordata alle pubbliche amministrazioni di limitare l’accesso agli atti del procedimento ex L. n. 241 del 1990, articolo 24, comma 2, la sottrazione all’accesso delle categorie di documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabili ai fini dell’apertura di procedimenti disciplinari; o nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 47, in materia di tutela dei dati personali, che introduce una deroga espressa, rispetto all’applicazione illimitata del diritto di accesso, per il trattamento di dati personali effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, gli altri organi di autogoverno ed il Ministero della Giustizia, se il relativo trattamento e’ effettuato per ragioni di giustizia (fra le quali rientrano, come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali con il bollettino (OMISSIS), anche le procedure attinenti alla responsabilita’ disciplinare dei Magistrati).
6.4. Anche nell’ordinamento processuale penale, del resto, il rilascio di copie, estratti o certificati (ex articolo 116 c.p.p.) non e’ configurato come un obbligo per l’Autorita’ giudiziaria che, del documento, abbia la disponibilita’ materiale e giuridica.
L’istante, purche’ legittimato in forza di un interesse ad ottenerne il rilascio, puo’ vantare un effettivo diritto alla estrazione ed al rilascio di copia degli atti depositati solo nelle specifiche ipotesi normativamente previste (ad es., l’articolo 293 c.p.p., comma 3, articolo 309 c.p.p., comma 8 e articolo 310 c.p.p., comma 2, articolo 409 c.p.p., comma 2, articolo 415-bis c.p.p., comma 2, articolo 419 c.p.p., comma 2, articolo 430 c.p.p., comma 2, ecc.), mentre negli altri casi (ove non si precisi alcunche’, ovvero il testo normativo si limiti a prevedere il diritto di prendere visione degli atti, senza menzionare il diritto ad estrarne copia) il rilascio e’ sempre condizionato all’adozione di uno specifico atto autorizzativo da parte dell’Autorita’ giudiziaria procedente.
Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte ha ormai da tempo precisato, muovendo da considerazioni di ordine sistematico basate sull’analisi del combinato disposto dell’articolo 116 c.p.p., comma 2, e articolo 43 disp. att. c.p.p., che dal testo letterale della prima di tali disposizioni (“chiunque…. puo'” e non “chiunque ha diritto di”) si ricava la conclusione che l’ordinamento prevede, come regola generale, una mera possibilita’ e non un vero diritto della parte interessata ad ottenere il rilascio di copia degli atti (Sez. U, n. 4 del 03/02/1995, Sciancalepore, Rv. 200711).
E tale conclusione viene rafforzata dal comma 2 della citata norma, la’ dove si indica l’organo competente a provvedere “sulla richiesta”, il che, evidentemente, non sarebbe stato necessario se la parte avesse un diritto incondizionato ad ottenere il rilascio.
L’interpretazione letterale della disposizione in esame trova, inoltre, un positivo riscontro nel su citato articolo 43, disp. att. c.p.p. il quale stabilisce espressamente che “La autorizzazione prevista dall’articolo 116, comma 2, non e’ richiesta nei casi in cui e’ riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti”; cio’ sta a significare, inequivocamente, che, come regola generale, occorre, per il rilascio, l’autorizzazione, salvo casi eccezionali, in quanto tali tassativamente previsti dalla legge, nei quali sussiste un vero e proprio diritto del richiedente al rilascio stesso, diritto che, pertanto, puo’ essere esplicato in modo autonomo.
6.5. La nozione di danno ingiusto cui si riferisce la norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio non puo’ intendersi limitata solo a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma riguarda – come stabilito da una costante linea interpretativa di questa Corte – anche l’aggressione ingiusta alla sfera della personalita’ per come tutelata dai principi costituzionali (Sez. 6, n. 11549 del 02/10/1998, Arcidiacono, Rv. 213032; Sez. 6, n. 4945 del 15/01/2004, Ottaviano, Rv. 227281; Sez. 5, n. 32023 del 19/02/2014, Omodeo Zorini, Rv. 261899).
Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno fatto buon governo di tale principio, correttamente valutando in modo distinto ed autonomo il profilo della illegittimita’ del mezzo utilizzato (acquisizione e successiva consegna a terzi di atti relativi a procedimenti disciplinari, in violazione della specifica normativa regolamentare che ne consentiva la conoscenza e l’utilizzo esclusivamente nell’ambito delle procedure consiliari e per il perseguimento delle correlative finalita’ istituzionali) da quello propriamente attinente al requisito della ingiustizia del danno, individuato nella manifesta violazione del cd. diritto all’oblio sulle trascorse vicende disciplinari della dott.ssa (OMISSIS), risolvendosi la pubblicazione dei contenuti degli atti relativi ai procedimenti disciplinari in cui la stessa rimase coinvolta (uno risalente al 1982, l’altro al 2004) in una campagna di stampa denigratoria della sua reputazione e della sua immagine professionale.
Entrambi gli articoli pubblicati sul quotidiano “(OMISSIS)” del (OMISSIS) riportavano infatti, come precisato dai Giudici di merito, numerosi brani, presentati in corsivo e virgolettati, palesemente tratti dagli atti del procedimento disciplinare subito nel 1982, che veniva esplicitamente ricordato nel testo della pubblicazione: il primo articolo, in particolare, riferiva di tale procedimento disciplinare, avente ad oggetto il fatto di essere stata, il predetto Magistrato, “….sorpresa in atteggiamenti amorosi con un giornalista di (OMISSIS)..”, fornendo all’autrice dell’articolo lo spunto per un commento sull’attivita’ istruttoria che in concomitanza la vedeva impegnata quale P.M. nell’ambito di una vicenda giudiziaria in corso – il cd. “(OMISSIS)” – nel quale era direttamente coinvolto il Presidente del Consiglio dei Ministri, (OMISSIS); il secondo articolo, inoltre, recava un titolo concernente “…l’accusa alla (OMISSIS) e quei controlli serali nelle stanze dei giudici.. ecco i verbali con le contestazioni dell’ex Procuratore capo…”, riprendendo, fra l’altro, il tema gia’ toccato nell’altro.
La veridicita’ della notizia pubblicata in merito all’esistenza e all’oggetto del procedimento disciplinare subito dal predetto Magistrato costituisce, nei termini dal ricorrente prospettati, un profilo irrilevante ai fini dell’apprezzamento del disvalore dell’evento richiesto per l’integrazione della fattispecie incriminatrice, poiche’, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate, vicende personali non siano pubblicamente rievocate trova un limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi un diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualita’, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalita’ tra la causa di giustificazione – il diritto di cronaca – e la lesione del diritto antagonista (arg. ex Sez. 3, n. 16111 del 26/06/2013, Rv. 626952).
Il decorso del tempo, infatti, puo’ attenuare l’attualita’ della notizia e far scemare, al tempo stesso, anche l’interesse pubblico all’informazione (v., in motivazione, Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V., Rv. 245154).
Sono, quelle ora indicate, esigenze del tutto diverse, ma egualmente meritevoli di tutela, da bilanciare in concreto avendo riguardo al fatto che i beni della riservatezza e della reputazione compressi dall’interesse pubblico all’informazione, quando la notizia e’ attuale, tendono a riespandersi con il trascorrere del tempo quando va, via via, scemando l’interesse pubblico. Cio’ avviene, pero’, anche grazie alla forza propulsiva del diritto all’oblio progressivamente maturatosi (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V., cit.).
Si tratta, dunque, in termini generali, del necessario apprezzamento da riservare al giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata (v. Sez. 3, n. 3679 del 09/04/1998, Rv. 514405).
Entro la medesima prospettiva ermeneutica si e’ altresi’ osservato che se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (articolo 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (articoli 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono e’ correlativamente attribuito il diritto all’oblio, ossia il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalita’ dei consociati (v., in motivazione, Sez. 3, n. 5525 del 05/04/2012, Rv. 622169).
Esso, prosegue la Corte, “salvaguarda in realta’ la proiezione sociale dell’identita’ personale, l’esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto che costituisce l’oggetto) di attualita’ delle stesse, sicche’ il relativo trattamento viene a risultare non piu’ giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell’esplicazione e nel godimento della propria personalita’. Il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria identita’ personale o morale, a non vedere cioe’ “travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale” (v. Cass., 22/6/1985, n. 7769), e pertanto alla verita’ della propria immagine nel momento storico attuale” (Sez. 3, n. 5525 del 05/04/2012, cit.).
V’e’ poi da considerare, sotto altro ma connesso profilo, che l’attualita’ della notizia deve essere riguardata non con riferimento al fatto, ma all’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente fare le proprie scelte, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilita’ sociale puo’ perdere rilevanza penale, ancorche’ capace di ledere l’altrui reputazione, e tale utilita’ e’ necessariamente connotata dall’attualita’ dell’interesse alla pubblicazione (arg. ex Sez. 5, n. 38096 del 07/10/2010, Patruno, Rv. 248902). In tal senso, dunque, il precedente storico puo’ rilevare ai fini della esclusione dell’illiceita’ penale della condotta, ove assuma una funzione meramente documentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione attuale.
L’attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica, tuttavia, non puo’ essere confusa con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosita’ “voyeristica”, puo’ avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto. Ne consegue che se anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando da esse possano desumersi elementi di valutazione sulla personalita’ o sulla moralita’ di chi debba godere della fiducia dei cittadini, non e’ certo la semplice curiosita’ del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perche’ e’ necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettivita’ (arg. ex Sez. 5, n. 1473 del 10/12/1997, dep. 1998, Novi, Rv. 209804; Sez. 5, n. 46295 del 04/10/2007, Gambescia, Rv. 238290).
Nel caso in esame, entrambi i Giudici di merito hanno evidenziato, con apprezzamento conforme sorretto da motivazione immune da vizi logici, che non v’era, a fronte di una vicenda conclusasi ormai molto tempo addietro ed attinente esclusivamente alla vita privata dell’interessata, alcuna concreta ed attuale ragione idonea a giustificare, sul piano dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, la pubblicazione di una notizia desunta dagli atti di un fascicolo disciplinare custodito in un archivio, se non quella di screditare dinanzi all’opinione pubblica, attraverso un arbitrario collegamento fra vicende procedimentali del tutto diverse, la figura morale e professionale di un Magistrato direttamente impegnato nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.
7. Infondato deve ritenersi il settimo motivo di ricorso, poiche’ i Giudici di merito hanno considerato, ai fini dell’accertamento del requisito della intenzionalita’ del dolo, tutte le circostanze del caso concreto, ivi comprese le implicazioni sottese al ruolo istituzionale di componente del C.S.M. rivestito dall’imputato, ed hanno preso in esame e motivatamente disatteso, con congrue e esaustive argomentazioni, le correlative obiezioni difensive, ponendo in rilievo una serie di elementi che, globalmente valutati, sono stati ritenuti univocamente sintomatici della presenza di una “ratio” ispiratrice effettivamente orientata a procurare un danno ingiusto (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255368), e segnatamente: a) la risalente collocazione temporale dei fatti oggetto di divulgazione e la natura delle notizie veicolate agli organi di stampa; b) le modalita’ di realizzazione della condotta e la conoscenza della pertinente normativa regolamentare, oltre che della natura e dei limiti delle proprie funzioni di componente di un organo di rilevanza costituzionale preposto proprio alla garanzia dei principii di autonomia e indipendenza della Magistratura; c) le contestuali ricerche, da parte del suo collaboratore, volte ad acquisire notizie per via informatica sulle medesime vicende che avevano visto coinvolto il predetto Magistrato; d) la circostanza che quest’ultimo era stato avvisato dalle sue colleghe di lavoro sul carattere riservato degli atti oggetto di fotocopia e sull’impossibilita’ di utilizzarli in ambito esterno al Consiglio; e) l’intento, rivelato dallo stesso tenore letterale e dal contenuto delle frasi utilizzate dal suo diretto collaboratore nel commentare l’avvenuta pubblicazione degli articoli con talune funzionarie del C.S.M., di screditare la figura umana e professionale del P.M. impegnato nell’attivita’ istruttoria relativa ad un procedimento penale in cui era coinvolto come imputato il Presidente del Consiglio, appartenente alla medesima coalizione politica della quale faceva parte il partito cui aderivano sia il ricorrente che il suo collaboratore; f) l’assenza di credibili ragioni alternative idonee a spiegare logicamente e in modo plausibile la condotta al di la’ della volonta’ di perseguire e realizzare un intendimento consapevolmente denigratorio della sfera morale e dell’immagine pubblica della persona offesa.
8. Infondate, infine, devono ritenersi le censure difensive prospettate in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiche’ la Corte distrettuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, confermativo del vaglio gia’ effettuato sul punto dal Giudice di primo grado ed incentrato su una valutazione di merito riguardo alla specifica gravita’ del comportamento delittuoso – ritenuto indicativo di una strumentalizzazione di funzioni di rilevanza costituzionale per finalita’ del tutto opposte a quelle per le quali le stesse erano state attribuite (l’imputato – ed alla intensita’ del dolo, rivelata dal fatto che egli ben conosceva le norme regolamentari a tutela della riservatezza degli atti in materia disciplinare, dal fatto che il suo assistente era stato avvisato circa l’impossibilita’ di utilizzare gli atti all’esterno del C.S.M. e dalla persistente volonta’ di acquisire, tramite il suo collaboratore, ulteriori notizie su internet in grado di screditare la figura della persona offesa: un argomentato complesso di valutazioni, quello conformemente svolto dai Giudici di merito, che, in quanto espressione di un motivato esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, non e’ assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell’invocato beneficio.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d’altronde, non e’ necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
9. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ne discende, altresi’, la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che, avuto riguardo alla natura ed entita’ delle questioni dedotte, vanno complessivamente liquidate secondo le statuizioni in dispositivo meglio indicate (escludendosi la voce relativa al richiesto rimborso spese di Euro 2.350,00, in assenza di idonea documentazione giustificativa).
P.Q.M.

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