Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 22 febbraio 2017, n. 8509

L’offensività dell’uso indebito, per scopi personali, dell’utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d’ufficio e, quindi, di rilevanza penale del fatto va verificata con riguardo a ciascuna telefonata compiuta con l’apparecchio di servizio, in quanto integrante un’autonoma condotta di peculato d’uso; ciò salvo che, per l’unitario contesto spazio- temporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un’unica ed indivisibile condotta. Cercando di esemplificare, potrà allora ravvisarsi un’unitaria condotta di peculato d’uso allorché le plurime telefonate siano state compiute nello stesso giorno o in un arco temporale ristretto o ancora se, pur in un intervallo più ampio, l’utilizzo dell’apparecchio di servizio da parte dell’agente sia così intenso e senza soluzioni di continuità da poter considerare le diverse chiamate, in quanto così ravvicinate nel tempo, espressione di una condotta unitaria

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 22 febbraio 2017, n. 8509

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, ha assolto V.P. dal reato di peculato d’uso al medesimo ascritto per avere, quale incaricato di un pubblico servizio, nella qualità di Ragioniere del Comune di (omissis) , utilizzato abitualmente le due utenze cellulari in proprio uso per chiamate e conversazioni personali estranee al servizio, rispettivamente effettuando 166 telefonate e 40 sms nonché 95 telefonate in entrata col meccanismo di trasferimento di chiamata a pagamento, con la prima utenza; 82 telefonate in entrata col meccanismo di trasferimento di chiamata a pagamento, con la seconda.
1.1. A sostegno del giudizio liberatorio, il Collegio d’appello ha evidenziato, quanto all’utenza TIM (omissis) , che non v’è prova che essa fosse destinata ad uso esclusivo del Comune di (omissis) in assenza del relativo contratto agli atti del Comune; quanto all’utenza Vodaphone (omissis) , che – nel giudizio di primo grado – non è emersa una distinzione fra chiamate effettuate per ragioni di servizio e quelle per scopi privati, là dove il numero più cospicuo riguarda le telefonate indirizzate a C.S. , la quale ha dichiarato che le conversazioni si fondavano su ragioni d’ufficio. La Corte ha inoltre rilevato che, con riguardo a tale ultima utenza, non è stata comunque superata la soglia di rilevanza penale del fatto, in quanto il danno cagionato all’amministrazione non appare significativo né apprezzabile, almeno in termini di certezza probatoria, concernendo il mero servizio di trasferimento di chiamata.
In ultimo, la Corte ha evidenziato come non sussistano i presupposti dell’art. 131-bis cod. pen., stante la reiterazione delle condotte.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Campobasso e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per essere la Corte d’appello incorsa in un travisamento dei fatti, là dove, da un lato, ha erroneamente ritenuto che non vi sia prova che l’utenza mobile TIM concernesse un apparecchio del Comune in mancanza del contratto, dal momento che – a prescindere dall’omessa acquisizione della copia del contratto in quanto non inviata dalla Telecom al Sindaco che l’aveva richiesta -costituiscono dati pacifici che il traffico dell’utenza fosse fatturato al Comune che ne sosteneva il costo e che le bollette ammontassero in media a 280 Euro, importo da ritenere non trascurabile. Dall’altro lato, il Collegio del gravame ha omesso di considerare che l’utenza Vodaphone, proprio in considerazione del trasferimento di chiamata attivato, era stata destinata dal V. ad un non consentito uso esclusivamente privatistico. Circostanza questa confermata dal fatto che, nel periodo al quale si riferisce la contestazione, V. si trovava in aspettativa quale candidato sindaco dello stesso Comune. D’altra parte, è pacifico che le chiamate fossero rivolte a soggetti completamente estranei all’amministrazione comunale come riferito dai testi E. , Ca. , M. e B. , così come quelle indirizzate a C.S. in ragione dell’orario, notturno, in cui venivano effettuate.
2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha stimato non economicamente apprezzabile il danno economico cagionato all’ente territoriale e, nel contempo, ha dato atto della reiterazione dei comportamenti criminosi a fondamento del diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Occorre premettere che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire pronunciandosi a Sezioni Unite, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani e altro, Rv. 255296).
Nella diffusa motivazione della citata pronuncia, si è in particolare evidenziato che “non può non rilevarsi, giusta quanto già segnalato nell’analisi generale dei peculato (ma la sottolineatura è qui particolarmente doverosa), che il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque l’offensività del fatto, che, nel caso del peculato d’uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi ovvero con una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio: eventualità quest’ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. “tutto incluso”. L’uso del telefono d’ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi, quindi (anche al di fuori dei casi d’urgenza, espressamente previsti dall’art. 10, comma 3, del d.m. 28 novembre 2000, o di eventuali specifiche e legittime autorizzazioni), penalmente irrilevante. Considerata, poi, la struttura del peculato d’uso (che implica l’immediata restituzione della cosa), la valutazione in discorso non può che essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l’unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile”.
2.1. In applicazione dei principi espressi a composizione allargata, questa Corte ha poi precisato che, giusta la necessaria valutazione del danno economico cagionato alla pubblica amministrazione come “riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l’unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile”, l’offensività dell’uso indebito, per scopi personali, dell’utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d’ufficio e, quindi, di rilevanza penale del fatto va verificata con riguardo a ciascuna telefonata compiuta con l’apparecchio di servizio, in quanto integrante un’autonoma condotta di peculato d’uso; ciò salvo che, per l’unitario contesto spazio- temporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un’unica ed indivisibile condotta (Sez. 6, n. 46282 del 24/09/2014, Brancato, Rv. 261009). Cercando di esemplificare, potrà allora ravvisarsi un’unitaria condotta di peculato d’uso allorché le plurime telefonate siano state compiute nello stesso giorno o in un arco temporale ristretto o ancora se, pur in un intervallo più ampio, l’utilizzo dell’apparecchio di servizio da parte dell’agente sia così intenso e senza soluzioni di continuità da poter considerare le diverse chiamate, in quanto così ravvicinate nel tempo, espressione di una condotta unitaria (Sez. 6, n. 46282 del 24/09/2014, Brancato, Rv. 261009).
3. Definite le regulae iuris che devono trovare applicazione in materia, il Collegio non può non rilevare la genericità del ricorso del pubblico ministero, il quale – dovendo di necessità tenere conto del principio di diritto secondo il quale il peculato d’uso avente ad oggetto l’apparecchio telefonico di cui il pubblico agente disponga per ragioni d’ufficio è punibile soltanto se cagioni un danno apprezzabile alla P.A. o una concreta lesione alla funzionalità della stessa avrebbe dovuto corredare la dedotta erroneità del decisum della Corte d’appello, dimostrando l’apprezzabile danno al patrimonio dell’Amministrazione cagionato da ciascuna – o anche soltanto da taluna – delle singole telefonate effettuate per motivi privati dal V. ovvero delle chiamate effettuate in un unitario contesto spazio-temporale sì da poter essere considerate espressione di un’unica condotta.
Ed invero, la parte pubblica ricorrente si è limitata lamentare l’erroneità della decisione assunta senza precisare, quanto all’utenza TIM, il costo unitario delle 166 telefonate effettuate e dei 40 sms inviati per ragioni – in ipotesi d’accusa – solo personali dell’imputato o comunque il costo di quei contatti connotati da unitarietà temporale; ancora, non ha indicato il costo del meccanismo del trasferimento di chiamata attivato sulle due utenze, rispettivamente, per 95 e 82 telefonate.
Il ricorrente non ha dunque offerto elementi concreti a confutazione della ritenuta inoffensività delle condotte ascritte all’imputato e non ha pertanto messo in grado questa Corte di apprezzare l’effettiva erroneità della decisione impugnata, non potendosi trascurare il dato d’esperienza secondo il quale il costo unitario delle chiamate col telefono cellulare o degli sms – almeno di quelli relativi al traffico sul territorio nazionale – così come il servizio di trasferimento di chiamata è vile e tale da non integrare un danno rilevante per la P.A.
4. La rilevata genericità del ricorso sull’aspetto – assolutamente determinante – del superamento della soglia di rilevanza penale delle condotte assorbe le ulteriori censure all’apparato argomentativo della sentenza impugnata con riguardo alla imputazione dei costi delle chiamate al Comune a prescindere dall’acquisizione della copia del contratto – doglianza obbiettivamente non peregrina -, all’ammontare complessivo delle bollette TIM nonché all’uso esclusivamente privatistico dell’utenza Vodaphone.
5. Non coglie nel segno neanche la seconda doglianza, con la quale il ricorrente denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle valutazioni espresse dal Giudice d’appello in merito alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente operato la valutazione sul punto sulla base del mero tenore della contestazione, là dove delinea una pluralità di condotte reiterate nel tempo, in quanto tali, non coperte dalla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Reiterazione delle condotte che, nondimeno, non si traduce di per sé – per le ragioni già sopra espresse – nel superamento della soglia di rilevanza penale del peculato d’uso, di tal che nessuna intima contraddittorietà è ravvisabile nel ragionamento seguito dal Giudice del gravame nel ritenere non offensivo un comportamento reiterato ed, in quanto tale, avulso dall’ambito del citato art. 131-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *