Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 luglio 2017, n. 36219

Nella proroga dei termini di custodia cautelare l’esercizio del diritto al contraddittorio viene soddisfatto ove l’avviso sia dato dal Pm al difensore senza necessità che esso raggiunga anche l’imputato

 

Sentenza 21 luglio 2017, n. 36219
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. SCALIA Laur – Rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 16/03/2017 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Scalia Laura;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 16 marzo 2017, ha rigettato l’appello proposto dalla difesa di (OMISSIS) avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo di sospensione, nei confronti degli imputati detenuti, dei termini di durata massima della custodia cautelare, in ragione della particolare complessita’ del procedimento (articolo 304 c.p.p., comma 2).

2. Ricorrono per la cassazione dell’indicato provvedimento i difensori di fiducia dell’imputato per distinti atti i cui contenuti, nei termini strettamente necessari alla decisione, vengono di seguito riportati.

2.1 Con un primo ricorso, per unico articolato motivo, si fa valere la nullita’ dell’impugnata ordinanza per erronea applicazione della legge penale.

Il Tribunale, incorrendo nel dedotto vizio, aveva rigettato l’eccezione di nullita’ del decreto di fissazione dell’udienza camerale – eccezione formulata con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 180 c.p.p., in relazione agli articoli 13, 24 e 111 Cost. – per essere stata omessa la notifica all’imputato, ritenendo adeguatamente garantito il diritto al contraddittorio dalla notifica dell’avviso di udienza al difensore.

2.2 Con un secondo atto, altro difensore di (OMISSIS) ricorre per la nullita’ dell’impugnata ordinanza reiterando le censure svolte nel giudizio di appello cautelare.

Denuncia il ricorrente che la Corte di assise di appello, verificata l’omessa notifica al secondo difensore dell’imputato della data dell’udienza camerale, fissata al fine di consentire l’interlocuzione sulla richiesta di sospensione avanzata dal P.G., aveva concesso a quegli, non citato e presente all’udienza, un termine a difesa inferiore al minimo previsto, in violazione del disposto di cui all’articolo 184 c.p.p., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dall’avvocato (OMISSIS) nell’interesse dell’imputato (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ ha ad oggetto censure che, direttamente articolate rispetto al provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato dalla Corte di assise di appello di Palermo, non deducono in ordine all’ordinanza di rigetto dell’appello cautelare, oggetto di impugnativa.

2. Il ricorso proposto dall’avvocato (OMISSIS) e’ inammissibile per difetto di interesse e perche’ manifestamente infondato.

2.1 E’ inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto per violazione del contraddittorio avverso il rigetto dell’appello preordinato all’annullamento del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, qualora non si censuri la correttezza del contenuto del dispositivo dell’ordinanza impugnata, risolvendosi in tal modo il petitum in una pronuncia generica priva dei requisiti di specificita’ di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 4 (Sez. 6, n. 29309 del 16/07/2010, Sanfilippo, Rv. 248261).

Il ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio senza poi pero’ segnalare per quali contenuti sarebbe maturata detta violazione, genericamente facendo valere la violazione di canoni di rilievo costituzionale che si accompagnerebbe ad un provvedimento che, diretto a prolungare oltre l’ordinario termine la limitazione della liberta’ personale, non sarebbe stato portato a conoscenza dell’imputato.

2.2 Come rilevato dal Tribunale di Palermo, con motivazione che non si lascia apprezzare come violativa della legge penale, il giudice del merito, investito della richiesta di sospensione dei termini della custodia cautelare ai sensi dell’articolo 304 c.p.p., comma 2, realizza il contraddittorio per modalita’ informali, segnate dallo scambio cartolare o comunque dall’osservanza delle forme in concreto piu’ opportune in relazione alla necessita’ del caso (Sez. U n. 40701 del 31/10/2001, Panella, Rv. 219948) al di fuori del modello procedurale definito dall’articolo 127 c.p.p..

Nel procedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’articolo 304 c.p.p., comma 2, il rispetto del contraddittorio non e’ legato all’osservanza di un modello precostituito per legge destinato a realizzare il diritto al contraddittorio, ma ad una struttura agile a contenuto non predeterminato, guidata dall’esigenza ispirata a canoni sostanziali ed effettivi di tutela dell’interlocuzione.

Ulteriore sviluppo dell’indicato principio vuole che, per un argomentare che muove in via analogica dalla soluzione interpretativa offerta da questa Corte alla proroga dei termini di custodia cautelare (articolo 305 c.p.p.), l’esercizio del diritto al contraddittorio venga soddisfatto ove l’avviso dell’udienza sia dato al P.M. ed al difensore senza necessita’ quindi che esso raggiunga anche l’imputato.

Nel procedimento incidentale di sospensione dei termini di custodia cautelare assumono rilievo questioni di diritto, squisitamente afferenti la difesa tecnica, per facolta’ esercitabili dal solo difensore, e non quelle relative al fatto contestato, per le quali e’ imprescindibile il diritto di autodifesa dell’imputato/indagato (Sez. 2, n. 2388 del 25/05/1992, Di Matteo, Rv. 190634).

In piena e corretta applicazione dell’indicato principio, non preclusa da diversita’ di ratio degli istituti della sospensione e della proroga dei termini di custodia cautelare (articoli 304 e 305 c.p.p.) – venendo in considerazione, per entrambi, l’osservanza di forme semplificate ed agevoli del contraddittorio ed il carattere tecnico dell’oggetto – la Corte di assise di appello di Palermo ha provveduto sulla richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare, dopo aver sentito il P.M. ed il difensore.

Ancora, e peraltro, nell’indicata prospettiva, il mancato avviso dell’udienza all’imputato e’ occasione di censura generica non diretta ad evidenziare i contenuti del vulnus dal primo ricevuto dall’omesso adempimento.

3. All’inammissibilita’ del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equa in ragione dei profili di colpa che connotano il proposto ricorso, di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

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