Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 19 maggio 2017, n. 25274

Non osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca il fatto che il bene colpito dal vincolo sia, formalmente, di proprietà di altro soggetto dall’indagato, quando si provi che tale situazione è frutto di interposizione reale o fittizia o di simulazione oggettiva assoluta; devono tuttavia dimostrarsi gli elementi – specifici e non congetturali – dai quali sia possibile affermare, seppure in termini di probabilità, la sussistenza della frattura tra situazione reale e formale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 19 maggio 2017, n. 25274

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. BASSI Alessandro – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 05/12/2016 del Tribunale del riesame di L’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Pietro Silvestri;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2016, il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di un immobile formalmente di proprieta’ di (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), indagato, quest’ultimo, per il reato previsto dall’articolo 316 bis c.p., per essersi appropriato della somma di Euro 65.380, erogata a titolo di contributo pubblico finalizzato alla riparazione dell’immobile sequestrato. La cautela reale e’ stata adottata sul presupposto che il bene sia ancora nella disponibilita’ dell’indagato, nonostante questi lo abbia trasferito al figlio con un contratto di donazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione; si assume che, a differenza di quanto affermato dal tribunale del riesame, l’abitazione sequestrata sarebbe non nella disponibilita’ dell’indagato, ma nella titolarita’ formale e di fatto del ricorrente, soggetto del tutto estraneo ai fatti per cui si procede. Il provvedimento impugnato, in particolare, sarebbe viziato perche’ avrebbe omesso di indicare la ragione in base alla quale la donazione con cui il bene fu trasferito dall’indagato al ricorrente sarebbe stata simulata ovvero frutto di interposizione reale, tenuto conto che l’effettivita’ del trasferimento del bene sarebbe provata dalla esistenza di un debito di circa 30.000 Euro, pari, cioe’, quasi alla meta’ del valore dell’immobile, contratto prima della donazione dal ricorrente per estinguere una procedura esecutiva avente ad oggetto proprio quella abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Va innanzitutto evidenziato che il sindacato di legittimita’ sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli articoli 322 bis e 324 c.p.p., e’ limitato dall’articolo 325, comma 1, all’esclusivo vizio di “violazione di legge”; puo’ ritenersi infatti consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione e’ limitato alla sola “violazione di legge” (a norma, ad esempio, dell’articolo 311, comma 2, per il ricorso “per saltum” in materia di misure cautelari personali e articolo 325 c.p.p., comma 1, per il ricorso in tema di misure cautelari reali, ovvero della L. n. 1423 del 1956, articolo 4, per il ricorso in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali), e’ esclusa la sindacabilita’ dell’illogicita’ manifesta della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

2.1. Nelle ipotesi indicate, il controllo di legittimita’ non si estende all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso per cassazione il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che e’ configurabile quando la motivazione manchi o sia, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. In tali casi, si afferma, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullita’, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez. U., n. 5876 del 28/4/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U., n.25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.239692).

3. Sulla questione di diritto dedotta dal ricorrente, fondata sull’assenza dei presupposti del vincolo cautelare reale, in quanto disposto su un bene di un soggetto terzo formalmente proprietario della “res”, va evidenziato che, ai fini dell’adozione di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nella nozione di disponibilita’ dell’indagato rientrano tutte quelle situazioni nelle quali i beni che s’intendono sottoporre al vincolo ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378). Per “disponibilita’” deve infatti intendersi la presenza di una relazione effettuale dell’indagato con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’. (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950).

3.1. Non e’ necessario che i beni siano nella formale titolarita’ del soggetto indagato o condannato, essendo sufficiente, ai fini dell’apposizione del vincolo cautelare, che questi eserciti un potere di fatto sui medesimi e ne abbia la effettiva disponibilita’; in tal senso il sequestro puo’ essere disposto anche nel caso in cui il bene sia intestato formalmente ad un soggetto terzo a seguito di contratto soggettivamente simulato (interposizione fittizia), ovvero di simulazione negoziale oggettiva assoluta, ovvero, ancora, di interposizione “reale” o fiduciaria, atteso che anche in quest’ultima ipotesi, nonostante il bene sia effettivamente alienato, titolare del potere sulla “res”, per effetto del negozio fiduciario sottostante, e’ l’alienante interponente (cfr., Sez. 2, n. 41051 del 26/10/2011, Ferrara, Rv. 251542). Cio’ che tuttavia deve essere dimostrata, seppure nell’ambito della fase cautelare, e’ la frattura fra situazione apparente e situazione reale, nel senso che e’ necessario che siano indicati elementi specifici e non congetturali sulla base dei quali, seppur in termini di probabilita’, sia possibile affermare che il bene sottoposto a sequestro sia nella disponibilita’ dell’indagato (Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015, Catgiu, Rv. 264524; Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, Domus Milano s.p.a., Rv. 268172).

4. Applicando i principi indicati alla fattispecie in esame, la motivazione del provvedimento impugnato non puo’ essere considerata ne’ inesistente, ne’ meramente apparente.

5. La motivazione dell’ordinanza impugnata, pur non particolarmente approfondita, non e’ tuttavia tale da rendere incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito. Il Tribunale ha chiarito che: a) il bene in sequestro era stato oggetto di pignoramento immobiliare nel 2009, prima ancora che fosse presentata la richiesta di finanziamento del contributo pubblico (2010) per il quale e’ contestato il reato al padre del ricorrente; b) il Comune di L’Aquila accolse la domanda di contributo il 26 marzo 2013; c) il 4 giugno 2014 il Comune dispose la voltura del provvedimento di ammissione al contributo in favore del custode, nominato dall’Istituto Vendite Giudiziarie, dell’immobile in questione attinto da pignoramento immobiliare; d) il 16 aprile 2015 la (OMISSIS) comunico’ l’impossibilita’ del pagamento della fattura emessa dalla impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione per i quali il contributo era stato concesso, atteso che, a quella data, il conto corrente di (OMISSIS) Ruggero, sul quale era stata accreditata la somma, presentava un saldo attivo di pochi Euro; e) il 15 maggio 2015 la banca comunico’ alla impresa esecutrice dei lavori di non potere procedere al pagamento della somma richiesta a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti perche’ l’intero importo accreditato, pari ad Euro 63,380, era stato utilizzato mediante plurime operazioni di prelievo e pagamento; f) il 26 aprile 2016 l’abitazione in questione fu donata a (OMISSIS) dai suoi genitori.

6. Sulla base di tale quadro di riferimento fattuale, e’ coerente e logica l’affermazione del Tribunale secondo cui l’atto di donazione dell’immobile in questione, effettuato nell’aprile del 2016 dall’indagato in favore del figlio, e’ obiettivamente sintomatico della volonta’ di purgare quel bene e di sottrarre quell’unico cespite dalla garanzia patrimoniale dell’alienante e dalla possibilita’ che la “res” fosse sottoposta a cautela penale.

7. Quella donazione fu disposta in un momento in cui era chiaro, da una parte, che quell’immobile era destinato nuovamente ad essere oggetto di procedura esecutiva da parte della impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione ed il cui credito era rimasto insoluto, e, dall’altra, che la malversazione delle somme era emersa ed era stata scoperta, avendo la banca comunicato che le somme oggetto del contributo erano state usate per fini diversi da quelli a cui erano destinati.

8. Non vi e’ dubbio che l’espressione usata dal Tribunale, che si esprime in termini di “sospetto”, non e’ tecnicamente adeguata e, tuttavia, l’ordinanza, ricostruiti gli accadimenti, fa chiaramente riferimento, al fine di far emergere la probabilita’ che quel bene sia ancora nella disponibilita’ dell’indagato, alla tempistica degli accadimenti, ritenuta correttamente fortemente rivelatrice della volonta’ elusiva dell’indagato, cui il ricorrente non pare estraneo.

9. Ne’, sotto altro profilo, la motivazione del provvedimento impugnato e’ viziata nella parte in cui indica le ragioni che inducono il Tribunale a non condividere l’assunto secondo cui la donazione fu effettuata dai genitori del ricorrente per ragioni di riconoscenza, in considerazione del fatto che (OMISSIS) in precedenza avesse contratto un debito, pari circa alla meta’ del valore dell’immobile, per estinguere la procedura esecutiva che nel 2009 aveva condotta al pignoramento immobiliare del bene. Il Tribunale, con motivazione non apparente, ma logica ed esente da vizi, ha spiegato infatti che non vi e’ in atti alcun elemento da cui desumere che il prestito contratto dal ricorrente fu impiegato per l’estinzione della procedura esecutiva e che, quindi, la successiva donazione fu disposta “per riconoscenza”, considerato, peraltro, che il debito aveva ad oggetto una somma largamente inferiore al valore dell’immobile.

10. Tali considerazioni assumono significato ove si consideri che la tesi difensiva, secondo cui il ricorrente sarebbe in buona fede perche’ ignaro della condotta del genitore, e’ fondata su una ricostruzione fattuale che gia’ in astratto non conduce alle conclusioni cui la difesa pretende di giungere. Alla data in cui il bene fu donato, l’abitazione era stata gia’ stata ristrutturata e l’argomento difensivo si rivela strutturalmente debole, essendo obiettivamente difficile ipotizzare che (OMISSIS), che, a suo dire, aveva in precedenza contratto un debito di trentamila Euro per estinguere la procedura esecutiva su quell’immobile, possa non avere chiesto ai propri genitori, al momento in cui la donazione fu stipulata, con quali disponibilita’ essi avessero provveduto alla ristrutturazione per decine di migliaia di Euro di quella casa, se fosse stata pagata l’impresa che aveva eseguito i lavori, se e con quali somme di denaro i debiti contratti per quelle opere fossero stati estinti. In tal senso la motivazione del provvedimento impugnato non e’ apparente nella parte in cui qualifica, seppur in maniera atecnica, “sospetta” la donazione, ritenendo, da una parte, simulato l’atto negoziale, e dall’altra, implausibile la ricostruzione alternativa lecita prospettata dal ricorrente.

11. Nel quadro probatorio delineato, cosi’ fortemente caratterizzato dalla tempistica di quell’atto di donazione, nessuna dato e’ stato anche solo allegato alla richiesta di riesame per far dubitare del carattere simulato di quell’atto negoziale o comunque per far ritenere, anche solo in termini di possibilita’, che quella alienazione sia stata reale ed abbia comportato un reale trasferimento del potere di fatto su quel bene.

12. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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